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ROMA A
presentarlo, due anni fa, fu il Governo D’Alema, sulla scia di una sequenza di
eventi criminali con epicentro Milano e sull’onda emotiva determinata da una
serie di scarcerazioni "eccellenti". E ieri sera, proprio sul filo di
lana e quando il Parlamento sta per chiudere i battenti, è arrivato il via
libera definitivo del Senato al "pacchetto sicurezza".
Un’approvazione ottenuta a larghissima maggioranza (solo sette i no e 34 gli
astenuti) che, dopo le incomprensioni tra maggioranza e opposizione che hano
costellato il cammino parlamentare del provvedimento, testimonia di un estremo
ricompattamento delle forze politiche su una delle questioni cruciali che
determineranno vittoria e sconfitta alle ormai prossime elezioni politiche. Così,
il candidato premier dell’Ulivo, Francesco Rutelli, può parlare di «un
grande successo che prova la decisione e la voglia di vincere dell’Ulivo:
quando puntiamo a un traguardo siamo in grado di raggiungerlo. Non abbiamo
soltanto stampato manifesti sulla sicurezza, abbiamo soprattutto impresso un
cambiamento che era atteso da tutti gli italiani». E il ministro della
Giustizia, Piero Fassino ha sottolineato come con l’approvazione del
provvedimento «si porta a compimento il disegno del Governo per rafforzare gli
strumenti nella lotta alla criminalità e per la tutela della sicurezza dei
cittadini». Perplessità arrivano invece dal fronte di magistrati e avvocati.
Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Gennaro si è
detto incerto sull’effettiva possibilità di arrivare a un inasprimento delle
pene per i furti in abitazione e gli scippi e ha poi chiesto una sorta di
"prova dei fatti" per le misure sull’organizzazione della giustizia
inserite nel provvedimento. Di «vero e proprio passo indietro» parla invece il
presidente dell’Unione delle Camere penali, Giuseppe Frigo, che mette nel
mirino «la confusione tra problemi della giustizia e della sicurezza» e
considera inutile l’intervento sui furti «quando il 90% dei reati in
questione resta impunito». Il provvedimento infatti inserisce nel Codice penale
i reati di furto in abitazione e furto con strappo: per entrambi è prevista la
reclusione da uno a due anni e la multa da seicentomila lire a due milioni. La
legge appena approvata si snoda poi tra norme abbastanza eterogenee che si
muovono tra la necessità di rafforzare il livello di sicurezza dei cittadini (e
in questa direzione vanno l’ampliamento di possibilità di revoca della
sospensione temporanea della pena, per esempio anche nei casi di applicazione
della pena su richiesta) e l’obbligo di innalzare il livello di efficienza
della macchina processuale (e allora via libera a procedure più rapide per
arrivare alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione,
oppure alla possibilità che le notifiche vengano effettuate dalla polizia e non
dagli ufficiali giudiziari). Giro di vite poi anche sul fronte della concessione
degli arresti domiciliari: non potrà infatti beneficiarne chi sia stato
condannato per reato di evasione nei cinque anni precedenti. Innalzato poi il
grado di autonomia della polizia giudiziaria che potrà svolgere indagini per
assicurare nuove fonti di prova, oltre che in esecuzione delle direttive del
pubblico ministero, anche di propria iniziativa, informandone comunque
tempestivamente il pm. Le misure cautelari potranno scattare anche dopo la
sentenza di primo grado e il questore, nei confronti di chi sia stato
definitivamente condannato per delitti non colposi può imporre una serie di
divieti (da quello di possedere apparati di comunicazione a quello di disporre
di particolari mezzi di trasporto). Sì alla denuncia a domicilio: è ammessa
così la possibilità di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine da
parte di chi sia impedito a presentarsi direttamente al posto di pubblica
sicurezza (si tratta, per esempio, di anziani e portatori di handicap). Tra le
pieghe del testo è infine stata confermata la possibilità di presentare
appello alla condanna per la diffamazione a mezzo stampa e il ricorso
all’utilizzo dell’esercito per le esigenze di controllo del territorio.
Il testo coordinato del codice penale, nel codice di procedura penale,
così come modificati dal c.d. "pacchetto sicurezza"
Codice penale - Articolo 624 -
Furto
Chiunque
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è
punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire trecentomila a un milione.
Agli effetti della legge
penale, si considera cosa mobile anche
l'energia elettrica
e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il
delitto e'
punibile a
querela della persona offesa, salvo
che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli
61, numero 7) e 625.
Articolo
624-bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in
tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due
milioni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, strappandola di mano o di dosso
alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle
circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o
più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Articolo
625 - Circostanze aggravanti
La
pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due
milioni:
2) se
il colpevole
usa violenza sulle cose o
si vale
di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta
indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto e' commesso con destrezza ;
5) se il fatto e' commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la
qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se
il fatto e' commesso sul
bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di
veicoli, nelle
stazioni, negli scali o
banchine, negli alberghi o
in altri
esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
7) se
il fatto
e' commesso
su cose
esistenti in
uffici o stabilimenti pubblici,
o sottoposte a sequestro o
a pignoramento o esposte
per necessità
o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, o
destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,
difesa o reverenza;
8) se il fatto e' commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in
gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non
raccolti in mandria.
Se concorrono due o
più delle circostanze prevedute dai numeri
precedenti, ovvero
se una di tali circostanze
concorre con altra
fra quelle
indicate nell'articolo
61, la
pena e' della reclusione da
tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.
Articolo
625-bis
Circostanze aggravanti
Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è
diminuita da un terzo alla metà
qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia
consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno
acquistato, ricevuto od occultato
la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
Codice di procedura penale
Articolo 348 - Assicurazione delle fonti di prova
1. Anche successivamente
alla comunicazione della notizia di reato, la
polizia giudiziaria
continua a
svolgere le funzioni
indicate nell'articolo 55
raccogliendo in specie ogni
elemento utile alla ricostruzione del
fatto e
alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle
cose e delle tracce pertinenti al reato
nonché alla
conservazione di
esse e dello stato dei
luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria
compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo
370, esegue le direttive
del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria
iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le
altre attività di indagine per
accertare i reati ovvero richieste da elementi
successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando,
di propria
iniziativa o a seguito
di delega del
pubblico ministero, compie
atti od operazioni che
richiedono specifiche
competenze tecniche,
può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria
opera .
Articolo 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone. Sequestro
1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non
venga mutato prima dell'intervento del PM.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma
1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico
ministero non
può intervenire
tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e
rilievi sullo
stato dei luoghi e delle cose. Se del
caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono
i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle
persone diversi dalla ispezione personale.
Articolo
380 - Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in
flagranza di
un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la
pena dell'ergastolo
o della
reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni e nel massimo a 20 anni.
2. Anche fuori
dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o
tentati:
(. . . OMESSI)
d) delitto di riduzione
in schiavitù previsto
dall'articolo 600, delitto
di prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-bis, primo
comma, delitto
di pornografia
minorile previsto dall'articolo
600-ter, commi
primo e
secondo, e
delitto di
iniziative turistiche
volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-quinquies del CP ;
e) delitto di furto,
quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 4 della legge
8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista
dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi,
del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la
circostanza attenuante di cui all’articolo 62/1, numero 4),
del CP.
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis CP, salvo che ricorra
la circostanza attenuante dell’articolo 62, primo comma, numero 4), CP.
Articolo 384 -
Fermo di indiziato di delitto
1. Anche
fuori dei
casi di
flagranza, quando sussistono specifici
elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare
l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico
ministero dispone il fermo della persona gravemente
indiziata di un delitto per
il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore
nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli
esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e
prima che il pubblico ministero abbia assunto
la direzione delle indagini, gli ufficiali e
gli agenti
di polizia
giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa .
3. La polizia giudiziaria procede
inoltre al
fermo di propria iniziativa
qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano
specifici elementi che
rendano fondato il pericolo
che l'indiziato
sia per
darsi alla
fuga e non sia possibile, per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico
ministero.
Nuovo codice della strada – legge delega
Legge
n. 85 del 22 Marzo 2001, G.U. n. 76 del 31 Marzo 2001.
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Patente
a punti; patentino per i motorini; targhe personalizzate; Abs e airbag
obbligatori dal luglio 2002; nuovi limiti di velocità; scuola guida anche in
autostrada. Queste le principali novità contenute nel nuovo Codice della
strada, approvato in via definitiva dal Senato l’8 marzo 2001. Ci vorranno però
alcuni mesi perché tutte le nuove norme diventino operative: la legge, infatti,
è una delega al Governo, che avrà 9 mesi di tempo per varare i decreti
necessari per attuare tutte le misure indicate.
·
Patente a punti. All’atto del rilascio della patente viene
assegnato un punteggio di 20 punti. Commettendo una violazione è prevista la
sottrazione di un certo numero di punti, che sarà registrata nell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Per colmare il monte punti occorrerà
frequentare corsi di aggiornamento di recupero.
·
Targhe personalizzate. Il Governo dovrà aggiornare, ferma
restando la sequenza alfanumerica, la disciplina della targa, prevedendo la
possibilità di ottenere, dietro pagamento, targhe personalizzate, anche con il
proprio nome di battesimo
·
Abs e airbag obbligatori. Nel nuovo Codice è stabilità
l'obbligatorietà a partire dal luglio 2002 dell'abs e dell'airbag per le nuove
autovetture immatricolate, sia per il guidatore che per il passeggero
·
Patentino per motorini. Riguarda tutti i minorenni. Per conseguire
il certificato di idoneità dovranno frequentare corsi di educazione stradale
organizzati nella scuola dell'obbligo, sia statale che privata
·
Limiti di velocità. Rivisti i limiti di velocità che saranno
legati anche ad eventi atmosferici. In caso di precipitazioni di qualsiasi
natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti,
i limiti massimi previste sulle autostrade e le strade extraurbane vengono
ridotti di 20 km/h.
·
Nuovi reati per chi trasforma la strada in pista. Da uno a otto
mesi di arresto e ammenda da 1 a 10 milioni, nonché confisca del mezzo e ritiro
della patente: queste le sanzioni che colpiranno chiunque partecipi, promuova o
organizzi corse su strade pubbliche senza autorizzazione
·
Scuola guida anche in autostrada. Scompare la pratica sotto casa:
per ottenere la patente bisognerà fare pratica anche in autostrada e sulle
strade extraurbane, ovviamente sempre con l'istruttore della scuola guida al
proprio fianco. L'allievo dovrà esercitarsi anche con la luce artificiale
·
Motoslitte e rollerblade. Targhe obbligatorie per le motoslitte ma
anche tassa di circolazione e assicurazione obbligatoria e patente B per
guidarle. Pattini e tavole a spinte selvagge non potranno più scorazzare sulle
nostre strade o sui marciapiedi perchè il nuovo Codice relega questi mezzi alle
piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei Piani urbani del
traffico.
·
Responsabilità per strade dissestate. D'ora in poi anche i
proprietari, i concessionari o i gestori di strade e autostrade saranno chiamati
a pagare i danni per difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione in
caso di un incidente dovuto alle strade dissestate.
·
PRA anche per i motorini. Come le automobili, anche i motorini
avranno un Pubblico registro: un archivio pubblico che conterrà modello, targa,
telaio e nominativo del proprietario.
·
Autostrade illuminate in zone nebbiose. Adeguamento
dell'illuminazione lungo le autostrade in zone nebbiose. Obbligatorio sarà
anche illuminare i passaggi pedonali
Le modifiche
immediatamente operative riguardano alcune modifiche del codice della strada,
tra le quali, di interesse per gli operatori, si segnala quella all'art.186. In
pratica la soppressione di alcune parole rende legittimo l'accertamento
solamente quando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione. Si ricorderà, invece, come la precedente formulazione
consentisse in caso di incidente stradale di sottoporre "chiunque in modo
indiscriminato al test", indipendentemente dal fatto che presentasse i
sintomi. Si pensi solamente alla prassi seguita - e fino ad ora formalmente
corretta - di richiedere alla struttura di pronto soccorso di analizzare il
sangue prelevato per motivi terapeutici anche per l'accertamento alcolimetrico
(in forza della precedente formulazione del comma 4 art.186): ora sarà
possibile farlo tenendo conto della modifica, cioè "qualora si abbia
motivo di ritenere che...." Altra modifica è quella che - in linea con la
raccomandazione europea pubblicata sulla GUCE del 14.02.2001 - prevede
l'abbassamento del limite da 0.8 a 0.5: per questo occorrerà però attendere un
decreto ministeriale
GIUDICE DI PACE: se ne parla ad ottobre
Decreto
legge 30 marzo 2001 - «Disposizioni urgenti in tema di entrata in vigore
delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace»
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Le nuove
competenze penali del Giudice di Pace entreranno in vigore dal 1° ottobre
prossimo anziché dal 4 aprile, come originariamente previsto. E' questa la
decisione assunta dal Ministero della Giustizia, al termine di un incontro
presieduto dal Guardasigilli On.Fassino, con la partecipazione dei
rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, dell'Unione
Nazionale Giudice di Pace, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organizzazione
Unitaria dell'Avvocatura e dell'Unione delle Camere Penali
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REVISIONI MOTO/CICLOMOTORI – RINVIATA A GIUGNO LA
SCADENZA DI MARZO 2001 - (Circolare) | n.
853/C4/2001
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TELECAMERE
SULLA CITTA’ – LECITO L’USO
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È
lecito avvalersi di telecamere puntate sulla via pubblica per prevenire
eventuali illeciti anche se invadono involontariamente la privacy altrui: in tal
caso non può sussistere il reato di interferenza illecita nella vita privata
per mancanza di dolo. Questo il principio stabilito dalla Quinta Sezione Penale
della Corte di Cassazione nell'annullare una sentenza emessa in grado di appello
che condannava il proprietario di un'autorimessa il quale, utilizzando una
telecamera puntata sulla strada per prevenire furti già avvenuti in precedenza,
si era procurato indebitamente immagini relative allo svolgimento dell'attività
lavorativa di una signora. La Suprema Corte, dopo aver precisato che il nostro
ordinamento non riconosce alcun diritto di documentazione della vita privata
altrui, se non con il consenso dell'avente diritto o in presenza di causa di
giustificazione, afferma che, qualora, come nel caso in questione, le immagini
siano state procurate involontariamente e nell'esercizio di un proprio diritto
ad autotutelarsi (da furti nell'autorimessa), il reato non può sussistere per
difetto dell'elemento soggettivo, a causa della mancanza della rappresentazione,
da parte del soggetto agente, del carattere antigiuridico del fatto. Insomma,
quando le riprese sono fatte per tutelarsi e senza alcuna intenzione di invadere
la privacy altrui, sono perfettamente lecite.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n.8573/2001 -
(Presidente: B. Foscarini; Relatore: P. Marini)
DIVIETO DI FUMO – Circolare 4/2001
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Il
ministro della sanità Veronesi ha redatto ed emanato una circolare indirizzata
a tutti i ministeri, che riunisce sistematicamente le leggi più significative
sul divieto di fumo in vigore nel nostro paese. Il documento,
sull'interpretazione ed applicazione delle leggi sul divieto di fumo, contiene
un'introduzione mirata ed efficace che richiama l'attenzione sui danni provocati
dal fumo di sigaretta ed invita tutti i fumatori a fare uno sforzo per porre
rimedio alla loro dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi,
soprattutto, passivamente la subisce. La circolare riporta in apertura un
eloquente regio decreto del 1934 che prevedeva la multa per chi vendeva tabacco
ai minori di anni 16 e per gli stessi minori sorpresi a fumare in luogo
pubblico. Per quanto riguarda la normativa dei nostri anni, invece, il Ministro
della sanità fornisce un elenco dei locali dove si applica il divieto di fumo,
come gli ospedali e le altre strutture sanitarie; le scuole, le università, le
biblioteche, bagni e corridoi compresi; tutti gli uffici della pubblica
amministrazione; le poste, le banche, i distretti militari, le questure e i
commissariati. Chi farà rispettare i divieti? I dirigenti preposti alle
strutture amministrative ed i responsabili di quelle privata sono tenuti ad
individuare i luoghi dove devono essere apposti i cartelli di divieto, nonché a
nominare i funzionari incaricati della vigilanza e della contestazione delle
infrazioni. Il fumatore colto in fragrante nei locali proibiti riceverà una
multa che va da un minimo di 12.000 lire ad un massimo, sembra, di 120.000, che
si pagherà alla posta con un normale bollettino o direttamente al
concessionario del servizio di riscossione dell'ente. Contro la sanzione,
infine, si potrà fare ricorso all'autorità competente. (13 aprile 2001)
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287/91
- "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" - la
legge 383/2000, all'articolo 31/2 modifica la 287/91
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Art.
31. - (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1.
Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e
quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per
l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e
iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,
nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2.
Alle associazioni di promozione sociale, in
occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga
ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto
1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si
riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla
somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono
autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri
associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e
pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con
l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO
28 novembre 2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni (in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001).
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ROMA
- I cittadini possono far chiudere i locali aperti di notte che disturbano
il loro sonno. Se gli abitanti del condominio dove e' ubicato l'esercizio
impugnano il regolamento condominiale per violazione della 'tranquillita''
non c'e nulla da fare per evitare la chiusura del disco-pub, anche se il
rumore e' provocato dal solo andirivieni di automobili e persone. Lo ha
stabilito la Cassazione, disponendo la chiusura di un locale romano a
Trastevere. (ANSA) ore 19.14 del 09.04.2001
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BASTA SOFFERENZE PER GLI ANIMALI
Decreto
legislativo di attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20
luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Consiglio ministri
23 marzo 2001.
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Niente
alimentazione forzata agli animali, prima della macellazione. Stop alle
mutilazioni dei bovini. Più libertà di movimento degli animali in gabbia.
Arrivano nuove misure per proteggere gli animali da allevamento. Il Consiglio
dei ministri, nella riunione del 21 marzo 2000, ha infatti emanato un decreto
legislativo, attuativo di una direttiva Ue del 1998, per assicurare maggiore
protezione agli animali destinati ad essere macellati. A partire dal primo
gennaio 2002, le gabbie dovranno essere alte almeno 16 metri; entro il 2008,
invece, i recinti destinati agli animali da pelliccia dovranno essere a terra, e
opportunamente costruiti, con rami per arrampicarsi, tane per nascondersi e
tutto ciò che possa soddisfare il benessere degli animali. Le nuove norme
prevedono anche corsi di qualificazione professionale obbligatori per gli
operatori del settore, in modo da ampliare la loro formazione con conoscenze di
etologia, zootecnia e diritto. Previste anche dure sanzioni amministrative per
chi viola le disposizioni, variabili da un minimo di tre milioni fino alla
sospensione dell'attività. (27 marzo 2001)
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SCHENGEN:
elenco paesi i cui cittadini devono avere il visto al momento
attraversamento frontiere esterne - GUCE 23.3.2001
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Pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile le norme Anticontrabbando che
entreranno in vigore il prossimo 19 aprile - L. 19 marzo 2001, n. 92
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Nuovo
ordinamento dello Stato civile - Dpr 3 novembre 2000 n. 396 - Circolare
Giustizia 16 marzo 2001, n. 1827
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In data 31 marzo [rectius, 30
marzo] 2001 entrerà in vigore il Nuovo ordinamento dello Stato civile emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2001, n. 396 sotto forma
di Regolamento di revisione e semplificazione ai sensi dell'articolo 2, comma
12, della legge n. 127/97. La nuova normativa ha profondamente modificato le
competenze dell’Amministrazione della giustizia e i compiti delle Autorità
giudiziarie in materia.
Sotto tale aspetto, le novità di maggior rilievo riguardano:
1.
Il trasferimento delle mansioni di ordine generale del ministero della Giustizia
sull’intera materia dello stato civile e il trasferimento dei poteri di
vigilanza e di controllo dei procuratori della Repubblica sull'attività degli
ufficiali dello stato civile, rispettivamente al ministero dell'Interno e ai
prefetti.
2. La registrazione e la conservazione degli atti negli archivi
informatici che saranno istituiti in ciascun ufficio di stato civile dopo che
verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le
modalità tecniche occorrenti. A partire dalla data di attivazione di tali
archivi, che verrà indicata nel suddetto decreto del Presidente del consiglio
dei Ministri, i provvedimenti delle autorità giudiziarie per i quali è
prevista la trascrizione o l'annotazione in detti archivi dovranno essere senza
indugio trasmessi con le nuove modalità tecniche dalla Cancelleria del giudice
che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile che deve trasmetterli o
annotarli. Nelle more, finché non diverranno operativi gli archivi informatici,
continueranno a restare in vita, in via provvisoria anche quanto alla forma e
alla tenuta dei registri cartacei e alla trasmissione degli atti, le
disposizioni cui fa riferimento l'articolo 109, comma 2, del Dpr 396/2000. La
competenza ad emanare durante la fase transitoria le istruzioni sulla tenuta dei
registri appartiene al ministero dell'Interno ai sensi del comma 3 del
sopracitato articolo 109. Le cancellerie dei tribunali e delle corti
provvederanno come per il passato a trasmettere agli ufficiali dello stato
civile le copie autentiche delle sentenze e degli altri provvedimenti occorrenti
ai fini della loro trascrizione o annotazione nei registri dello stato civile.
3. La possibilità per l'ufficiale dello stato civile di rilasciare direttamente
le copie integrali degli atti del proprio ufficio senza l'autorizzazione
preventiva del procuratore della Repubblica.
4. Lo snellimento delle procedure in tema di dichiarazione tardiva di nascita,
di attribuzione del nome, di correzione di errori materiali, di annotazione e di
rettificazione degli atti dello stato civile. In particolare:
a) La dichiarazione tardiva di nascita può essere raccolta e registrata
dall'ufficiale dello stato civile, acquistando in tal modo piena efficacia, se
il dichiarante indica le ragioni del ritardo e produce l'attestazione
dell'avvenuta nascita ovvero una dichiarazione sostitutiva. In tal caso al
Procuratore della Repubblica verrà data comunicazione della dichiarazione
tardiva per opportuna conoscenza. Invece, se non vengono rispettati i
presupposti anzidetti o se la relativa dichiarazione viene omessa da chi è
tenuta a renderla, l'ufficiale dello stato civile non può procedere
autonomamente alla formazione dell'atto di nascita. Infatti, in queste ultime
ipotesi, è previsto che l'atto di nascita mancante possa essere formato solo in
forza di decreto del tribunale dato con il procedimento della rettificazione ad
istanza del procuratore della Repubblica.
b) L'imposizione al neonato di un nome non consentito dalla legge, qualora il
dichiarante vi insista benché informato del divieto, non esclude la formazione
dell'atto di nascita con il nome preteso dal medesimo dichiarante ma comporta
l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di informare il procuratore della
Repubblica ai fini dell'eliminazione del nome vietato mediante il procedimento
di rettificazione.
c) Le correzioni degli errori materiali di scrittura possono riguardare tutti
gli atti di stato civile indipendentemente dall'epoca in cui gli stessi sono
stati posti in essere. Possono essere perciò corretti con la nuova procedura
anche gli atti di data precedente all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento.
Le correzioni avvengono ad opera dell'ufficiale dello stato civile del luogo in
cui si trovano gli atti che devono essere corretti mediante annotazione sugli
originali. Dell'avvenuta correzione viene data immediatamente comunicazione al
procuratore della Repubblica. Questi, accertata la sua legittimità, dispone che
la correzione venga fatta anche sui registri depositati presso la cancelleria
del tribunale a cura del cancelliere. Altrimenti può ricorrere al tribunale
avverso la correzione fatta dall'ufficiale dello stato civile. Allo stesso modo
si correggono gli errori materiali di scrittura commessi negli atti delle
autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli errori concernenti
i cognomi imposti all'estero in difformità della legge italiana ai cittadini
nati in terra straniera o ivi riconosciuti come figli naturali ai sensi del
primo comma dell'articolo 262 del codice civile. Le correzioni che in futuro
devono essere apportate sui registri depositati presso le Prefetture verranno
ovviamente disposte dal prefetto.
d) Le procedure di annotazione sono state semplificate disponendo che le
annotazioni sugli atti dello stato civile verranno apposte direttamente
dall'ufficiale dello stato civile che le esegue. Per le annotazioni che devono
essere eseguite anche nei registri depositati presso la cancelleria del
tribunale, l'ufficiale dello stato civile ne invia copia al procuratore della
Repubblica affinché questi disponga per la loro esecuzione senza ulteriori
formalità, salvo che l'annotazione debba essere rifiutata perché contraria
all'ordine pubblico. In tal caso il procuratore della Repubblica promuove
l'azione di rettificazione nei riguardi dell'annotazione effettuata
dall'ufficiale dello stato civile nei registri in suo possesso. e) I
procedimenti di rettificazione relativi agli atti dello stato civile possono
essere promossi in ogni tempo dal procuratore della Repubblica con ricorso al
tribunale che decide in camera di consiglio mediante decreto motivato. Si
applicano gli articoli 737 e segg. del codice di procedura civile in quanto
compatibili. Si è reso quindi necessario abrogare l'articolo 454 del codice
civile. Sono stati altresì abrogati, in tutto o in parte, gli altri articoli
del codice civile elencati nell'articolo 110 del Dpr 396/2000. I decreti del
tribunale con cui si provvede sulle istanze di rettificazione o sulle
opposizioni alle correzioni degli errori materiali di scrittura devono essere
trasmessi di ufficio, per l'esecuzione, dalla cancelleria del tribunale
all’ufficiale dello stato civile. Questi, per parte sua, può chiederne
l'acquisizione su richiesta, anche verbale, di chi vi abbia interesse. 5. Il
cambiamento di cognome o di nome. La relativa istanza deve essere presentata al
Prefetto che, nel primo caso, la trasmette al ministero dell'Interno per la
decisione e nel secondo caso (così come per il cambiamento di cognome chiesto
perché ridicolo o vergognoso o rilevante origine naturale) pronuncia
direttamente sulla domanda. In entrambi i casi, la pubblicazione della domanda
che viene effettuata mediante affissione nel Comune di nascita e di residenza
dell'istante è ridotta a 30 giorni (al posto dei 60 giorni richiesti in
precedenza) e quella che in passato veniva fatta mediante avviso sulla «Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana», serie speciale, non deve essere più
eseguita. Deve essere sottolineato che per il passaggio delle competenze che
riguardano tale procedimento dal ministero della Giustizia a quello dell'Interno
e dalle procure generali presso le Corti d’appello alle singole prefetture,
non vi sono nel nuovo regolamento norme che regolino espressamente le situazioni
transitorie. Perciò con l'entrata in vigore della nuova legge cessa
immediatamente la competenza già attribuita in materia al ministero della
Giustizia e alle procure generali presso le Corti d’appello. Tuttavia, in virtù
del principio "tempus regit actum", l'attività compiuta in precedenza
dai suddetti organi deve ritenersi validamente effettuata. Da ciò deriva che le
procure generali della Repubblica trasmetteranno puramente e semplicemente e
senza alcun parere al ministero dell'Interno gli atti presso di esse pendenti
relativi alle domande di cambiamento o di aggiunta di cognome già di competenza
del ministero della Giustizia. Allo stesso modo trasmetteranno alle prefetture
gli atti pendenti sulle domande di cambiamento o di aggiunta di nomi e di
cambiamento di cognomi nei casi particolari su cui in precedenza dovevano
provvedere direttamente. Con lo stesso atto cureranno di dare comunicazione agli
stessi interessati dell'Ufficio al quale gli atti sono stati trasmessi.
Sussistono, comunque, giustificate regioni per ritenere che i decreti definitivi
emessi sotto il vecchio regime possano essere consegnati agli interessati per
essere trascritti e annotati nei registri dello stato civile anche dopo il
31.3.2001, perché dopo tale data si tratta solo di fare valere gli effetti di
atti e procedimenti regolarmente formati e definiti in precedenza mentre era in
vigore la normativa che li riguardava.
Con l'occasione appare opportuno segnalare che cessa con il nuovo ordinamento il
potere dei procuratori della Repubblica di legalizzare, ove occorra, le firme
degli ufficiali dello stato civile sugli atti da valere all'estero, così come
disposto con decreto del ministro di Grazia e giustizia in data 10 luglio 1971,
in conseguenza del passaggio al ministero dell'Interno e ai propri organi
periferici dell'intera competenza sulla materia dello stato civile.
Per quanto riguarda i registri e gli atti depositati presso le cancellerie dei
tribunali e i fascicoli custoditi presso le procure generali, gli stessi, per
ragioni di funzionalità organizzativa, devono continuare a restare nei
rispettivi uffici giudiziari dove attualmente si trovano. Ciò consentirà agli
uffici giudiziari di potere all'occorrenza rilasciare, nei casi consentiti, gli
estratti, i certificati e le copie conformi degli atti conservati presso tali
uffici.
Ulteriori valutazioni potranno essere fornite nel momento in cui entreranno in
funzione gli archivi informatici previsti dall’articolo 10 del Dpr 396/2000.
Le Ss.Ll. sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici dei rispettivi
distretti il contenuto della presente circolare con la massima urgenza.
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ETICHETTATURA PRODOTTI
ALIMENTARI MINISTERO
DELL'INDUSTRIA - Circolare n. 166 del 12 marzo 2001
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ART. 180 – ESIBIZIONE
DOCUMENTO NON REGOLARE
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in caso di contestazione dell'art.180 del c.d.s.
per circolazione momentaneamente sprovvisto di patente, poichè dimenticata.
Lo stesso ottemperando all'invito di presentazione presso altro organo di
polizia, il quale accerta che lo patente di guida è scaduta di validità.
L'organo di Polizia che è diverso dall'Organo accertatore deve ritirare la
patente di guida?
Si conferma l'obbligo di ritirare la patente di
guida come sopra prospettato. Al riguardo esiste una circolare ministeriale
che - pur trattando di un caso riferito alla carta di circolazione(art.80/14
cds accertato nello stesso modo che mi viene presentato in questo quesito con
la patente di guida - quindi la sostanza non cambia).
Ecco il testo sostanziale con i riferimenti della
circolare:
L’operatore di polizia che a seguito di invito ex art.
180/8 C.d.S., disposto dallo stesso ufficio cui appartiene, constata dalla
carta di circolazione che il veicolo interessato, al tempo dei fatti che
avevano dato origine all’invito a presentarsi, non era stato sottoposto alla
prescritta revisione, deve procedere al ritiro della carta di circolazione ed
alla contestuale notifica personale del verbale di accertamento della
violazione dell’art. 80 C.d.S. Qualora
invece l’organo di polizia cui la carta di circolazione é stata esibita sia
diverso da quello che ha disposto l’invito ex art. 180/8 C.d.S., egli
provvederà a ritirare il documento ai sensi dell’art. 216 C.d.S. e rilascerà
– se del caso – il permesso provvisorio di cui all’art. 399 del
regolamento, trasmetterà il documento ritirato all’autorità di cui al
comma 1 del richiamato art. 216 (competenza territoriale in relazione al luogo
di infrazione) e renderà edotto delle operazioni compiute l’organo di
polizia che ha disposto l’invito, ai fini della verbalizzazione di
competenza se i presupposti del ritiro erano già sussistenti al momento della
rilevazione dei fatti che ha dato luogo all’invito stesso, e della
conseguente notifica del verbale al trasgressore (Circolare n. 97 del 28. 11.
1997 – prot. M/6323 – Massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture
– Ministero dell’Interno – Direzione generale per l’amministrazione
generale e per gli affari del personale – Ufficio studi per
l’amministrazione generale e per gli affari legislativi
Per completezza di argomento si segnala anche una sentenza di
Cassazione anche se non del tutto attinente all'argomento, ma comunque di
attualità:
L'inottemperanza
all'ordine della motorizzazione civile di consegnare la patente di guida a
seguito della disposta sospensione del documento integra violazione dell'art.
650 c.p. - Cassazione penale sez. I, 23 marzo 1998, n. 4247 - Riv.
pen. 1998, 579 Riv. giur. circol. trasp. 1998, 312
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Riforma della legislazione nazionale del turismo
(Testo definitivamente approvato dalla Camera il 1/3/2001) - Non ancora in
GU
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