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Cesena 8 giugno 2003
Appunti SULPM alla bozza di legge sulla Polizia Amministrativa
locale
Il DiCCAP – SULPM Emilia Romagna esprime le seguenti
considerazioni generali sulla proposta di legge presentata:
E’ apprezzabile che la Regione Emilia Romagna sottoponga
questo progetto di legge ad un’ampia consultazione, encomiabile la
disponibilità dell’Assessore Vandelli e della Giunta regionale di presentare
anche in corso d’opera emendamenti al testo quando sarà in discussione al
Consiglio ma non capiamo questa improvvisa accelerazione per avere una legge
nuova prima della nuova devolution. Non comprendiamo le motivazioni di questa
scelta.
Inoltre il quadro nazionale non è ancora chiaro; in attesa
della legge che sostituirà la 65/86 andiamo ad abrogarla in regione ma quando
arriveranno nuove disposizioni da Roma dovremo rivedere necessariamente tutto l’impianto
di legge regionale.
Volendo comunque esaminare il testo proposto occorre
osservare che contiene alcuni sconfinamenti a leggi statali o CCNL (che
segnaliamo puntualmente articolo per articolo)
Un apposito tavolo tecnico come quello sui distintivi di
grado avrebbe senza dubbio prodotto un ottimo lavoro ma i tempi stretti non lo
rendono attuabile.
L’obiettivo di efficienza ed efficacia e di funzioni
fruibili per 24 ore al giorno per 365 giorni è molto molto ambizioso.
Per raggiungerlo occorrerà prevedere le opportune fasi
intermedie.
In quest’ottica è estremamente deludente il richiamo al
coefficiente uno a mille che risulta vetusto e inadeguato.
Gli aspetti inerenti le polizie provinciali sono da
approfondire anche nell’ottica delle attuali collaborazioni con volontari che
non si è voluto affrontare o disciplinare. Anche in questo caso un apposito
tavolo tecnico, da noi auspicato, sarebbe stato molto utile.
Cosa sarebbe opportuno eliminare da questo testo?
L’articolo 8 sulle particolari forme di sorveglianza e
controllo; o almeno andrebbe fortemente ridimensionato seguendo ad esempio le
indicazioni che forniamo.
No assolutamente alle funzioni ausiliarie di polizia locale
amministrativa (aumenterebbe l’insicurezza dei cittadini)
Se l’obiettivo era quello di limitare certi fenomeni l’effetto
che si otterrebbe sarebbe l’esatto opposto autorizzandoli.
Cosa manca a questo testo?
un chiaro riferimento al fatto che la polizia locale deve
svolgere solo ed esclusivamente le mansioni (individuate dalla presente legge)
di polizia locale per frenare l’utilizzo improprio in mansioni e compiti che
poco o nulla hanno a che fare con la polizia locale amministrativa.
Un chiaro riferimento al fatto che il comandante dei Corpi di
Polizia Locale non può essere un qualsiasi dirigente dell’ente.
Un articolo sulle armi e sulle altre dotazioni di sicurezza.
In primis va precisato che l’arma è in dotazione a tutti gli operatori di
polizia locale (ad esclusione degli obiettori finchè tale legge sarà in vigore
e di personale con gravi problemi fisico-psichici. Vanno inoltre inseriti gli
altri strumenti adatti ad una maggiore difesa del personale quando opera in
prossimità (spray al peperoncino e bastone estendibile e quant’altro venga
individuato come utile)
Inoltre la regione dovrà prevedere un minimo di
esercitazioni presso i poligoni autorizzati o l’istituzione di poligoni
regionali.
Seguono le annotazioni articolo per articolo. (il testo della
legge è in nero mentre le annotazioni SULPM sono scritte in blu).
I Segretari Regionali Vicari
Adamo Gnoli
Paolo Sarasini
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA
TESTO ADOTTATO DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA
SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2003
Principali
fonti di riferimento (oltre al nuovo titolo V della costituzione):
·
LEGGE REGIONALE N° 3
1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE, L.R. 20/2001 E L.R. 36/2001. )
·
Proposta di legge del FISU; 5/6 marzo
2001
·
Proposta di legge Anci-Conferenza-Upi
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
TITOLO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art.
1
Oggetto
1.
La presente legge, in conformità con
l’art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina
l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme
per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del
territorio regionale.
2.
In attuazione dei principi di cui dell’art. 118, comma primo, della
Costituzione, l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni,
salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge.
3.
Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1,
compete alla Regione, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui
all’art. 10.
I
riferimenti costituzionali sono corretti.
Art.
2
Priorità e indirizzi per il sistema integrato di
sicurezza
1.
Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza
le azioni volte al
conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio
regionale, anche con riferimento alla riduzione dei
fenomeni di illegalità
e inciviltà diffusa.
2. Gli
interventi regionali privilegiano:
a)
le azioni integrate, di natura preventiva;
b)
le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c)
l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
3. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi
relativi agli interventi regionali per lo
sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
Non
vi sono grosse novità rispetto alla L.R. 3/99
TITOLO II
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTERGRATO DI SICUREZZA
Art. 3
Promozione
del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa
1.
Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all’art. 118, comma
terzo, della Costituzione, la Regione:
a)
promuove
accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio
regionale;
b)
sostiene
accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati
nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta
regionale previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province
possono partecipare agli accordi d’intesa con i Comuni interessati.
Passa
il principio secondo il sistema integrato di sicurezza è di tipo pattizio.
2.
Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a)
la
realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità,
vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
b)
la
gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza
nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
c)
la
gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni
provenienti dai cittadini;
d)
lo
sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio
di prossimità ed il coinvolgimento attivo dei cittadini;
e)
le
aree problematiche che maggiormente richiedono l’azione coordinata di più
soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza
famigliare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta,
le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti
culturali ed etnici, le tossicodipendenze;
f)
attività
di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali
e locali, nonché agli operatori sociali
Manca
l’impegno della regione affinchè tali accordi garantiscano la pari dignità
fra tutti gli operatori coinvolti e che di fronte a impegni comuni non vi siano
diversità di equipaggiamenti o di trattamenti economici.
3.
Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente
articolo, il Presidente della Regione, d'intesa con l’autorità di pubblica
sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, convoca
periodicamente e presiede una Conferenza composta dai Sindaci dei Comuni
capoluogo coadiuvati dai rispettivi Comandanti dei Corpi di Polizia municipale,
dai Presidenti delle Province e dai Componenti della Conferenza regionale delle
Autorità di Pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro
dell’interno del 10 ottobre 2002.
Anche
i Presidenti delle province dovranno essere coadiuvati dai rispettivi Comandanti
dei Corpi di Polizia Provinciale.
Art.
4
Politiche e
interventi regionali
1. Per le
finalità di cui agli art. 2 e 3 la Regione:
a)
promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative
di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
b)
realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e
informazione;
c)
fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici
e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente
capo.
Condivisibile.
Art.
5
Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle
Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali
per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 2,
realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi
per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di
personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni
ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2
settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 <<Legge quadro sul volontariato>>. Abrogazione della
L.R. 31 maggio 1993, n. 26) che operano a favore delle vittime di reati nel
campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la
realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di
progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
4.
I contributi di cui al comma 1 sono
concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese
ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non
superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri
e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’art. 12 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
Condivisibile
Art.
6
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi
derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti
di cui all’art. 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale,
volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano
diffuso, o alla qualificazione dei corpi
di Polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un
adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa
degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati,
direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese
di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento
delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta
regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in
particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria
dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la
prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e
l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle
discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione
operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.
Condivisibile
Art. 7
Istituzione
della “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati”.
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la
fondazione denominata “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati”.
2. La partecipazione della Regione è subordinata
alle condizioni che:
a)
la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b)
lo
statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente
gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
c)
la
fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3.
Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità
di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva
dell’attività svolta dalla fondazione.
4.
La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati commessi nel territorio
regionale, qualora da essi derivi un danno gravissimo alle persone, previa
richiesta del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune
di residenza della vittima stessa. L’intervento della Fondazione è volto a
limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le
più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei
suoi famigliari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque
intervenire nei casi in cui la vittima risulti con evidenza compartecipe del
comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle
spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine
la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche
interessate.
5. Il
Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di
perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
6.
I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono
esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall’Assessore
competente per materia appositamente delegato.
7.
La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentati della Regione negli
organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8.
La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati.
9.
La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo
per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività.
L’importo del contributo (annuale) è determinato nell’ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate alla legge di bilancio.”
Principi
condivisibili ma l’articolato non sembra completamente in linea col titolo
della legge.
Art.
8
Forme
particolari di vigilanza
1.
La Giunta regionale, al fine di assicurare l’adeguata
uniformità sul territorio regionale, approva d’intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali le direttive per gli enti locali relative
all’utilizzo di volontari o di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia
locale, nonché ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 5.
Le
funzioni di vigilanza della polizia locale sono pubbliche, è eccessivo pensare
di utilizzare volontari o istituti di vigilanza privata per integrare tali
funzioni. L’autorizzazione di cui al comma 5 non capiamo cosa sia.
2.
La Giunta regionale promuove l’individuazione, da
parte dei gestori di imprese aperte al pubblico, in particolare operanti nel
settore dell’intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi
dipendenti ed autorizzati dal Comune ai sensi del comma 5. I referenti per la
sicurezza contribuiscono all’ordinato svolgimento delle attività d’impresa
e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive
competenze.
3.
I volontari che, ai sensi del comma 1, svolgono
funzioni amministrative ausiliarie di polizia locale operano sulla base
delle indicazioni e sotto la responsabilità del comandante di Corpo di polizia
locale. Detti volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico
servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.
No
alle funzioni amministrative ausiliarie (sono una stortura), no alle indicazioni
e alla responsabilità del Comandante su questi soggetti.
Se
proprio la regione sente l’obbligo morale di colmare un vuoto legislativo li
chiami semplicemente collaboratori, li vincoli ai requisiti morali del comma 6
ma le indicazioni e le responsabilità le colleghi ai Sindaci o agli assessori
delegati. Se poi rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio per
legge dello Stato si comporteranno come la legge dello stato prevede.
4.
I
comuni possono stipulare convenzioni con
le Associazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai soci
che svolgono funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale. Dette forme
associative non devono prevedere nell’accesso e nei propri fini forme di
discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e
condizioni personali o sociali.
Come
da precedente annotazione NO alle funzioni amministrative ausiliarie.
5.
Gli istituti di vigilanza privata di cui al comma 1
possono essere utilizzate per funzioni di mera vigilanza, finalizzate unicamente
ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell’ordine competenti per
territorio.
Non viene detto nulla di nuovo rispetto alle vigenti normative
nazionali quindi sembra del tutto inutile inserire tale comma.
6.
L’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 è
subordinato:
a)
al godimento dei diritti civili e politici;
b)
al non aver subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo, o non essere stato sottoposto a misure di prevenzioni;
c)
al non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle
Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo da pubblici uffici;
d)
alla frequentazione, con profitto, di specifici corsi
di formazione professionale disciplinati dalla Regione.
Vedi nota al comma 3
7.
L’esercizio della funzione di referente per la
sicurezza è altresì subordinato al possesso di specifica autorizzazione del
Comune in cui il soggetto esercita la propria attività. L’autorizzazione è
richiesta congiuntamente dall’interessato e dal datore di lavoro. Il Comune
informa le competenti autorità di pubblica sicurezza delle autorizzazioni
concesse.
Sezione III
Polizia
amministrativa locale
Art.
9
Esercizio
delle funzioni di polizia amministrativa locale
1.
La presente sezione disciplina l’esercizio delle funzioni in materia di
polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a
quanto previsto dall’art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione.
2.
Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall’art. 159,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate
dall’insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel
territorio della regione.
3.
I Comuni esercitano, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, tutte le
funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della
legge regionale, avvalendosi di appositi Corpi di polizia municipale.
4.
La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al
fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell’esercizio delle funzioni.
I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l’istituzione del
Corpo di polizia municipale svolgono le relative attività in forma associata,
mediante Corpi intercomunali, organizzati in servizi comunali.
5.
Le Province, per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
loro attribuite dall’art. 14, istituiscono Corpi di polizia provinciale.
Meglio se il comma 5 diventa comma 4 e quello 4 diventa 5
Art.
10
Funzioni
della Regione
Manca – criteri e sistemi di prima formazione e di formazione
permanente degli operatori della polizia locale
Non si comprende il comma c) – NO alle funzioni ausiliarie di
polizia locale.
Manca il riferimento alla formazione del personale reclutato
Da 5 comandanti dei comuni capoluogo, da quattro comandanti delle
polizie provinciali, dai tre comandanti dei Corpi con meno addetti da tre
operatori di tre corpi scelti a caso.
1. La Regione concede contributi agli enti locali
e loro associazioni per:
a)
la
promozione e l’istituzione dei Corpi di polizia locale di cui all’art. 13;
b)
la
realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia
locale, negli ambiti, anche associati, nei quali è costituito un Corpo di
polizia locale, ai sensi dell’art. 14.
2.
I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità
definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’art. 12 della
l.r. n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non
superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli
interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per
quelli di cui alla lettera b).
3.
I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
Nulla da osservare
Art.
13
Corpo di
Polizia locale
1. Ai fini
della presente legge, i Corpi di polizia locale, anche a carattere
intercomunale, sono costituiti dal Comandante e da un numero minimo di operatori
di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta. La
Giunta regionale può derogare a detto limite, nonché al requisito di cui al
comma 4, lettere a) e b), per specifici territori, in relazione alla scarsa
densità di popolazione ed alla morfologia del territorio.
2. La
dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un
addetto ogni 1.000 residenti, quella dei Corpi di polizia provinciale, di norma,
almeno un addetto ogni 12.500 residenti. Nei Comuni turistici e negli altri
Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari
adeguamenti di organico.
Va tolto “di norma” Si
segnala che altre Regioni recentemente hanno optato per un addetto ogni 600 o
800 residenti senza porsi ambiziosi obiettivi di servizi su 24 ore.
Il parametro per le polizie provinciali va rivisto per permettere a
tutte le province la costituzione del Corpo.
Se davvero si vuole andare verso una polizia locale visibile,
efficiente ed efficace occore entrare nell’ottica di acquisire le risorse
umane necessarie non appena le finanziarie lo permetteranno.
3. Il Corpo
di polizia municipale garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a)
mobilità e sicurezza stradale, comprensive almeno delle attività di
polizia stradale e di rilevamento degli incidenti;
b)
tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia
amministrativa commerciale;
c)
qualità urbana, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia e
di polizia ambientale;
d)
sicurezza urbana, comprensiva almeno delle attività di polizia
giudiziaria e di prevenzione delle situazioni oggettive e soggettive di
insicurezza;
e)
il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile.
Questo comma è scritto malissimo; occorre riscriverlo andando ad
individuare una sorta di priorità sui compiti assegnati alle polizie
Municipali; scritto così dice che si fa di tutto e di più
4. Nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 il Corpo garantisce:
a)
il servizio tutti i giorni dell'anno;
b)
il servizio sulle ventiquattro ore, anche attraverso intese con altri
Corpi di polizia municipale;
c)
la gestione di una centrale radio operativa;
d)
l’organizzazione e l’integrazione delle attività per aree
territoriali omogenee.
Obiettivo ambizioso ma percorribile nel giro di qualche anno;
occorre prevedere un percorso intermedio per giungere a quanto previsto dal
comma 4).
Inutile sottolineare che nell’attuale quadro tale impostazioni ha
riflessi pesanti sulle politiche degli orari di lavoro (materia di
contrattazione nel vigente CCNL) e sul miglioramento e incremento dei servizi.
5. Nel caso
di costituzione del Corpo intercomunale il relativo ambito deve, di norma,
coincidere con l’ambito di esercizio delle funzioni di cui alla l.r. n. 11 del
2001. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di
polizia locale tra i Comuni dell’Associazione intercomunale, ovvero per la
delega alla Comunità montana o il trasferimento all’Unione, deve
necessariamente prevedere:
a)
l’attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul Corpo
nell’espletamento del servizio di polizia locale;
b)
i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative
all’esercizio delle funzioni in forma associata.
6. I Corpi di
polizia provinciale sono istituiti per garantire lo svolgimento dei seguenti
funzioni:
a)
polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b)
soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano
interventi di protezione civile.
Valgono le riflessioni sul comma 3; occorre riscriverlo andando ad
individuare una sorta di priorità sui compiti assegnati alle polizie
provinciali inserendo anche i commi 7 ed 8
7. I
regolamenti delle Province individuano le ulteriori funzioni di polizia
amministrativa nelle materie di competenza provinciale attribuite ai Corpi.
8. I Comuni e
le Province di uno stesso territorio regolano attraverso intese promosse dal
Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia il coordinamento
delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento
alle attività di polizia stradale
9. Le attività
della polizia locale vengono svolte in uniforme salvo quando il regolamento
dell’ente locale preveda diversamente.
Art. 14
Figure professionali e struttura della polizia locale
1. Ai fini
della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità e qualificazione
sul territorio regionale, il Corpo di polizia municipale si articola nelle
seguenti figure professionali:
a)
agente,
per il cui accesso dall’esterno è richiesto il diploma di scuola media
superiore;
b)
addetto
al coordinamento e controllo, per il cui accesso dall’esterno è richiesto il
possesso della laurea triennale;
c)
dirigente,
per il cui accesso dall’esterno è richiesto il possesso della laurea
quadriennale o quinquennale.
d)
comandante
del corpo, addetto al coordinamento e controllo o dirigente, per il cui accesso
dall’esterno è richiesto il possesso del rispettivo titolo di studio
Occorre prevedere la separazione fra addetti al coordinamento e
controllo con l’istituzione dei “sottufficiali di polizia locale”. La
strada percorribile è quella della regione Friuli che però, diversamente
dall’Emilia Romagna, ha la potestà di modificare anche il CCNL.
I titoli di studio richiesti sono precisati in altre normative e nei
CCNL.
2. Ai sensi
dell’art. 117, comma quinto, della Costituzione, la struttura del Corpo di
polizia locale è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal
regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un
conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione
intercomunale.
3. Il
regolamento definisce la struttura organizzativa del Corpo e, per i Corpi
intercomunali, la struttura organizzativa del Corpo stesso e dei Servizi
comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di
prossimità e adeguatezza.
4. L’ambito
territoriale di operatività del Corpo di polizia locale è unico, anche nei
Corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di
polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai
singoli addetti al corpo.
Art.
15
Comandante
del Corpo di polizia locale
1.
Il
Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate,
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli
appartenenti al Corpo e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia,
ovvero, nei corpi associati verso l’organo esecutivo della forma associativa.
E' inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'art. 3, nelle
materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza
di cui all'art. 8.
2.
Ai
fini di cui al comma 1, salva diversa disposizione del regolamento dell’Ente
locale, il
Sindaco, il Presidente della Provincia
o l’Assessore da essi delegato, oppure il Presidente
dell’organo esecutivo della forma
associata impartiscono apposite direttive.
3.
Salva
diversa disposizione del regolamento dell’Ente locale, il comandante del Corpo
di polizia locale riveste la qualifica apicale nell’ambito del Comune, ovvero,
nei Corpi intercomunali, la qualifica apicale riferita all'insieme dei Comuni
che costituiscono la forma associata. I Comuni e le Province, nonché le forme
associative intercomunali, procedono alla nomina del comandante del rispettivo
Corpo mediante conferimento di un incarico a tempo determinato.
Assolutamente illegittimo e, probabilmente anticostituzionale
l’ultimo periodo del comma 3. La possibilità di conferire un incarico a
termine va calata nelle altre possibilità che la legge permette (incarichi a
tempo indeterminato, concorsi pubblici ecc.)
4.
Nei
Corpi intercomunali, il Comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono
inquadrati negli organici dei singoli Comuni,
salva la possibilità dell’inquadramento nell’organico dell’Unione.
I rapporti fra il Comandante e i Sindaci sono stabiliti dalla apposita
convenzione che regola l’associazione e che disciplina, altresì, i rapporti
funzionali tra il Corpo ed i Servizi
comunali e tra tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale.
Art. 16
Formazione della polizia locale
1. La Regione
Emilia-Romagna promuove una offerta formativa specifica per l’accesso alle
diverse figure professionali della polizia locale e per l’aggiornamento del
personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione
universitaria.
In un ottica di servizio su 24 ore occorre prevedere una sorta di
accademia di polizia locale per un corso di prima formazione obbligatorio.
E’ un percorso assolutamente indispensabile per formare
adeguatamente ed uniformemente i nuovi operatori della polizia locale e quelli
già in servizio con modalità da definire.
2.
L’offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul
territorio regionale ai quali consegue la priorità nelle procedure di accesso o
di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di
cui all’art. 14, comma 1, lettere a), b) e c), secondo quanto stabilito dalla
Giunta regionale ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b).
Art.
17
Segni distintivi
- La
Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dal secondo
periodo dall’art. 6, comma 2, punto 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro
sull’ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei
distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonchè i
segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi
in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione, salvo l’eventuale termine stabilito per
l’adeguamento da parte degli enti. E' fatta salva la possibilità per
ciascun Corpo o Servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche
costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari
esigenze in funzione delle attività svolte.
Art. 18
Competizioni su strade
regionali
1.
Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui
all’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a)
Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o
vicinali di un solo Comune;
b)
Province nei rimanenti casi.
2.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle Autorità di
pubblica sicurezza.
3.
Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi
il territorio di più Province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia
nella quale ha luogo la partenza ovvero l’ingresso nel territorio regionale
della gara, previa intesa con le altre Province interessate.
4.
Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici
giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un
solo Comune e ameno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio
di più Comuni.
5.
Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla
osta, di cui all’art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992, entro quindici
giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta di intende
concesso.
6.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le
autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina del d. lgs. n. 285
del 1992.
Art.
19
Disposizioni
transitorie e finali
1.
I Corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione
previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Per detti Corpi è
escluso l’accesso dai finanziamenti di cui all’art. 12, comma 1, lettera b),
fino all’adeguamento a quanto previsto dall’art. 13.
Va
precisato che a partire dal 31 dicembre 2007 anche senza Corpo di polizia locale
la polizia amministrativa locale potrà essere con almeno 5 operatori in difetto
interviene la Regione.
2.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti
locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le
condizioni, ad istituire il Corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in
essa contenute. L’adeguamento del regolamento e l’istituzione del Corpo è
condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 12, comma 1,
lettera b).
3.
Fino a
diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’art 17, restano in
vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C
e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come
sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R.
22 gennaio 1988, n. 3 “Norme in materia di polizia locale”), dalla L.R. 13
novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e
di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed
allegato C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi
e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia
municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla
polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale
è giallo oro, su sfondo verde chiaro.
Art.
20
Disapplicazione
di norme statali
1. A
seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere
applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista
dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65:
a)
artt.
1, 2, 7, 8, 9, comma 1;
b)
art.
4, con esclusione delle lettere b e c del punto 4);
c)
art.
6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
d)
art.
12, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni delle che rimangono
applicabili nella Regione, in quanto non comprese nelle lettere precedenti del
presente comma.
Art. 21
Abrogazioni
1.
Sono abrogati:
a)
il
titolo VIII della Parte terza della l.r. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale);
b)
la
l.r. 20 dicembre 2002, n. 179 (Modifica dell’art. 233 della l.r. 21 aprile
1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” in materia di
autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada);
c)
l.r.
13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la
sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile
1999, n. 3 ed allegato C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).
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