LEGGE 20 maggio
1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità del
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
TITOLO I
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
ART.1 -- Libertà di opinione. -- I lavoratori, senza
distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto
dei principi della costituzione e delle norme della presente
legge.
ART.2 - Guardie giurate. - Il datore di lavoro può
impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt.
133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla
vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui
al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove
si svolge tale attività, durante lo svolgimento della
stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze
attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato
del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da
parte del prefetto nei casi più gravi.
ART.3 - Personale di vigilanza. -- i nominativi e le mansioni
specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART.4 - Impianti audiovisivi. -- È vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando,
ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del
lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui
ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste,
la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art.19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
ART.5. - Accertamenti sanitari. -- Sono vietati accertamenti
da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può
essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti
a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la
idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici
ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART.6. - Visite personali di controllo. -- Le visite personali
di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei
casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi
di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione
di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività
o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo
comma del presente articolo, le relative modalità debbono
essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo su istanza del
datore di lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui
al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art.19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
ART.7. - Sanzioni disciplinari. -- Le norme disciplinari
relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure
di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza
dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966,
n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari
che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi
del rimprovero verbale non possano essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi
di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da
un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare
il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il
datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.8. - Divieto di indagini sulle opinioni. -- E fatto divieto
al datore di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini,
anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoro.
ART.9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
-- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
ART.10. - Lavoratori studenti. -- I lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario
o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti
di cui al primo e secondo comma.
ART.11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
-- Le attività culturali, ricreative ed assistenziali
promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
ART.12. - Istituti di patronato. -- Gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano
di parità, la loro attività all'interno dell'azienda,
secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART.13. - Mansioni del lavoratore. -- L'art.2103 del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non
può essere trasferito da una unità produttiva
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
ART.14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
-- Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi
e di svolgere attività sindacale, è garantito
a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART.15. - Atti discriminatori. -- È nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della
sua affiliazione o attività sindacale ovvero della
sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica
o religiosa.
ART.16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
-- È vietata la concessione di trattamenti economici
di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'art.15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è
stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente
o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato
mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior
favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di
un anno.
ART.17. - Sindacati di comodo. -- È fatto divieto
ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro
di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
ART.18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. -- Ferma restando
l'esperibilità delle procedure previste dall'art.7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza
con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.2
della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito
per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia
o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni
caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo
i criteri di cui all'art.2121 del codice civile. Il datore
di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma
precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore
le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di
lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della
reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio,
il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma
è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art.22,
su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e
grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di
prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata
con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art.178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art.22,
il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma,
non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento
a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
ART.19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva
nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive
le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(*) ART.20. - Assemblea. -- I lavoratori hanno diritto di
riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la
loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni -- che possono riguardare la generalità
dei lavoratori o gruppi di essi -- sono indette, singolarmente
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore
di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
anche aziendali.
(*) ART.21. - Referendum. -- Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di
lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti all'attività sindacale, indetti da
tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori,
con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro
anche aziendali.
(*) ART.22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali. -- Il trasferimento dell'unità
produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
di cui al precedente art.I 9, dei candidati e dei membri di
commissione interna può essere disposto solo previo
nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'art.18 si applicano sino alla
fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata
eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni
della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo
a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli
altri.
(*) ART.23. - Permessi retribuiti. -- I dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art.19 hanno diritto, per l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi
di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma
almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni,
in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett.
b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori
ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al
primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
(*) ART.24. - Permessi non retribuiti. -- I dirigenti sindacali
aziendali di cui all'art.23 hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a
otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al
comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
(*) ART.25. - Diritto di affissione. -- Le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie
di interesse sindacale e del lavoro.
(*) ART.26. - Contributi sindacali. -- I lavoratori hanno
diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo
per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi
di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di
percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali
che i lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano
la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è
regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto
di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione
da lui indicata.
(*) ART.27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno
200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni,
un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva
o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti
le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro
riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART.28. - Repressione della condotta antisindacale. -- Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti
ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del
luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di
cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata
fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al
primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione
è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art.36
del codice penale.
(*) ART.29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.19
si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art.23,
secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni
sindacali unitariamente rappresentante nella unità
produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett.
a) e b) del primo comma dell'art.19, i limiti numerici della
tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'art.23, secondo
comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano
immutati.
(*) ART.30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
-- I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni di cui all'art.19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per
la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART.31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
-- I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale
o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati
in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati
a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento
del diritto e della determinazione della misura della pensione
a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui
al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse
e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque
l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di
malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
ART.32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive. -- I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati
in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi
dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART.33. - Collocamento. -- La commissione per il collocamento,
di cui all'art.26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è
costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale,
nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di
15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione
zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento
al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art.15
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa,
la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui
al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso
la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura
dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche
il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al
lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle
di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti
di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento
e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo
comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi
di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere
data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia,
una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al
datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non
si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide
in via definitiva, su conforme parere della commissione di
cui all'art.25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art.16 della legge 29 aprile
1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun
caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio
i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al
lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le
decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art.38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono
in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART.34. - Richieste nominative di manodopera. -- A decorrere
dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente
legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al
lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto
e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori
altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART.35. - Campo di applicazione. -- Per le imprese industriali
e commerciali, le disposizioni dell'art.18 del titolo III,
ad eccezione del primo comma dell'art.27, della presente legge
si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio
o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole
che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15,
16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare
i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART.36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo
Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. -- Nei provvedimenti
di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata
e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o
di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per
tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella
cui amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune
determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi
più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque
anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie
o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato
del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione
delle sanzioni.
ART.37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. --
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli
altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
ART.38. - Disposizioni penali. -- Le violazioni degli artt.
2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda
da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni
ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se
applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla
fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'art.36 del codice penale.
ART.39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
-- L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento
pensioni dei lavoratori.
ART.40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. --
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella
presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART.41 - Esenzioni fiscali. -- Tutti gli atti e documenti
necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio
dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti
da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie
e da tasse.