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USO LEGITTIMO DELL'ARMA, DIFESA PERSONALE E LEGITTIMA DIFESA |
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Diciamo come stanno le cose e BASTA con le inutili strumentalizzazioni |
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C’è
chi ritiene che la dicitura “esigenze di difesa personale” riportata
dal Regolamento dell’armamento approvato dalla Giunta ed usata in primis
proprio sul Decreto Ministero Interno n.145/1987, costituisca un
pericoloso limite alle capacita’ di eventuale utilizzo delle armi e
rischio da parte del personale della P.M. Cerchiamo
di conoscere quali sono le norme coinvolte: -
Art.
1 Decreto Ministero Interno n.145/1987: "L'armamento
in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso
della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato
alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio
prestato", -
Art.
52 c.p.. Difesa legittima: “Non
è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo
attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa.” -
Art. 53 - Uso legittimo delle armi - “ …. non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un
dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o
di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla
necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza
all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di
strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di
persona.” -
Regio Decreto 31 Agosto 1907, N. 690 (Attribuzioni
degli Ufficiali e degli Agenti di Pubblica Sicurezza) così
dispone all’art. 34: “Gli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento
dell'ordine pubblico, all'incolumità' e alla tutela delle persone e delle
proprieta', in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di
questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della
legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e dei comuni,
come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in
casi di pubblici e privati infortuni.” Ora
cerchiamo di riassumere:
Ben ha fatto il D.M. allora a non specificare un solo tipo di arma, altrimenti sarebbe stato impossibile poterci dotare di altre armi. Questa norma, tanto per fare un esempio calzante, consentirebbe l'uso di una qualsiasi altra arma da fuoco tra quelle, naturalmente, consentite. Ed
infine in merito alla terza ed ultima questione che viene posta, ovvero
per quale motivo il regolamento dell’armamento di Roma non citi
esplicitamente allora questo benedetto art. 53 del Codice Penale (uso
legittimo dell’arma), si vuole ricordare che nel nostro sistema (si legga la Costituzione) si ha una pluralità di fonti
di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica,
per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la
norma di fonte superiore. Da
cio' ne deriva che una delibera di consiglio comunale, quale è il
Regolamento dell’armamento, NON ha bisogno (senza essere
pleonastica) pertanto di riportare una norma del codice penale, in quanto
è sottoposta comunque, ovvero che la citi o meno, ad essa.
Fino a quando la Nostra legge è la 65/1986........ gli stessi che prima la difendono poi si lamentano dei problemi che crea ..... Ecco anche perche' ci battiamo per la riforma della Polizia Locale
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DETTO QUESTO VEDIAMO CHE NEGLI ALTRI COMUNI C'E' SCRITTO, COME A ROMA, "ESIGENZE DI DIFESA PERSONALE" |
| NE ABBIAMO PRESO ALCUNI CHE SI RINTRACCIANO FACILMENTE ANCHE TRAMITE GOOGLE. |
| PARLIAMO DI GRANDI CITTA' COME BOLOGNA, NAPOLI O PRATO E PICCOLI CENTRI COME... CODOGNO O PANDINO. DALL'EMILIA ROMAGNA ALLA TOSCANA, DALLA LOMBARDIA ALLA CAMPANIA TUTTI RIPETONO LA STESSA COSA.... |
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Regolamento armamento Polizia Municipale di Bologna ART. 26 -
ARMA IN DOTAZIONE 1. Gli appartenenti il Corpo, a termini del Regolamento del
Ministro degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti il Corpo
di Polizia Municipale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati di pistola
semiautomatica calibro 9 x 21 o calibro 7,65,
portano
l'arma di dotazione per esigenze di difesa personale.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede ad assegnare in
via continuativa al personale del Corpo, le armi di dotazione altresì
provvedendo annualmente alla revisione dell'atto e alla conseguente
comunicazione dello stesso al Prefetto. 3.
Ad ogni assegnatario in via continuativa si applicano le vigenti
disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative
munizioni. 4. In servizio, quando
prescritto, l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante
vigilanza. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore
inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. Negli spostamenti
all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il
trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta
nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.5. I
componenti il Corpo vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso
iniziale di formazione professionale e successivamente dovranno
partecipare alle previste esercitazioni annuali.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo
stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per
verificare la funzionalità da parte del Comandante o di suo incaricato. |
| Regolamento armamento
Polizia Municipale di Napoli
Articolo 1. - 1. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2. |
| Regolamento
armamento Polizia Municipale di Prato
Art. 1 comma 2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. |
| Regolamento
armamento Polizia Municipale di Codogno
(Provincia di Lodi):
ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE - L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento automatico di Cal. 9x21 mod. FS98 marca "Beretta", sia per il personale maschile che femminile. |
| Regolamento armamento Polizia Municipale di Pandino (Provincia di Cremona): Art.1 - Generalita' - L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza e' adegiato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, individuato ai sensi dell'art. 7 |
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ECCO IL TESTO COMPLETO DELLA DIFFIDA CHE LA OSPOL FECE NEL 2006: |
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