Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini
(Testo definitivamente approvato dal Senato il 6 Marzo 2001) – non ancora in G.U.

ROMA A presentarlo, due anni fa, fu il Governo D’Alema, sulla scia di una sequenza di eventi criminali con epicentro Milano e sull’onda emotiva determinata da una serie di scarcerazioni "eccellenti". E ieri sera, proprio sul filo di lana e quando il Parlamento sta per chiudere i battenti, è arrivato il via libera definitivo del Senato al "pacchetto sicurezza". Un’approvazione ottenuta a larghissima maggioranza (solo sette i no e 34 gli astenuti) che, dopo le incomprensioni tra maggioranza e opposizione che hano costellato il cammino parlamentare del provvedimento, testimonia di un estremo ricompattamento delle forze politiche su una delle questioni cruciali che determineranno vittoria e sconfitta alle ormai prossime elezioni politiche. Così, il candidato premier dell’Ulivo, Francesco Rutelli, può parlare di «un grande successo che prova la decisione e la voglia di vincere dell’Ulivo: quando puntiamo a un traguardo siamo in grado di raggiungerlo. Non abbiamo soltanto stampato manifesti sulla sicurezza, abbiamo soprattutto impresso un cambiamento che era atteso da tutti gli italiani». E il ministro della Giustizia, Piero Fassino ha sottolineato come con l’approvazione del provvedimento «si porta a compimento il disegno del Governo per rafforzare gli strumenti nella lotta alla criminalità e per la tutela della sicurezza dei cittadini». Perplessità arrivano invece dal fronte di magistrati e avvocati. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Gennaro si è detto incerto sull’effettiva possibilità di arrivare a un inasprimento delle pene per i furti in abitazione e gli scippi e ha poi chiesto una sorta di "prova dei fatti" per le misure sull’organizzazione della giustizia inserite nel provvedimento. Di «vero e proprio passo indietro» parla invece il presidente dell’Unione delle Camere penali, Giuseppe Frigo, che mette nel mirino «la confusione tra problemi della giustizia e della sicurezza» e considera inutile l’intervento sui furti «quando il 90% dei reati in questione resta impunito». Il provvedimento infatti inserisce nel Codice penale i reati di furto in abitazione e furto con strappo: per entrambi è prevista la reclusione da uno a due anni e la multa da seicentomila lire a due milioni. La legge appena approvata si snoda poi tra norme abbastanza eterogenee che si muovono tra la necessità di rafforzare il livello di sicurezza dei cittadini (e in questa direzione vanno l’ampliamento di possibilità di revoca della sospensione temporanea della pena, per esempio anche nei casi di applicazione della pena su richiesta) e l’obbligo di innalzare il livello di efficienza della macchina processuale (e allora via libera a procedure più rapide per arrivare alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione, oppure alla possibilità che le notifiche vengano effettuate dalla polizia e non dagli ufficiali giudiziari). Giro di vite poi anche sul fronte della concessione degli arresti domiciliari: non potrà infatti beneficiarne chi sia stato condannato per reato di evasione nei cinque anni precedenti. Innalzato poi il grado di autonomia della polizia giudiziaria che potrà svolgere indagini per assicurare nuove fonti di prova, oltre che in esecuzione delle direttive del pubblico ministero, anche di propria iniziativa, informandone comunque tempestivamente il pm. Le misure cautelari potranno scattare anche dopo la sentenza di primo grado e il questore, nei confronti di chi sia stato definitivamente condannato per delitti non colposi può imporre una serie di divieti (da quello di possedere apparati di comunicazione a quello di disporre di particolari mezzi di trasporto). Sì alla denuncia a domicilio: è ammessa così la possibilità di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine da parte di chi sia impedito a presentarsi direttamente al posto di pubblica sicurezza (si tratta, per esempio, di anziani e portatori di handicap). Tra le pieghe del testo è infine stata confermata la possibilità di presentare appello alla condanna per la diffamazione a mezzo stampa e il ricorso all’utilizzo dell’esercito per le esigenze di controllo del territorio.

Il testo coordinato del codice penale, nel codice di procedura penale, così come modificati dal c.d. "pacchetto sicurezza"

Codice penale - Articolo 624 - Furto

Chiunque  s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a  chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è  punito  con  la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.
Agli  effetti  della  legge penale, si considera cosa mobile  anche  l'energia  elettrica  e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il  delitto  e'  punibile  a  querela della persona offesa, salvo  che  ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli  61, numero 7) e 625.

Articolo 624-bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con  la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso  alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Articolo 625 - Circostanze aggravanti

La  pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione  da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
2)  se  il  colpevole  usa  violenza sulle cose o  si  vale  di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole  porta  indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto e' commesso con destrezza ;
5) se il fatto e' commesso da tre o più persone,  ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di  pubblico  ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6)  se  il  fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie  di  veicoli,  nelle  stazioni,  negli scali o banchine, negli alberghi  o  in  altri  esercizi  ove si somministrano cibi o bevande;
7)  se  il  fatto  e'  commesso  su  cose  esistenti  in  uffici o stabilimenti  pubblici,  o  sottoposte a sequestro o  a  pignoramento o esposte  per  necessità  o  per consuetudine o per destinazione alla  pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,  difesa o reverenza;
8) se il fatto e' commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in  gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se  concorrono  due  o  più delle circostanze prevedute dai numeri  precedenti,  ovvero  se  una di tali circostanze concorre con  altra  fra  quelle  indicate  nell'articolo  61,  la  pena  e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila  a tre milioni.

Articolo 625-bis
Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita  da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia  consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato,  ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per  farla acquistare, ricevere od occultare.

Codice di procedura penale
Articolo 348 - Assicurazione delle fonti di prova

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la  polizia  giudiziaria  continua  a  svolgere  le funzioni indicate nell'articolo  55  raccogliendo  in  specie ogni elemento utile alla ricostruzione  del  fatto  e  alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a)  alla  ricerca  delle  cose e delle tracce pertinenti al reato  nonché  alla  conservazione  di  esse  e dello stato dei  luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze  rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria  compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370,  esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria  iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre  attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi   successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La  polizia  giudiziaria,  quando,  di  propria  iniziativa  o a seguito  di  delega del  pubblico  ministero, compie atti od operazioni   che  richiedono  specifiche  competenze  tecniche,  può avvalersi  di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera .

Articolo 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone. Sequestro
1. Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del PM.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma  1  si  alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico  ministero  non  può  intervenire  tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria compiono i necessari accertamenti e  rilievi  sullo  stato dei luoghi e delle cose. Se  del caso,  sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se  ricorrono  i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di  polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Articolo 380 - Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in  flagranza  di  un delitto non  colposo, consumato o tentato, per il quale la legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione non  inferiore  nel minimo a cinque anni e nel massimo a 20 anni.
2. Anche  fuori  dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e'  colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
(. . .  OMESSI)
d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitù previsto dall'articolo 600,   delitto  di  prostituzione  minorile  previsto  dall'articolo  600-bis,  primo  comma,  delitto  di  pornografia  minorile previsto dall'articolo   600-ter,   commi  primo  e  secondo,  e  delitto  di  iniziative  turistiche  volte  allo  sfruttamento della prostituzione  minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del CP ;
e)  delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza aggravante prevista  dall'articolo  4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella  prevista dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi,  del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la  circostanza attenuante di cui all’articolo 62/1, numero 4),  del CP.
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis CP, salvo che ricorra la circostanza attenuante dell’articolo 62, primo comma, numero 4), CP
.
 
Articolo 384 -  Fermo di indiziato di delitto
1. Anche  fuori  dei  casi  di  flagranza, quando sussistono  specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della  persona  gravemente  indiziata di un delitto  per  il  quale  la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.
2. Nei  casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia  assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa .
3. La  polizia  giudiziaria  procede  inoltre  al  fermo di propria  iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano  specifici  elementi che rendano fondato il  pericolo  che  l'indiziato  sia  per  darsi  alla  fuga e non sia possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Nuovo codice della strada – legge delega

Legge n. 85 del 22 Marzo 2001, G.U. n. 76 del 31 Marzo 2001.

 Patente a punti; patentino per i motorini; targhe personalizzate; Abs e airbag obbligatori dal luglio 2002; nuovi limiti di velocità; scuola guida anche in autostrada. Queste le principali novità contenute nel nuovo Codice della strada, approvato in via definitiva dal Senato l’8 marzo 2001. Ci vorranno però alcuni mesi perché tutte le nuove norme diventino operative: la legge, infatti, è una delega al Governo, che avrà 9 mesi di tempo per varare i decreti necessari per attuare tutte le misure indicate.

·         Patente a punti. All’atto del rilascio della patente viene assegnato un punteggio di 20 punti. Commettendo una violazione è prevista la sottrazione di un certo numero di punti, che sarà registrata nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Per colmare il monte punti occorrerà frequentare corsi di aggiornamento di recupero.

·         Targhe personalizzate. Il Governo dovrà aggiornare, ferma restando la sequenza alfanumerica, la disciplina della targa, prevedendo la possibilità di ottenere, dietro pagamento, targhe personalizzate, anche con il proprio nome di battesimo

·         Abs e airbag obbligatori. Nel nuovo Codice è stabilità l'obbligatorietà a partire dal luglio 2002 dell'abs e dell'airbag per le nuove autovetture immatricolate, sia per il guidatore che per il passeggero

·         Patentino per motorini. Riguarda tutti i minorenni. Per conseguire il certificato di idoneità dovranno frequentare corsi di educazione stradale organizzati nella scuola dell'obbligo, sia statale che privata

·         Limiti di velocità. Rivisti i limiti di velocità che saranno legati anche ad eventi atmosferici. In caso di precipitazioni di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi previste sulle autostrade e le strade extraurbane vengono ridotti di 20 km/h.

·         Nuovi reati per chi trasforma la strada in pista. Da uno a otto mesi di arresto e ammenda da 1 a 10 milioni, nonché confisca del mezzo e ritiro della patente: queste le sanzioni che colpiranno chiunque partecipi, promuova o organizzi corse su strade pubbliche senza autorizzazione

·         Scuola guida anche in autostrada. Scompare la pratica sotto casa: per ottenere la patente bisognerà fare pratica anche in autostrada e sulle strade extraurbane, ovviamente sempre con l'istruttore della scuola guida al proprio fianco. L'allievo dovrà esercitarsi anche con la luce artificiale

·         Motoslitte e rollerblade. Targhe obbligatorie per le motoslitte ma anche tassa di circolazione e assicurazione obbligatoria e patente B per guidarle. Pattini e tavole a spinte selvagge non potranno più scorazzare sulle nostre strade o sui marciapiedi perchè il nuovo Codice relega questi mezzi alle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei Piani urbani del traffico.

·         Responsabilità per strade dissestate. D'ora in poi anche i proprietari, i concessionari o i gestori di strade e autostrade saranno chiamati a pagare i danni per difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione in caso di un incidente dovuto alle strade dissestate.

·         PRA anche per i motorini. Come le automobili, anche i motorini avranno un Pubblico registro: un archivio pubblico che conterrà modello, targa, telaio e nominativo del proprietario.

·         Autostrade illuminate in zone nebbiose. Adeguamento dell'illuminazione lungo le autostrade in zone nebbiose. Obbligatorio sarà anche illuminare i passaggi pedonali 

Modifiche all’art. 186 C.d.S.

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
(Testo definitivamente approvato dal Senato il 7 Marzo 2001)

 

Le modifiche immediatamente operative riguardano alcune modifiche del codice della strada, tra le quali, di interesse per gli operatori, si segnala quella all'art.186. In pratica la soppressione di  alcune parole rende legittimo l'accertamento solamente quando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione. Si ricorderà, invece, come la precedente formulazione consentisse in caso di incidente stradale di sottoporre "chiunque in modo indiscriminato al test", indipendentemente dal fatto che presentasse i sintomi. Si pensi solamente alla prassi seguita - e fino ad ora formalmente corretta - di richiedere alla struttura di pronto soccorso di analizzare il sangue prelevato per motivi terapeutici anche per l'accertamento alcolimetrico (in forza della precedente formulazione del comma 4 art.186): ora sarà possibile farlo tenendo conto della modifica, cioè "qualora si abbia motivo di ritenere che...." Altra modifica è quella che - in linea con la raccomandazione europea pubblicata sulla GUCE del 14.02.2001 - prevede l'abbassamento del limite da 0.8 a 0.5: per questo occorrerà però attendere un decreto ministeriale

GIUDICE DI PACE: se ne parla ad ottobre

Decreto legge 30 marzo 2001 - «Disposizioni urgenti in tema di entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace»

Le nuove competenze penali del Giudice di Pace entreranno in vigore dal 1° ottobre prossimo anziché dal 4 aprile, come originariamente previsto. E' questa la decisione assunta dal Ministero della Giustizia, al termine di un incontro presieduto dal Guardasigilli On.Fassino, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, dell'Unione Nazionale Giudice di Pace, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organizzazione Unitaria dell'Avvocatura e dell'Unione delle Camere Penali

REVISIONI MOTO/CICLOMOTORI – RINVIATA A GIUGNO LA SCADENZA DI MARZO 2001 - (Circolare) | n. 853/C4/2001

 

TELECAMERE SULLA CITTA’ – LECITO L’USO

 È lecito avvalersi di telecamere puntate sulla via pubblica per prevenire eventuali illeciti anche se invadono involontariamente la privacy altrui: in tal caso non può sussistere il reato di interferenza illecita nella vita privata per mancanza di dolo. Questo il principio stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nell'annullare una sentenza emessa in grado di appello che condannava il proprietario di un'autorimessa il quale, utilizzando una telecamera puntata sulla strada per prevenire furti già avvenuti in precedenza, si era procurato indebitamente immagini relative allo svolgimento dell'attività lavorativa di una signora. La Suprema Corte, dopo aver precisato che il nostro ordinamento non riconosce alcun diritto di documentazione della vita privata altrui, se non con il consenso dell'avente diritto o in presenza di causa di giustificazione, afferma che, qualora, come nel caso in questione, le immagini siano state procurate involontariamente e nell'esercizio di un proprio diritto ad autotutelarsi (da furti nell'autorimessa), il reato non può sussistere per difetto dell'elemento soggettivo, a causa della mancanza della rappresentazione, da parte del soggetto agente, del carattere antigiuridico del fatto. Insomma, quando le riprese sono fatte per tutelarsi e senza alcuna intenzione di invadere la privacy altrui, sono perfettamente lecite. Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n.8573/2001 - (Presidente: B. Foscarini; Relatore: P. Marini) 

DIVIETO DI FUMO – Circolare 4/2001

 

Il ministro della sanità Veronesi ha redatto ed emanato una circolare indirizzata a tutti i ministeri, che riunisce sistematicamente le leggi più significative sul divieto di fumo in vigore nel nostro paese. Il documento, sull'interpretazione ed applicazione delle leggi sul divieto di fumo, contiene un'introduzione mirata ed efficace che richiama l'attenzione sui danni provocati dal fumo di sigaretta ed invita tutti i fumatori a fare uno sforzo per porre rimedio alla loro dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce. La circolare riporta in apertura un eloquente regio decreto del 1934 che prevedeva la multa per chi vendeva tabacco ai minori di anni 16 e per gli stessi minori sorpresi a fumare in luogo pubblico. Per quanto riguarda la normativa dei nostri anni, invece, il Ministro della sanità fornisce un elenco dei locali dove si applica il divieto di fumo, come gli ospedali e le altre strutture sanitarie; le scuole, le università, le biblioteche, bagni e corridoi compresi; tutti gli uffici della pubblica amministrazione; le poste, le banche, i distretti militari, le questure e i commissariati. Chi farà rispettare i divieti? I dirigenti preposti alle strutture amministrative ed i responsabili di quelle privata sono tenuti ad individuare i luoghi dove devono essere apposti i cartelli di divieto, nonché a nominare i funzionari incaricati della vigilanza e della contestazione delle infrazioni. Il fumatore colto in fragrante nei locali proibiti riceverà una multa che va da un minimo di 12.000 lire ad un massimo, sembra, di 120.000, che si pagherà alla posta con un normale bollettino o direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'ente. Contro la sanzione, infine, si potrà fare ricorso all'autorità competente. (13 aprile 2001)

287/91 - "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" - la legge 383/2000, all'articolo 31/2 modifica la 287/91

Art. 31. - (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1.      Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2.      Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
    3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 28 novembre 2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  (in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001).

 

ROMA - I cittadini possono far chiudere i locali aperti di notte che disturbano il loro sonno. Se gli abitanti del condominio dove e' ubicato l'esercizio impugnano il regolamento condominiale per violazione della 'tranquillita'' non c'e nulla da fare per evitare la chiusura del disco-pub, anche se il rumore e' provocato dal solo andirivieni di automobili e persone. Lo ha stabilito la Cassazione, disponendo la chiusura di un locale romano a Trastevere. (ANSA) ore 19.14 del 09.04.2001

 

BASTA SOFFERENZE PER GLI ANIMALI

Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Consiglio  ministri  23 marzo 2001.

Niente alimentazione forzata agli animali, prima della macellazione. Stop alle mutilazioni dei bovini. Più libertà di movimento degli animali in gabbia. Arrivano nuove misure per proteggere gli animali da allevamento. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 21 marzo 2000, ha infatti emanato un decreto legislativo, attuativo di una direttiva Ue del 1998, per assicurare maggiore protezione agli animali destinati ad essere macellati. A partire dal primo gennaio 2002, le gabbie dovranno essere alte almeno 16 metri; entro il 2008, invece, i recinti destinati agli animali da pelliccia dovranno essere a terra, e opportunamente costruiti, con rami per arrampicarsi, tane per nascondersi e tutto ciò che possa soddisfare il benessere degli animali. Le nuove norme prevedono anche corsi di qualificazione professionale obbligatori per gli operatori del settore, in modo da ampliare la loro formazione con conoscenze di etologia, zootecnia e diritto. Previste anche dure sanzioni amministrative per chi viola le disposizioni, variabili da un minimo di tre milioni fino alla sospensione dell'attività. (27 marzo 2001) 

SCHENGEN: elenco paesi i cui cittadini devono avere il visto al momento attraversamento frontiere esterne - GUCE 23.3.2001

 

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile le norme Anticontrabbando che entreranno in vigore il prossimo 19 aprile - L. 19 marzo 2001, n. 92

 

Nuovo ordinamento dello Stato civile - Dpr 3 novembre 2000 n. 396 - Circolare Giustizia 16 marzo 2001, n. 1827

In data 31 marzo [rectius, 30 marzo] 2001 entrerà in vigore il Nuovo ordinamento dello Stato civile emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2001, n. 396 sotto forma di Regolamento di revisione e semplificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 127/97. La nuova normativa ha profondamente modificato le competenze dell’Amministrazione della giustizia e i compiti delle Autorità giudiziarie in materia.
Sotto tale aspetto, le novità di maggior rilievo riguardano:

1. Il trasferimento delle mansioni di ordine generale del ministero della Giustizia sull’intera materia dello stato civile e il trasferimento dei poteri di vigilanza e di controllo dei procuratori della Repubblica sull'attività degli ufficiali dello stato civile, rispettivamente al ministero dell'Interno e ai prefetti.
2. La registrazione e la conservazione degli atti negli archivi informatici che saranno istituiti in ciascun ufficio di stato civile dopo che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modalità tecniche occorrenti. A partire dalla data di attivazione di tali archivi, che verrà indicata nel suddetto decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, i provvedimenti delle autorità giudiziarie per i quali è prevista la trascrizione o l'annotazione in detti archivi dovranno essere senza indugio trasmessi con le nuove modalità tecniche dalla Cancelleria del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile che deve trasmetterli o annotarli. Nelle more, finché non diverranno operativi gli archivi informatici, continueranno a restare in vita, in via provvisoria anche quanto alla forma e alla tenuta dei registri cartacei e alla trasmissione degli atti, le disposizioni cui fa riferimento l'articolo 109, comma 2, del Dpr 396/2000. La competenza ad emanare durante la fase transitoria le istruzioni sulla tenuta dei registri appartiene al ministero dell'Interno ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo 109. Le cancellerie dei tribunali e delle corti provvederanno come per il passato a trasmettere agli ufficiali dello stato civile le copie autentiche delle sentenze e degli altri provvedimenti occorrenti ai fini della loro trascrizione o annotazione nei registri dello stato civile.
3. La possibilità per l'ufficiale dello stato civile di rilasciare direttamente le copie integrali degli atti del proprio ufficio senza l'autorizzazione preventiva del procuratore della Repubblica.
4. Lo snellimento delle procedure in tema di dichiarazione tardiva di nascita, di attribuzione del nome, di correzione di errori materiali, di annotazione e di rettificazione degli atti dello stato civile. In particolare:
a) La dichiarazione tardiva di nascita può essere raccolta e registrata dall'ufficiale dello stato civile, acquistando in tal modo piena efficacia, se il dichiarante indica le ragioni del ritardo e produce l'attestazione dell'avvenuta nascita ovvero una dichiarazione sostitutiva. In tal caso al Procuratore della Repubblica verrà data comunicazione della dichiarazione tardiva per opportuna conoscenza. Invece, se non vengono rispettati i presupposti anzidetti o se la relativa dichiarazione viene omessa da chi è tenuta a renderla, l'ufficiale dello stato civile non può procedere autonomamente alla formazione dell'atto di nascita. Infatti, in queste ultime ipotesi, è previsto che l'atto di nascita mancante possa essere formato solo in forza di decreto del tribunale dato con il procedimento della rettificazione ad istanza del procuratore della Repubblica.
b) L'imposizione al neonato di un nome non consentito dalla legge, qualora il dichiarante vi insista benché informato del divieto, non esclude la formazione dell'atto di nascita con il nome preteso dal medesimo dichiarante ma comporta l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di informare il procuratore della Repubblica ai fini dell'eliminazione del nome vietato mediante il procedimento di rettificazione.
c) Le correzioni degli errori materiali di scrittura possono riguardare tutti gli atti di stato civile indipendentemente dall'epoca in cui gli stessi sono stati posti in essere. Possono essere perciò corretti con la nuova procedura anche gli atti di data precedente all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento. Le correzioni avvengono ad opera dell'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trovano gli atti che devono essere corretti mediante annotazione sugli originali. Dell'avvenuta correzione viene data immediatamente comunicazione al procuratore della Repubblica. Questi, accertata la sua legittimità, dispone che la correzione venga fatta anche sui registri depositati presso la cancelleria del tribunale a cura del cancelliere. Altrimenti può ricorrere al tribunale avverso la correzione fatta dall'ufficiale dello stato civile. Allo stesso modo si correggono gli errori materiali di scrittura commessi negli atti delle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli errori concernenti i cognomi imposti all'estero in difformità della legge italiana ai cittadini nati in terra straniera o ivi riconosciuti come figli naturali ai sensi del primo comma dell'articolo 262 del codice civile. Le correzioni che in futuro devono essere apportate sui registri depositati presso le Prefetture verranno ovviamente disposte dal prefetto.
d) Le procedure di annotazione sono state semplificate disponendo che le annotazioni sugli atti dello stato civile verranno apposte direttamente dall'ufficiale dello stato civile che le esegue. Per le annotazioni che devono essere eseguite anche nei registri depositati presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile ne invia copia al procuratore della Repubblica affinché questi disponga per la loro esecuzione senza ulteriori formalità, salvo che l'annotazione debba essere rifiutata perché contraria all'ordine pubblico. In tal caso il procuratore della Repubblica promuove l'azione di rettificazione nei riguardi dell'annotazione effettuata dall'ufficiale dello stato civile nei registri in suo possesso. e) I procedimenti di rettificazione relativi agli atti dello stato civile possono essere promossi in ogni tempo dal procuratore della Repubblica con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio mediante decreto motivato. Si applicano gli articoli 737 e segg. del codice di procedura civile in quanto compatibili. Si è reso quindi necessario abrogare l'articolo 454 del codice civile. Sono stati altresì abrogati, in tutto o in parte, gli altri articoli del codice civile elencati nell'articolo 110 del Dpr 396/2000. I decreti del tribunale con cui si provvede sulle istanze di rettificazione o sulle opposizioni alle correzioni degli errori materiali di scrittura devono essere trasmessi di ufficio, per l'esecuzione, dalla cancelleria del tribunale all’ufficiale dello stato civile. Questi, per parte sua, può chiederne l'acquisizione su richiesta, anche verbale, di chi vi abbia interesse. 5. Il cambiamento di cognome o di nome. La relativa istanza deve essere presentata al Prefetto che, nel primo caso, la trasmette al ministero dell'Interno per la decisione e nel secondo caso (così come per il cambiamento di cognome chiesto perché ridicolo o vergognoso o rilevante origine naturale) pronuncia direttamente sulla domanda. In entrambi i casi, la pubblicazione della domanda che viene effettuata mediante affissione nel Comune di nascita e di residenza dell'istante è ridotta a 30 giorni (al posto dei 60 giorni richiesti in precedenza) e quella che in passato veniva fatta mediante avviso sulla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», serie speciale, non deve essere più eseguita. Deve essere sottolineato che per il passaggio delle competenze che riguardano tale procedimento dal ministero della Giustizia a quello dell'Interno e dalle procure generali presso le Corti d’appello alle singole prefetture, non vi sono nel nuovo regolamento norme che regolino espressamente le situazioni transitorie. Perciò con l'entrata in vigore della nuova legge cessa immediatamente la competenza già attribuita in materia al ministero della Giustizia e alle procure generali presso le Corti d’appello. Tuttavia, in virtù del principio "tempus regit actum", l'attività compiuta in precedenza dai suddetti organi deve ritenersi validamente effettuata. Da ciò deriva che le procure generali della Repubblica trasmetteranno puramente e semplicemente e senza alcun parere al ministero dell'Interno gli atti presso di esse pendenti relativi alle domande di cambiamento o di aggiunta di cognome già di competenza del ministero della Giustizia. Allo stesso modo trasmetteranno alle prefetture gli atti pendenti sulle domande di cambiamento o di aggiunta di nomi e di cambiamento di cognomi nei casi particolari su cui in precedenza dovevano provvedere direttamente. Con lo stesso atto cureranno di dare comunicazione agli stessi interessati dell'Ufficio al quale gli atti sono stati trasmessi. Sussistono, comunque, giustificate regioni per ritenere che i decreti definitivi emessi sotto il vecchio regime possano essere consegnati agli interessati per essere trascritti e annotati nei registri dello stato civile anche dopo il 31.3.2001, perché dopo tale data si tratta solo di fare valere gli effetti di atti e procedimenti regolarmente formati e definiti in precedenza mentre era in vigore la normativa che li riguardava.
Con l'occasione appare opportuno segnalare che cessa con il nuovo ordinamento il potere dei procuratori della Repubblica di legalizzare, ove occorra, le firme degli ufficiali dello stato civile sugli atti da valere all'estero, così come disposto con decreto del ministro di Grazia e giustizia in data 10 luglio 1971, in conseguenza del passaggio al ministero dell'Interno e ai propri organi periferici dell'intera competenza sulla materia dello stato civile.
Per quanto riguarda i registri e gli atti depositati presso le cancellerie dei tribunali e i fascicoli custoditi presso le procure generali, gli stessi, per ragioni di funzionalità organizzativa, devono continuare a restare nei rispettivi uffici giudiziari dove attualmente si trovano. Ciò consentirà agli uffici giudiziari di potere all'occorrenza rilasciare, nei casi consentiti, gli estratti, i certificati e le copie conformi degli atti conservati presso tali uffici.
Ulteriori valutazioni potranno essere fornite nel momento in cui entreranno in funzione gli archivi informatici previsti dall’articolo 10 del Dpr 396/2000. Le Ss.Ll. sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici dei rispettivi distretti il contenuto della presente circolare con la massima urgenza.

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI MINISTERO DELL'INDUSTRIA - Circolare n. 166 del 12 marzo 2001

ART. 180 – ESIBIZIONE DOCUMENTO NON REGOLARE

in caso di contestazione dell'art.180 del c.d.s. per circolazione momentaneamente sprovvisto di patente, poichè dimenticata. Lo stesso ottemperando all'invito di presentazione presso altro organo di polizia, il quale  accerta che lo patente di guida è scaduta di validità. L'organo di Polizia che è diverso dall'Organo accertatore deve ritirare la patente di guida?

Si conferma l'obbligo di ritirare la patente di guida come sopra prospettato. Al riguardo esiste una circolare ministeriale che - pur trattando di un caso riferito alla carta di circolazione(art.80/14 cds accertato nello stesso modo che mi viene presentato in questo quesito con la patente di guida - quindi la sostanza non cambia). Ecco il testo sostanziale con i riferimenti della circolare:

 L’operatore di polizia che a seguito di invito ex art. 180/8 C.d.S., disposto dallo stesso ufficio cui appartiene, constata dalla carta di circolazione che il veicolo interessato, al tempo dei fatti che avevano dato origine all’invito a presentarsi, non era stato sottoposto alla prescritta revisione, deve procedere al ritiro della carta di circolazione ed alla contestuale notifica personale del verbale di accertamento della violazione dell’art. 80 C.d.S.  Qualora invece l’organo di polizia cui la carta di circolazione é stata esibita sia diverso da quello che ha disposto l’invito ex art. 180/8 C.d.S., egli provvederà a ritirare il documento ai sensi dell’art. 216 C.d.S. e rilascerà – se del caso – il permesso provvisorio di cui all’art. 399 del regolamento, trasmetterà il documento ritirato all’autorità di cui al comma 1 del richiamato art. 216 (competenza territoriale in relazione al luogo di infrazione) e renderà edotto delle operazioni compiute l’organo di polizia che ha disposto l’invito, ai fini della verbalizzazione di competenza se i presupposti del ritiro erano già sussistenti al momento della rilevazione dei fatti che ha dato luogo all’invito stesso, e della conseguente notifica del verbale al trasgressore (Circolare n. 97 del 28. 11. 1997 – prot. M/6323 – Massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture – Ministero dell’Interno – Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale – Ufficio studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi

  Per completezza di argomento si segnala anche una sentenza di Cassazione anche se non del tutto attinente all'argomento, ma comunque di attualità:

L'inottemperanza all'ordine della motorizzazione civile di consegnare la patente di guida a seguito della disposta sospensione del documento integra violazione dell'art. 650 c.p. - Cassazione penale sez. I, 23 marzo 1998, n. 4247  - Riv. pen. 1998, 579 Riv. giur. circol. trasp. 1998, 312

 

Riforma della legislazione nazionale del turismo
(Testo definitivamente approvato dalla Camera il 1/3/2001) - Non ancora in GU

 

ANNOTAZIONI:

Per motivi di spazio non sono stati riportati i testi integrali dei provvedimenti  segnalati

Sono tutti reperibili all’indirizzo internet http://www.sulpm.net/aggiornamenti_professionali oppure possono essere richiesti a marchi64@libero.it