SULPM Roma

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USO LEGITTIMO DELL'ARMA, DIFESA PERSONALE E LEGITTIMA DIFESA

Diciamo come stanno le cose e BASTA con le inutili strumentalizzazioni  

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C’è chi ritiene che la dicitura “esigenze di difesa personale” riportata dal Regolamento dell’armamento approvato dalla Giunta ed usata in primis proprio sul Decreto Ministero Interno n.145/1987, costituisca un pericoloso limite alle capacita’ di eventuale utilizzo delle armi e rischio da parte del personale della P.M.

Cerchiamo di conoscere quali sono le norme coinvolte:

-          Art. 1 Decreto Ministero Interno n.145/1987: "L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato",

-          Art. 52 c.p.. Difesa legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.”

-          Art. 53 - Uso legittimo delle armi - “ …. non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.”

-          Regio Decreto 31 Agosto 1907, N. 690 (Attribuzioni degli Ufficiali e degli Agenti di Pubblica Sicurezza) così dispone all’art. 34: Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità' e alla tutela delle persone e delle proprieta', in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.”

 

Ora cerchiamo di riassumere:

  • il requisito fondamentale che deve possedere l’Appartenente alla Polizia Municipale per essere armato è la qualita' di agente di pubblica sicurezza (art. 1 DM 145/87).
  • Pertanto per l’Appartenente alla Polizia Municipale che ne è dotato, il possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza, ovvero vegliare “al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumita' e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti” come dispone il RD 690/1907 è un dovere del proprio ufficio.
  • L’Appartenente di Polizia Municipale in qualità di agente di pubblica sicurezza NON viene allora armato per “difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta” come dispone l’art. 52 cp nei casi di legittima difesa,  ma VIENE ARMATO per “adempiere un dovere del proprio ufficio,” e quindi puo’ far “uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità” come dispone l’art. 53 inerente l’Uso legittimo dell’arma.
  • Ed infine se è vero che il tipo di armamento “è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato”, non dimentichiamo che è sempre riferito “alla qualità di agente di pubblica sicurezza” (art. 1 DM 145/87).

Ben ha fatto il D.M. allora a non specificare un solo tipo di arma, altrimenti sarebbe stato impossibile poterci dotare di altre armi. Questa norma, tanto per fare un esempio calzante, consentirebbe l'uso di una qualsiasi altra arma da fuoco tra quelle, naturalmente, consentite.

Ed infine in merito alla terza ed ultima questione che viene posta, ovvero per quale motivo il regolamento dell’armamento di Roma non citi esplicitamente allora questo benedetto art. 53 del Codice Penale (uso legittimo dell’arma), si vuole ricordare che nel nostro sistema (si legga la Costituzione) si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore. Da cio' ne deriva che una delibera di consiglio comunale, quale è il Regolamento dell’armamento, NON ha bisogno (senza essere pleonastica) pertanto di riportare una norma del codice penale, in quanto è sottoposta comunque, ovvero che la citi o meno, ad essa.    

Fino a quando la Nostra legge è la 65/1986........ gli stessi che prima la difendono poi si lamentano dei problemi che crea ..... 

Ecco anche perche' ci battiamo per la riforma della Polizia Locale

 

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DETTO QUESTO VEDIAMO CHE NEGLI ALTRI COMUNI C'E' SCRITTO, COME A ROMA, "ESIGENZE DI DIFESA PERSONALE"

NE ABBIAMO PRESO ALCUNI CHE SI RINTRACCIANO FACILMENTE ANCHE TRAMITE GOOGLE. 
PARLIAMO DI GRANDI CITTA' COME BOLOGNA, NAPOLI O PRATO E PICCOLI CENTRI COME... CODOGNO O PANDINO. DALL'EMILIA ROMAGNA ALLA TOSCANA, DALLA LOMBARDIA ALLA CAMPANIA TUTTI RIPETONO LA STESSA COSA....
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Regolamento armamento Polizia Municipale di Bologna

ART. 26 - ARMA IN DOTAZIONE    1. Gli appartenenti il Corpo, a termini del Regolamento del Ministro degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati di pistola semiautomatica calibro 9 x 21 o calibro 7,65,  portano l'arma di dotazione per esigenze di difesa personale. 2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede ad assegnare in via continuativa al personale del Corpo, le armi di dotazione altresì provvedendo annualmente alla revisione dell'atto e alla conseguente comunicazione dello stesso al Prefetto. 3. Ad ogni assegnatario in via continuativa si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. In servizio, quando prescritto, l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.5. I componenti il Corpo vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e successivamente dovranno partecipare alle previste esercitazioni annuali. 6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificare la funzionalità da parte del Comandante o di suo incaricato.  

Regolamento armamento Polizia Municipale di Napoli     

Articolo 1. - 1. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Regolamento armamento Polizia Municipale di Prato    

Art. 1 comma 2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Regolamento armamento Polizia Municipale di Codogno (Provincia di Lodi):

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE - L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento automatico di Cal. 9x21 mod. FS98 marca "Beretta", sia per il personale maschile che femminile.

Regolamento armamento Polizia Municipale di Pandino (Provincia di Cremona): Art.1 - Generalita' - L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza e' adegiato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, individuato ai sensi dell'art. 7

 

 

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ECCO IL TESTO COMPLETO DELLA DIFFIDA CHE LA OSPOL FECE NEL 2006: