Cesena 8 giugno 2003

Appunti SULPM alla bozza di legge sulla Polizia Amministrativa locale

Il DiCCAP – SULPM Emilia Romagna esprime le seguenti considerazioni generali sulla proposta di legge presentata:

E’ apprezzabile che la Regione Emilia Romagna sottoponga questo progetto di legge ad un’ampia consultazione, encomiabile la disponibilità dell’Assessore Vandelli e della Giunta regionale di presentare anche in corso d’opera emendamenti al testo quando sarà in discussione al Consiglio ma non capiamo questa improvvisa accelerazione per avere una legge nuova prima della nuova devolution. Non comprendiamo le motivazioni di questa scelta.

Inoltre il quadro nazionale non è ancora chiaro; in attesa della legge che sostituirà la 65/86 andiamo ad abrogarla in regione ma quando arriveranno nuove disposizioni da Roma dovremo rivedere necessariamente tutto l’impianto di legge regionale.

Volendo comunque esaminare il testo proposto occorre osservare che contiene alcuni sconfinamenti a leggi statali o CCNL (che segnaliamo puntualmente articolo per articolo)

Un apposito tavolo tecnico come quello sui distintivi di grado avrebbe senza dubbio prodotto un ottimo lavoro ma i tempi stretti non lo rendono attuabile.

L’obiettivo di efficienza ed efficacia e di funzioni fruibili per 24 ore al giorno per 365 giorni è molto molto ambizioso.

Per raggiungerlo occorrerà prevedere le opportune fasi intermedie.

In quest’ottica è estremamente deludente il richiamo al coefficiente uno a mille che risulta vetusto e inadeguato.

Gli aspetti inerenti le polizie provinciali sono da approfondire anche nell’ottica delle attuali collaborazioni con volontari che non si è voluto affrontare o disciplinare. Anche in questo caso un apposito tavolo tecnico, da noi auspicato, sarebbe stato molto utile.

Cosa sarebbe opportuno eliminare da questo testo?

L’articolo 8 sulle particolari forme di sorveglianza e controllo; o almeno andrebbe fortemente ridimensionato seguendo ad esempio le indicazioni che forniamo.

No assolutamente alle funzioni ausiliarie di polizia locale amministrativa (aumenterebbe l’insicurezza dei cittadini)

Se l’obiettivo era quello di limitare certi fenomeni l’effetto che si otterrebbe sarebbe l’esatto opposto autorizzandoli.

Cosa manca a questo testo?

un chiaro riferimento al fatto che la polizia locale deve svolgere solo ed esclusivamente le mansioni (individuate dalla presente legge) di polizia locale per frenare l’utilizzo improprio in mansioni e compiti che poco o nulla hanno a che fare con la polizia locale amministrativa.

Un chiaro riferimento al fatto che il comandante dei Corpi di Polizia Locale non può essere un qualsiasi dirigente dell’ente.

Un articolo sulle armi e sulle altre dotazioni di sicurezza. In primis va precisato che l’arma è in dotazione a tutti gli operatori di polizia locale (ad esclusione degli obiettori finchè tale legge sarà in vigore e di personale con gravi problemi fisico-psichici. Vanno inoltre inseriti gli altri strumenti adatti ad una maggiore difesa del personale quando opera in prossimità (spray al peperoncino e bastone estendibile e quant’altro venga individuato come utile)

Inoltre la regione dovrà prevedere un minimo di esercitazioni presso i poligoni autorizzati o l’istituzione di poligoni regionali.

Seguono le annotazioni articolo per articolo. (il testo della legge è in nero mentre le annotazioni SULPM sono scritte in blu).

                                                                              I Segretari Regionali Vicari
                                                                                        Adamo Gnoli
                                                                                       Paolo Sarasini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

TESTO ADOTTATO DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2003

Principali fonti di riferimento (oltre al nuovo titolo V della costituzione):

·        LEGGE REGIONALE    3  1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE, L.R. 20/2001 E L.R. 36/2001. )

·        Proposta di legge del FISU; 5/6 marzo 2001

·        Proposta di legge Anci-Conferenza-Upi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in conformità con l’art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio  regionale.

2. In attuazione dei principi di cui dell’art. 118, comma primo, della Costituzione, l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge.

3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all’art. 10.

I riferimenti costituzionali sono corretti.

Art. 2
Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza

1.      Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza  le azioni  volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento  alla riduzione dei fenomeni  di illegalità  e inciviltà diffusa.

2. Gli  interventi regionali privilegiano:

a)      le azioni integrate, di natura preventiva;

b)      le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;

c)      l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

3. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza. [1]

Non vi sono grosse novità rispetto alla L.R. 3/99

TITOLO II
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTERGRATO DI SICUREZZA

Art. 3
Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa

1.      Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all’art. 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:

a)      promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

b)      sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli accordi d’intesa con i Comuni interessati.

Passa il principio secondo il sistema integrato di sicurezza è di tipo pattizio.

2.      Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

a)      la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità,  vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;

b)      la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza  nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;

c)      la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

d)     lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità ed il coinvolgimento attivo dei cittadini;

e)      le aree problematiche che maggiormente richiedono l’azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza famigliare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze;

f)       attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali

Manca l’impegno della regione affinchè tali accordi garantiscano la pari dignità fra tutti gli operatori coinvolti e che di fronte a impegni comuni non vi siano diversità di equipaggiamenti o di trattamenti economici.

3.      Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il Presidente della Regione, d'intesa con l’autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, convoca periodicamente e presiede una Conferenza composta dai Sindaci dei Comuni capoluogo coadiuvati dai rispettivi Comandanti dei Corpi di Polizia municipale, dai Presidenti delle Province e dai Componenti della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell’interno del 10 ottobre 2002[2].

Anche i Presidenti delle province dovranno essere coadiuvati dai rispettivi Comandanti dei Corpi di Polizia Provinciale.

Art. 4
Politiche e interventi regionali

1. Per le finalità di cui agli art. 2 e 3 la Regione:

a)      promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

b)      realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

c)      fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

Condivisibile.

Art. 5
Interventi di rilievo locale

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 <<Legge quadro sul volontariato>>. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

4.      I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’art. 12 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).

Condivisibile

Art. 6
Interventi di rilievo regionale

1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di Polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.

Condivisibile

Art. 7

Istituzione della “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati”.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la fondazione denominata “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati”.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

a)      la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b)      lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;

c)      la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell’attività svolta dalla fondazione.

4. La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati commessi nel territorio regionale, qualora da essi derivi un danno gravissimo alle persone, previa richiesta del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L’intervento della Fondazione è volto a limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi famigliari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti con evidenza compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall’Assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentati della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L’importo del contributo (annuale) è determinato nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate alla legge di bilancio.”

Principi condivisibili ma l’articolato non sembra completamente in linea col titolo della legge.

Art. 8
Forme particolari di vigilanza

1.       La Giunta regionale, al fine di assicurare l’adeguata uniformità sul territorio regionale, approva d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali le direttive per gli enti locali relative all’utilizzo di volontari o di istituti di vigilanza privata  ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale, nonché ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 5.

Le funzioni di vigilanza della polizia locale sono pubbliche, è eccessivo pensare di utilizzare volontari o istituti di vigilanza privata per integrare tali funzioni. L’autorizzazione di cui al comma 5 non capiamo cosa sia.

2.       La Giunta regionale promuove l’individuazione, da parte dei gestori di imprese aperte al pubblico, in particolare operanti nel settore dell’intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi dipendenti ed autorizzati dal Comune ai sensi del comma 5. I referenti per la sicurezza contribuiscono all’ordinato svolgimento delle attività d’impresa e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3.       I volontari che, ai sensi del comma 1, svolgono  funzioni amministrative ausiliarie di polizia locale operano sulla base delle indicazioni e sotto la responsabilità del comandante di Corpo di polizia locale. Detti volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.

No alle funzioni amministrative ausiliarie (sono una stortura), no alle indicazioni e alla responsabilità del Comandante su questi soggetti.

Se proprio la regione sente l’obbligo morale di colmare un vuoto legislativo li chiami semplicemente collaboratori, li vincoli ai requisiti morali del comma 6 ma le indicazioni e le responsabilità le colleghi ai Sindaci o agli assessori delegati. Se poi rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio per legge dello Stato si comporteranno come la legge dello stato prevede.

4.       I comuni possono stipulare convenzioni con le Associazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgono funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale. Dette forme associative non devono prevedere nell’accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Come da precedente annotazione NO alle funzioni amministrative ausiliarie.

5.       Gli istituti di vigilanza privata di cui al comma 1 possono essere utilizzate per funzioni di mera vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell’ordine competenti per territorio.

Non viene detto nulla di nuovo rispetto alle vigenti normative nazionali quindi sembra del tutto inutile inserire tale comma.

6.       L’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 è subordinato:

a)      al godimento dei diritti civili e politici;

b)      al non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o non essere stato sottoposto a misure di prevenzioni;

c)      al non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

d)     alla frequentazione, con profitto, di specifici corsi di formazione professionale disciplinati dalla Regione.

Vedi nota al comma 3

7.       L’esercizio della funzione di referente per la sicurezza è altresì subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività. L’autorizzazione è richiesta congiuntamente dall’interessato e dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorità di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.

Sezione III
Polizia amministrativa locale

Art. 9
Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale

1. La presente sezione disciplina l’esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall’art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall’art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall’insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

3. I Comuni esercitano, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi Corpi di polizia municipale.

4. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell’esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l’istituzione del Corpo di polizia municipale svolgono le relative attività in forma associata, mediante Corpi intercomunali, organizzati in servizi comunali.

5. Le Province, per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite dall’art. 14, istituiscono Corpi di polizia provinciale.

Meglio se il comma 5 diventa comma 4 e quello 4 diventa 5

Art. 10
Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l’unitarietà delle funzioni ai sensi dell’art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all’attività operativa, alla formazione e all’aggiornamento professionale dei Corpi di polizia locale.

2. La Giunta regionale esercita, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, in particolare le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

a)      sistema informativo della polizia locale;

b)      criteri e sistemi di selezione per l’accesso;

c)      esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli enti locali;

d)     modulistica uniforme relativa all’esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

Manca – criteri e sistemi di prima formazione e di formazione permanente degli operatori della polizia locale

Non si comprende il comma c) – NO alle funzioni ausiliarie di polizia locale.

3. La Giunta regionale d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali , previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all’organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all’interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa dei Corpi di polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di polizia locale di cui all’art. 16, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.

Manca il riferimento alla formazione del personale reclutato

4. La Regione promuove l’attivazione di un numero telefonico unico per l’accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale.

Art. 11
Comitato tecnico di polizia locale

1. E’ istituito un Comitato tecnico in materia di polizia locale.

2. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

a)      dall’Assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;

b)      dai Comandanti dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;

c)      da due Comandanti dei Corpi di polizia provinciale;

d)     da tre Comandanti di Corpo di polizia municipale designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

Da 5 comandanti dei comuni capoluogo, da quattro comandanti delle polizie provinciali, dai tre comandanti dei Corpi con meno addetti da tre operatori di tre corpi scelti a caso.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato

Art. 12
Contributi regionali.

1. La Regione concede contributi agli enti locali e loro associazioni per:

a)      la promozione e l’istituzione dei Corpi di polizia locale di cui all’art. 13;

b)      la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, negli ambiti, anche associati, nei quali è costituito un Corpo di polizia locale, ai sensi dell’art. 14.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’art. 12 della l.r. n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).

3. I contributi sono concessi per spese di progettazione  e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

Nulla da osservare

Art. 13
Corpo di Polizia locale

 1. Ai fini della presente legge, i Corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, sono costituiti dal Comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta. La Giunta regionale può derogare a detto limite, nonché al requisito di cui al comma 4, lettere a) e b), per specifici territori, in relazione alla scarsa densità di popolazione ed alla morfologia del territorio.

2. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1.000 residenti, quella dei Corpi di polizia provinciale, di norma, almeno un addetto ogni 12.500 residenti. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

Va tolto “di norma”  Si segnala che altre Regioni recentemente hanno optato per un addetto ogni 600 o 800 residenti senza porsi ambiziosi obiettivi di servizi su 24 ore.

Il parametro per le polizie provinciali va rivisto per permettere a tutte le province la costituzione del Corpo.

Se davvero si vuole andare verso una polizia locale visibile, efficiente ed efficace occore entrare nell’ottica di acquisire le risorse umane necessarie non appena le finanziarie lo permetteranno.

3. Il Corpo di polizia municipale garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a)      mobilità e sicurezza stradale, comprensive almeno delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti;

b)      tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale;

c)      qualità urbana, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia e di polizia ambientale;

d)     sicurezza urbana, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria e di prevenzione delle situazioni oggettive e soggettive di insicurezza;

e)      il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

Questo comma è scritto malissimo; occorre riscriverlo andando ad individuare una sorta di priorità sui compiti assegnati alle polizie Municipali; scritto così dice che si fa di tutto e di più

 4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 il Corpo garantisce:

a)      il servizio tutti i giorni dell'anno;

b)      il servizio sulle ventiquattro ore, anche attraverso intese con altri Corpi di polizia municipale;

c)      la gestione di una centrale radio operativa;

d)     l’organizzazione e l’integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

Obiettivo ambizioso ma percorribile nel giro di qualche anno; occorre prevedere un percorso intermedio per giungere a quanto previsto dal comma 4).

Inutile sottolineare che nell’attuale quadro tale impostazioni ha riflessi pesanti sulle politiche degli orari di lavoro (materia di contrattazione nel vigente CCNL) e sul miglioramento e incremento dei servizi.

5. Nel caso di costituzione del Corpo intercomunale il relativo ambito deve, di norma, coincidere con l’ambito di esercizio delle funzioni di cui alla l.r. n. 11 del 2001. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell’Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all’Unione, deve necessariamente prevedere:

a)      l’attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul Corpo nell’espletamento del servizio di polizia locale;

b)      i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all’esercizio delle funzioni in forma associata.

6. I Corpi di polizia provinciale sono istituiti per garantire lo svolgimento dei seguenti funzioni:

a)      polizia ambientale ed ittico-venatoria;

b)      soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

Valgono le riflessioni sul comma 3; occorre riscriverlo andando ad individuare una sorta di priorità sui compiti assegnati alle polizie provinciali inserendo anche i commi 7 ed 8

7. I regolamenti delle Province individuano le ulteriori funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale attribuite ai Corpi.

8. I Comuni e le Province di uno stesso territorio regolano attraverso intese promosse dal Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale

9. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme salvo quando il regolamento dell’ente locale preveda diversamente.

Art. 14
Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità e qualificazione sul territorio regionale, il Corpo di polizia municipale si articola nelle seguenti figure professionali:

a)      agente, per il cui accesso dall’esterno è richiesto il diploma di scuola media superiore;

b)      addetto al coordinamento e controllo, per il cui accesso dall’esterno è richiesto il possesso della laurea triennale;

c)      dirigente, per il cui accesso dall’esterno è richiesto il possesso della laurea quadriennale o quinquennale.

d)     comandante del corpo, addetto al coordinamento e controllo o dirigente, per il cui accesso dall’esterno è richiesto il possesso del rispettivo titolo di studio

Occorre prevedere la separazione fra addetti al coordinamento e controllo con l’istituzione dei “sottufficiali di polizia locale”. La strada percorribile è quella della regione Friuli che però, diversamente dall’Emilia Romagna, ha la potestà di modificare anche il CCNL.

I titoli di studio richiesti sono precisati in altre normative e nei CCNL.

2. Ai sensi dell’art. 117, comma quinto, della Costituzione, la struttura del Corpo di polizia locale è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.

3. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del Corpo e, per i Corpi intercomunali, la struttura organizzativa del Corpo stesso e dei Servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.

4. L’ambito territoriale di operatività del Corpo di polizia locale è unico, anche nei Corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

Art. 15
Comandante del Corpo di polizia locale

1.      Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati verso l’organo esecutivo della forma associativa. E' inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'art. 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui all'art. 8.

 2.      Ai fini di cui al comma 1, salva diversa disposizione del regolamento dell’Ente locale, il
 
     Sindaco, il Presidente della Provincia o l’Assessore da essi delegato, oppure il Presidente
      dell’organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.

3.      Salva diversa disposizione del regolamento dell’Ente locale, il comandante del Corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale nell’ambito del Comune, ovvero, nei Corpi intercomunali, la qualifica apicale riferita all'insieme dei Comuni che costituiscono la forma associata. I Comuni e le Province, nonché le forme associative intercomunali, procedono alla nomina del comandante del rispettivo Corpo mediante conferimento di un incarico a tempo determinato.

Assolutamente illegittimo e, probabilmente anticostituzionale l’ultimo periodo del comma 3. La possibilità di conferire un incarico a termine va calata nelle altre possibilità che la legge permette (incarichi a tempo indeterminato, concorsi pubblici ecc.)

4.      Nei Corpi intercomunali, il Comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni[3], salva la possibilità dell’inquadramento nell’organico dell’Unione[4]. I rapporti fra il Comandante e i Sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l’associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il Corpo ed i  Servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale.

Art. 16
Formazione della polizia locale

1. La Regione Emilia-Romagna promuove una offerta formativa specifica per l’accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l’aggiornamento del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria.

In un ottica di servizio su 24 ore occorre prevedere una sorta di accademia di polizia locale per un corso di prima formazione obbligatorio.

E’ un percorso assolutamente indispensabile per formare adeguatamente ed uniformemente i nuovi operatori della polizia locale e quelli già in servizio con modalità da definire.

2. L’offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue la priorità nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all’art. 14, comma 1, lettere a), b) e c), secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b).

Art. 17
Segni distintivi

  1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dal secondo periodo dall’art. 6, comma 2, punto 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonchè i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo l’eventuale termine stabilito per l’adeguamento da parte degli enti. E' fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte.

Art. 18
Competizioni su strade regionali

1.      Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

a)      Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo Comune;

b)      Province nei rimanenti casi.

2.      Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza.

3.      Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più Province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l’ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

4.      Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo Comune e ameno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più Comuni.

5.      Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all’art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta di intende concesso.

6.      Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina del d. lgs. n. 285 del 1992.

Art. 19
Disposizioni transitorie[5] e finali

1.      I Corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Per detti Corpi è escluso l’accesso dai finanziamenti di cui all’art. 12, comma 1, lettera b), fino all’adeguamento a quanto previsto dall’art. 13.

Va precisato che a partire dal 31 dicembre 2007 anche senza Corpo di polizia locale la polizia amministrativa locale potrà essere con almeno 5 operatori in difetto interviene la Regione.

2.      Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il Corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute. L’adeguamento del regolamento e l’istituzione del Corpo è condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 12, comma 1, lettera b).

3.      Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’art 17, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 “Norme in materia di polizia locale”), dalla L.R. 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed allegato C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.

Art. 20
Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65:

a)      artt. 1, 2, 7, 8, 9, comma 1;

b)      art. 4, con esclusione delle lettere b e c del punto 4);

c)      art.  6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;

d)     art. 12, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni delle che rimangono applicabili nella Regione, in quanto non comprese nelle lettere precedenti del presente comma.

Art. 21
Abrogazioni

1.      Sono abrogati:

a)      il titolo VIII della Parte terza della l.r. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

b)      la l.r. 20 dicembre 2002, n. 179 (Modifica dell’art. 233 della l.r. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada);

c)      l.r. 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed allegato C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).

 

[1] Nella relazione al progetto di legge regionale può essere opportuno ricordare che nella materia delle politiche per la sicurezza la Giunta regionale svolge un’ampia attività di informazione pubblica che, quindi, supera e assorbe l’esigenza di una relazione annuale al Consiglio.

[2] La fonte è da precisare in quanto vi sono due D.M. riguardanti l’oggetto.

[3] Questa specificazione risolve ogni questione legata alla gestione del personale ed ai profili contrattuali nei Corpi intercomunali, anche se – in prospettiva – potrebbe sorgere qualche problema in relazione alla contrattazione integrativa (che potrebbe essere diversa da Comune a Comune). Resta comunque aperto il tema dell’eventuale incisione della legge regionale rispetto a quanto ora previsto dell’art. 208 del l. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), che prevede specifiche destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di polizia stradale.

[4] Infatti, l’Unione ha una propria personalità giuridica ed un proprio organico. Il problema non si pone per la Comunità montana, che pur avendo tali caratteristiche, non ha tra le funzioni proprie (salvo per delega) le funzioni di polizia locale.

[5] Il processo di attuazione della legge regionale di riforma deve essere molto graduale (vista l’ampiezza della trasformazione). I Comuni devono avere un termine di adeguamento di 3 – 5 anni ed è possibile prevedere un piano di progressiva attuazione, con i connessi finanziamenti regionali. L’eventuale meccanismo sostitutivo (che riguarderà comuni di piccola e piccolissima dimensione ed avrà carattere del tutto eventuale) può essere imperniato sulle Province.