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| |
Il Settore personale ha provveduto a
riorganizzare tutto il materiale contenuto nel
Vademecum per l'Amministrazione del Personale (art.3 del Regolamento
sull'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi).
Presentiamo, per ora il primo titolo :
TITOLO I: Personale a tempo indeterminato -
istituti del trattamento giuridico
Aspettative
Assemblee
sindacali
Assenze per
malattia
Buoni pasto e
mensa
Congedi
Congedi per genitori
Diritto allo studio
Ferie
Infortuni e malattie dovute a causa di
servizio
Legge 104/1992- Istituti vari
Orario di lavoro
Part-Time
Permessi
RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNL del 14/09/2000
Art. 11 Aspettativa per motivi personali
Art. 12 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 13 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 14 Cumulo di aspettative
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 1
Argomento 1 : " ASPETTATIVE "
| ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI (AMF)
|
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia
formale richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia, senza retribuzione per una durata complessiva di dodici mesi in
un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi.
Il dipendente deve presentare la richiesta al Settore Personale,
corredata
dal parere favorevole del Dirigente della struttura cui appartiene.
Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, il Dirigente può invitare il dipendente a
riprendere servizio entro un termine appositamente fissato ed il dipendente, per
le stesse motivazioni, può riprendere il servizio.
L’aspettativa non è computata né nell’anzianità di servizio né ai fini
previdenziali. Lo stesso periodo può essere riscattato o coperto da
contribuzione volontaria
Per il calcolo del triennio occorre procedere in analogia a quanto previsto
per la malattia, pertanto al momento della richiesta si dovranno calcolare i tre
anni precedenti e di verificare se e quanti giorni di aspettativa ha fruito il
dipendente, quindi: -
nel caso in cui siano già presenti due periodi della suddetta
aspettativa, la richiesta non può essere accolta anche se il totale dei
giorni è inferiore a 12 mesi;
-
nel caso in cui il periodo fruito è uno solo si può autorizzare
l’aspettativa per un massimo di giorni utili a completare i 12 mesi previsti
dal contratto.
| ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO (AMS) |
Per questa Aspettativa si rimanda al paragrafo sul "DIRITTO ALLO STUDIO"
| ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE |
1. Si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di aspettative per
cariche pubbliche elettive e per volontariato.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il
collocamento in aspettativa senza assegni ( ACE) per una durata corrispondente
al periodo in cui permane la condizione che l’ha originata. Detta aspettativa
può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di
effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Il dipendente
deve presentare la richiesta, debitamente vistata dal Dirigente di riferimento,
al Settore Personale.
Il dipendente non può fruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 6
mesi di servizio attivo.
La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
-
CCNQ del 7/8/1998 (Accordo Collettivo Quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali)
art. 2 Diritto di assemblea
-
CCNL del 14/09/2000
art. 56 Diritto di assemblea
-
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
art. 9 Permessi per assemblee sindacali
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 2
Argomento 2 : "ASSEMBLEE SINDACALI"
| Diritto alla partecipazione |
I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato hanno diritto di
partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali
concordati con l’Amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione.
Al personale con rapporto di lavoro part-time spetta il riconoscimento di un
numero di ore retribuite in proporzione alla prestazione oraria prestata.
Esempio: ad un dipendente con una prestazione oraria settimanale di 25 ore
spettano 8 ore di assemblea sindacale retribuite.
Al personale assunto a tempo determinato spetta il riconoscimento di un
numero di ore retribuite in proporzione alla durata del contratto.
La convocazione, la sede, l’orario e l’ordine del giorno sono comunicate al
dirigente del Settore personale, nonché ai dirigenti di riferimento, con
preavviso scritto almeno tre giorni prima al fine di ottenere la
preventiva comunicazione dell’Amministrazione. Eventuali condizioni eccezionali
e motivate che comportassero l’esigenza per l’Amministrazione di uno spostamento
della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro
48 ore prima alle Rappresentanze sindacali promotrici.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,
possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è
svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga
disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al
pubblico.
Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità
delle prestazioni indispensabili nelle Unità operative interessate.
Le ore di assemblea, nel limite delle 12 ore annuali consentite, sono
retribuite con esclusione delle indennità di turno - reperibilità -
maggiorazioni lavoro ordinario collegate all’effettivo svolgimento delle
prestazioni.
Le assemblee espletate al di fuori del normale orario di lavoro per
particolari servizi (Scuole Infanzia ed Elementari, Asili Nido, Biblioteche,
Strutture Protette, Polizia Municipale, Polizia Mortuaria, Assistenza
Domiciliare, Impianti Sportivi) comportano il riconoscimento delle relative ore
che potranno essere recuperate o retribuite come prestazioni straordinarie
secondo quanto disposto dal dirigente responsabile.
Il dipendente e' tenuto a marcare il cartellino prima di allontanarsi dal
servizio per partecipare alla assemblea sindacale. La rilevazione dei
partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è
effettuata mediante sottoscrizione degli appositi prospetti forniti alle
Organizzazioni Sindacali che provvederanno alla consegna degli stessi alle
diverse Segreterie di appartenenza.
Per la comunicazione delle ore espletate in assemblee, occorre
procedere nel modo seguente:
Per i dipendenti che utilizzano il badge, ( rilevazione automatica delle
presenze) la segreteria di riferimento dovrà comunicare le ore sul cartellino
Web, selezionando il relativo giustificativo.
L’eventuale frazione di ora dovra’ essere comunicata in sessantesimi.
La procedura stessa provvederà a trasferire l’informazione sulla procedura "GEPE".
Per chi utilizza la vecchia procedura "GEPE" la segreteria dovra’ utilizzare
la regola Gar 45. L’eventuale frazione di ora verrà comunicata in
centesimi.
Nel caso in cui si presuma che, durante l’assemblea, gli uffici rimangano
sguarniti di personale e quindi debbano essere chiusi al pubblico è necessario
informare l'utenza almeno nei due giorni precedenti affiggendo appositi avvisi
nei luoghi di accesso per evitare disagi ai fruitori del servizio.
Tale disposizione non si applica per gli uffici che erogano servizi
indispensabili, secondo quanto previsto dall’accordo sullo Sciopero riportato
nel titolo II Argomento 14 "Sciopero".
RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNL del 6/07/1995
art. 21 Assenze per malattia
- CCNL del 14/09/2000
art. 10 Assenze per malattia
- NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 3
Argomento 3 : "ASSENZE PER MALATTIA
"
Il dipendente assente dal servizio per malattia deve tempestivamente darne
comunicazione alla Segreteria di appartenenza.
In caso di malattia il dipendente è tenuto a giustificare "sempre"
l’assenza con il certificato medico. Il suddetto certificato deve essere
recapitato, o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla
Segreteria, entro i due giorni successivi dall’inizio della malattia o della
eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
Il dipendente deve presentare all’Amministrazione la sola copia del
certificato contenente la prognosi.
Tutto il periodo di assenza dal servizio dovuto a malattia deve essere
coperto da certificazione medica, conseguentemente anche le festività che cadono
all’interno del periodo interessato devono essere giustificate.
Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione alla
Segreteria di appartenenza, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale, o festivo, dalle ore10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il dirigente competente può disporre il controllo della malattia fin dal
primo giorno di assenza.
E’ consentito il rientro anticipato in servizio solo con certificato
medico che attesti la guarigione modificando in questo modo la prognosi
iniziale.
| Calcolo Giorni/Ore di Malattia |
L’assenza per malattia verificatasi nel corso di
una giornata lavorativa
parzialmente svolta deve essere sempre coperta da apposito certificato
medico.
Nel caso in cui le ore lavorate siano pari o inferiori a due, l’intera
giornata di assenza viene considerata malattia.
Nel caso in cui le ore lavorate siano superiori a due la giornata
viene considerata come servizio parzialmente svolto, mentre le ore non lavorate,
(da comunicarsi con le relative regole della malattia ad ore), verranno sommate
a fine anno e quindi trasformate in giorni di malattia al fine del calcolo del
periodo di comporto.
I giorni di malattia indicati nel certificato medico hanno decorrenza, al
fine del calcolo dei giorni di prognosi, dalla data in cui lo stesso viene
rilasciato o dalle diverse date indicate nel certificato stesso.
ESEMPI PER IL CALCOLO dei giorni di prognosi
-
Il dipendente che si reca dal medico, dopo aver lavorato l’intera giornata,
deve essere considerato, per quella stessa giornata, in servizio; anche se lo
stesso giorno rileva ai fini del calcolo dei giorni di prognosi:
-
il 19 maggio, dopo l’intera giornata di lavoro, si reca dal medico e
presenta un certificato con 10 giorni di prognosi: avrà giustificata l’assenza
fino al 28 Maggio e la Segreteria di riferimento dovrà comunicare solo gli
effettivi 9 giorni di assenza.
-
Il dipendente pur potendo trasmettere il certificato medico entro il 3°
giorno di assenza può recarsi dal medico anche il 2° giorno di malattia. In
questi casi è necessario che anche l’assenza del 1° giorno venga giustificata:
-
un dipendente, rimasto assente dal servizio il 9 gennaio, si presenta in
ambulatorio il 10 gennaio ed il medico gli rilascia un certificato con la
prognosi di 10 giorni di riposo, occorrerà procedere come segue:
-
se il medico sul certificato ha specificato che il predetto è indisposto
dal 9/1 (giorno precedente la visita medica) i giorni di prognosi decorrono
dal 10 gennaio e la Segreteria dovrà comunicare 11 giorni di assenza.
-
se il medico non ha giustificato la malattia del 9/1, i giorni di riposo
decorrono dal 9 gennaio (giorno precedente il rilascio del certificato) e
l’assenza dal servizio diventa complessivamente di giorni 10.
periodi massimi retribuibili nell’arco di un triennio:
-
270 giorni retribuiti al 100%
-
90 giorni retribuiti al 90%
-
180 giorni retribuiti al 50%
-
18 mesi senza retribuzione , previo accertamento delle condizioni di salute
da parte della competente Commissione Medica dell’A.S.L. di Modena.
Per verificare in quale fascia economica il dipendente si trova, è
necessario all’atto della presentazione del certificato medico andare a ritroso
di tre anni, sommando tutte le assenze determinate da malattia (comprese le
malattie ad ore tradotte in giorni) verificatesi in quell’arco di tempo.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita come ad esempio
l’emodialisi , la chemioterapia , il trattamento riabilitativo per soggetti
affetti da AIDS, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia i
relativi giorni di ricovero o day-hospital ed i giorni o le ore di assenza
dovuti alle citate terapie, debitamente documentati dalla Azienda USL o da
struttura convenzionata. Dette assenze sono retribuite per intero.
Dal 1 gennaio 2003, per i giorni di malattia dei dipendenti occorre
fare
riferimento al calendario e non più al mese di 30 giorni; quindi nei mesi di
31 giorni si dovrà conteggiare anche il 31° giorno, mentre nel mese di febbraio
l’ultimo giorno conteggiabile sarà il 28 o 29 negli anni bisestili.
Le assenze effettuate per malattia ed infortunio non possono essere sommate
tra di loro al fine della determinazione del periodo di comporto.
Si precisa che le Segreterie che utilizzano la vecchia procedura devono
inserire i giorni di malattia sempre con la data del primo giorno di ogni
periodo di malattia:
ESEMPIO:
-
Se un dipendente nel mese di ottobre è stato assente per la malattia dal 7
al 10 e dal 29 al 31 – occorre comunicare con data 7 ottobre n. 4 giorni e con
data 29 ottobre n. 3 giorni
RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNL del 14/9/2000
art. 45 mensa
art. 46 buoni pasto
- REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 10 buoni pasto – condizioni per la fruizione
- NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 4
Argomento 4: "BUONI PASTO "
Attualmente il valore del buono pasto è pari a Euro 6,50. La quota esente è
pari a Euro 5,29 mentre la parte eccedente ( Euro 1,21) è assoggettata a
contributi e ad IRPEF, sulla base del reddito individuale.
| Condizioni per la fruizione |
Si può fruire del buono pasto:
Si ricorda che la pausa pranzo non puo' essere inferiore a 30 minuti e
superiore alle 2 ore
Non è possibile utilizzare il buono pasto:
L'ordinativo e/o reintegro dei buoni pasto dovrà essere effettuato entro le
ore 12 del giorno 12 di ciascun mese.
Se il giorno 12 coincide con il sabato, l'ordinativo dovrà essere effettuato
il giorno precedente.
| Regole da utilizzare nella vecchia procedura |
|
Cod |
DESCRIZIONE |
UTILIZZO |
| 101 |
Prenotazione nominativa
|
Si utilizza per ordinare
nuovi buoni pasto nominativi per il dipendente |
| 102 |
Prenotazione non nominativa |
Si utilizza per ordinare
buoni pasto non nominativi per la Segreteria utilizzando la
matricola fittizia ( circolare 84099/03 ) |
| 103 |
Richiesta reintegro
|
Si utilizza per comunicare
il numero di buoni consumati dal dipendente il mese precedente e
nel contempo prenotare un uguale numero di buoni nominativi |
| 104 |
Consegna buoni non
nominativi |
Si utilizza per imputare al
dipendente l’avvenuta consegna di buoni pasto non nominativi che
la Segreteria gli ha consegnato |
| 105 |
Consumati da non reintegrare |
Si utilizza per imputare al
dipendente il consumo di buoni pasto che non devono essere
reintegrati |
| 106 |
Restituiti dal Dipendente |
Si utilizza per comunicare i
buoni pasto che il dipendente ha restituito alla propria Segreteria |
| 107 |
Restituiti dalla Segreteria |
Si utilizza per comunicare i
buoni scaduti che vengono restituiti dalla Segreteria all'Ufficio
Amministrativo |
| 108 |
Furto subito dal dipendente |
Si utilizza per comunicare i
buoni pasto rubati |
Effetto delle regole sulla giacenza e sulla busta paga
|
Reg. |
Descrizione |
effetto su dipendente |
effetto
su segreteria |
Incidenza in busta paga |
| |
|
consegna |
consumo |
giacenza |
|
|
101 |
Prenotazione
nominativa x dipen. |
+ |
|
|
trattenuta |
|
102 |
Prenotazione non
nominativa (solo per la Segreteria ) |
|
|
+ |
|
|
103 |
Richiesta
reintegro Tickets ( per il dipendente ) |
+ |
+ |
|
trattenuta |
|
104 |
Consegna Tickets
non nominativi ( per dipendenti ) |
+ |
|
_ |
trattenuta |
|
105 |
Tickets
consumati da non reintegrare ( per il dipendente ) |
|
+ |
|
|
|
106 |
Tickets
restituiti dal dipendente ( per il dipendente ) |
_ |
|
|
restituzione
IRPEF |
|
107 |
Tickets
restituiti dalla Segreteria all'Ufficio Amministrativo |
|
|
-- |
|
|
108 |
Tickets rubati
al dipendente |
_ |
|
|
restituzione
IRPEF |
Si precisa che le regole 109 e 110 sono di esclusivo uso dell'Ufficio
gestione personale scolastico.
| Procedura automatizzata rilevazione presenze |
La nuova procedura (badge) calcola automaticamente il numero dei ticket
spettanti mensilmente a ciascun dipendente e contemporaneamente inserisce il
dato nell'ordinativo per il reintegro dei buoni (regola 103)
che pertanto non dovra’ essere riportato sulla procedura GEPE.
Si ricorda che gli operatori di Segreteria potranno, se necessario,
modificare e/o azzerare (utilizzando la funzione prestazioni di periodo) il
numero dei pasti da ordinare (ad esempio, nel caso in cui un dipendente non
intenda fruire dei buoni pasto).
Il dipendente al momento dell’utilizzo dei buoni pasto, esclusivamente presso
gli esercizi convenzionati, dovrà apporre nell’apposito spazio, posto sul retro,
la data e la firma. Soltanto i dipendenti che utilizzano i cartellini cartacei,
dovranno continuare a segnare una "P" nelle giornate in cui hanno utilizzato i
ticket.
I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili, né convertibili in denaro e
devono essere utilizzati solo per ricevere un servizio di ristorazione.
I buoni pasto non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo.
I buoni pasto hanno durata annuale, possono essere consumati entro il mese di
Aprile dell’anno successivo. I buoni non utilizzati entro tale periodo dovranno
essere restituiti alla Segreteria di appartenenza, che provvederà ad inoltrarli
all'Ufficio Amministrativo, entro i termini, di volta in volta, indicati.
Gli operatori di Segreteria dovranno periodicamente verificare la giacenza
dei buoni pasto della segreteria e dei dipendenti, come precisato nell'incontro
di formazione del 27 aprile 2004.
Si ricorda che l'utilizzo di buoni "non nominativi" deve avvenire in casi
eccezionali, e che occorre sempre registrare, con il codice 104, sulle matricole
dei dipendenti i buoni consegnati.
Si ricorda, altresì, che dalla fruizione dei buoni pasto sono esclusi i
dipendenti dei servizi che hanno una mensa interna o un servizio di
ristorazione, mediante consegna del pasto sul luogo di lavoro ad opera del
ristoratore convenzionato.
Per il solo Settore Istruzione e relativamente al personale educativo ed
insegnante a tempo determinato che consuma il pasto insieme ai bambini,
la relativa trattenuta viene operata tramite l’imputazione, all’interno della
Procedura CGI, delle seguenti Voci:
N. V275 Recupero pasto per le Educatrici dei Nidi in cui è presente
una mensa interna;
N. V28I Recupero pasto Cir Infanzia per le Insegnanti delle Scuole
dell’Infanzia e per quelle Educatrici che operano in Nidi in cui la mensa è
stata data in appalto.
Per il personale a tempo indeterminato, le regole da digitare in OPPS
sono invece:
Regola 7510 Recupero pasto per le Educatrici dei Nidi, in cui è presente
una mensa interna;
Regola 7530 Recupero pasto Cir per le Insegnanti delle Scuole
dell’Infanzia e per quelle Educatrici che operano in Nidi in cui la mensa è
stata data in appalto
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 53/2000
art. 4 e 4 bis Congedi per eventi e cause particolari
art. 5 Congedi per la formazione
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 5
Argomento 5: CONGEDI
| CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI (CGM) |
Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo
non retribuito per
gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia
anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. ( coniuge, figli, genitori,
generi o nuore, fratelli o sorelle) anche se non conviventi, nonché dei
portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado anche non conviventi,
ai sensi dell’art. 2 del DPCM 278/2000 attuativo della legge 53/2000.
Detto congedo ha una durata massima complessiva di 2 anni nell’arco della
vita lavorativa; può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il limite
dei 2 anni si computa secondo il calendario comune ; si sommano quindi anche i
giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo.
Per gravi motivi si intendono:
-
le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o
della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra
elencate;
-
situazione di grave disagio personale ad esclusione della malattia,
diversamente tutelata;
-
situazioni riferite ai soggetti sopra citati, ad esclusione del
richiedente, derivanti dalle patologie acute o croniche, che determinano la
temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale
richiedendo un’assistenza continuativa del famigliare nel trattamento
sanitario;
-
necessità famigliari derivanti dal decesso di una delle persone sopra
elencate (oltre ai tre giorni retribuiti di cui all’art. 18 CCNL 14.9.2000).
Il dipendente che intenda fruire di detto congedo deve presentare apposita
richiesta al Settore Personale debitamente vistata dal Dirigente di riferimento.
Il Dirigente di riferimento deve esprimersi sulla stessa entro il termine di
dieci giorni, potendo eventualmente anche negarla, concederla parzialmente o
rinviarla ad un momento successivo qualora esigenze organizzative non consentano
l’accoglimento.
La domanda respinta, a seguito di richiesta del dipendente, deve essere
riesaminata nei successivi venti giorni.
Qualora la richiesta di congedo sia riferita a situazioni derivanti da
patologie acute o croniche, la stessa dovrà essere corredata da apposita
certificazione medica.
Il dipendente ha diritto a rientrare prima del termine del congedo, dandone
comunicazione al Settore Personale, con visto del Dirigente di riferimento, con
un preavviso di almeno sette giorni.
La normativa precisa altresì che, fruendo di questo congedo,
"il
dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa".
| CONGEDI PER FIGLI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
(CFH) |
Per questo congedo si rinvia al paragrafo sulla "LEGGE 104/92"
| CONGEDI PER LA FORMAZIONE (CF) |
Per questo congedo si rinvia al paragrafo sul "DIRITTO ALLO STUDIO"
RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNL del 14/9/2000
Art. 17 Congedi dei genitori
-
D.LGS 151/2001
-
Circolare P.G. 132060 del 06/10/2003 "Documento di valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti"
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 6
Argomento 6: "CONGEDI PER I GENITORI"
| CONTROLLI PRENATALI (GAR 27) |
La lavoratrice gestante può fruire di permessi retribuiti per l’effettuazione
di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche,
nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
A giustificazione dell’assenza la dipendente è tenuta a presentare alla
segreteria di riferimento la documentazione giustificativa attestante la data e
l’orario di effettuazione degli esami.
| CONGEDO PER MATERNITA' ( ex astensione obbligatoria AGA
- AOB) |
| Chi ne ha diritto |
Periodo |
Trattamento retributivo |
La madre
Il padre può astenersi dal lavoro solo in caso di morte o grave
infermità della madre, in caso di abbandono o di affidamento esclusivo
del bambino |
5 mesi - 2 prima e 3 dopo il parto * In
caso di parto prematuro è possibile recuperare il periodo non fruito
nell’ambito dei 5 mesi ** I giorni sono aggiunti al periodo di congedo
dopo il parto
|
100% retribuzione
|
* E’ data possibilità alla lavoratrice gestante di modificare la scansione
del periodo di astensione obbligatoria chiedendo di astenersi dal lavoro solo un
mese prima della data presunta parto e 4 mesi dopo il parto. La dipendente per
fruire di tale flessibilità deve, nel corso del 7° mese di gravidanza:
-
se ha un profilo per il quale non è prevista la sorveglianza sanitaria,
presentare la richiesta allegando il certificato del medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, che esprime una valutazione
circa la compatibilità delle mansioni svolte e della relativa modalità di
svolgimento rispetto alla stato di salute della donna in gravidanza.
-
se ha un profilo per il quale è prevista sorveglianza sanitaria, ai
sensi del Dlgs 626\ 1994, oltre al certificato del medico specialista dovrà
allegare la certificazione del medico competente che attesta l’assenza di
pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle
mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dalla articolazione dell’orario
di lavoro previsto. I costi per la visita del medico competente sono a
carico della lavoratrice
Il periodo di flessibilità concesso può essere successivamente ridotto:
-
espressamente su istanza della dipendente;
-
implicitamente per fatti sopravvenuti riconducibili alla gestazione. La
malattia della dipendente NON INTERROMPE il periodo di flessibilità
se la dipendente stessa produce certificato medico, rilasciato da un
ginecologo del SSN o convenzionato, attestante che l'evento morboso non è
correlato alla gestazione.
** In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque cinque mesi
di astensione obbligatoria . Nel caso in cui il bambino nato prematuramente
abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata , la madre ha facoltà di chiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post- parto ed il periodo precedente al parto , se non
fruito, decorra dalla data dell’effettivo rientro del bambino a casa.
| CONGEDI PARENTALI (ex Astensione facoltativa AFP - MF3 -
FR8 - FS8) |
| Chi ne ha diritto |
Periodo |
Trattamento retributivo |
| Entrambi i genitori, anche
contemporaneamente, anche se la madre è lavoratrice autonoma o non
lavora. Ai fini dell’esercizio del diritto occorre inoltrare la
richiesta con almeno 15 giorni di preavviso |
10 mesi complessivi entro i primi
8 anni di vita del bambino. Al massimo 6 mesi per ciascun genitore.
(elevabili a 7 per il padre) 10 mesi se il genitore è solo. * Bonus di 1
mese per i papà che chiedono più di 3 mesi (11 mesi) |
Si applica il CCNL come condizioni di
maggior favore
entro i 3 anni di vita del bambino:
- primi 30 giorni (calcolati complessivamente tra i genitori)
retribuiti al 100%
- i successivi 5 mesi (calcolati complessivamente tra i genitori)
retribuiti al 30%
entro l’8° anno di vita del bambino:
- ulteriori 4 mesi (o 5 mesi se si applica il * bonus)
retribuiti al 30% solo a chi ha un reddito mensile lordo
inferiore a quello previsto dalla Legge - oppure -
senza retribuzione a chi ha un reddito superiore
|
In caso di parto plurimo il periodo di congedo parentale ( astensione
facoltativa ) spetta per ciascun figlio.
| CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A 8
ANNI (MF - AFS) |
| Chi ne ha diritto |
Periodo |
Trattamento retributivo |
| Alternativamente
entrambi i genitori anche se la madre non lavora.
Ai fini della fruizione del congedo occorre la presentazione del
certificato medico e l’attestazione che l’altro genitore non sia in
astensione per il medesimo motivo |
Senza limiti fino al 3° anno di vita del
bambino
Dai 3 agli 8 anni di vita del bambino massimo 5 giorni all’anno per
ciascun genitore. |
si applica il CCNL
- 30 gg. al 100% entro il 1° anno di vita - 30 gg. tra il 1° e 2°
anno di vita del bambino e 30 gg. tra il 2° e 3° anno di vita del
bambino
- entro il 3° anno di vita, il periodo successivo ai 30 giorni è
senza retribuzione
- dai 3 agli 8 anni del bambino i 5 giorni all’anno sono senza
retribuzione
|
-
I periodi di congedo parentale e quelli per malattia del bambino di età
inferiore a tre anni, in caso di fruizione continuativa, comprendono anche i
giorni festivi ricadenti nel periodo. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal rientro in servizio del lavoratore o
della lavoratrice. Non è considerato rientro in servizio né la fruizione di
giornate di ferie, o di recupero di ore straordinarie, né la sospensione del
calendario scolastico per le interruzioni di Natale e Pasqua, salvo che il
dipendente, in disponibilità, venga chiamato a svolgere attività di
formazione o di aggiornamento;
- A decorrere dal 1° maggio 2002, data di entrata in vigore della
sperimentazione del nuovo orario di lavoro, nel caso di fruizione di una
intera settimana di congedo parentale e/o di congedo per malattia figli, non
è piu' inclusa nel calcolo dei giorni di assenza, la giornata del sabato.
Nel caso in cui il dipendente non riprenda l'attività lavorativa il lunedì
successivo saranno conteggiati tutti i giorni di calendario, domenica
compresa, come si faceva precedentemente.
-
Il padre lavoratore può fruire del congedo parentale anche se la madre è
in astensione obbligatoria o fruisce dei riposi orari per allattamento.
-
In analogia con quanto previsto per le ferie, la malattia del dipendente
superiore a 3 giorni tempestivamente comunicata e debitamente documentata,
puo' interrompere la fruizione del congedo parentale e/o del congedo per
malattia figlio.
-
La malattia del figlio non può interrompere l’eventuale richiesta di
astensione facoltativa, già autorizzata, salvo che non vi sia stato un
ricovero ospedaliero del bambino stesso.
-
Il ricovero ospedaliero del bambino di età inferiore a 8 anni
interrompe, a richiesta, le ferie del dipendente.
| RIPOSI ORARI GIORNALIERI (Allattamento GAR 46) |
| Chi ne ha diritto |
Periodo |
Trattamento retributivo |
| Alternativamente
entrambi i genitori anche se la madre è lavoratrice autonoma
Contemporaneamente
padre e madre in caso di parto plurimo |
entro il 1°anno di vita del bambino 1 o 2
ore a seconda dell’orario di lavoro Ore raddoppiate in caso di parto
plurimo ** |
retribuzione 100% |
La madre può godere dei riposi orari giornalieri mentre il padre fruisce
contestualmente del congedo parentale; non è possibile, invece, il contrario.
** In caso di gemelli, le ore aggiuntive spettanti, possono essere fruite dal
padre anche durante
l’astensione obbligatoria o facoltativa della madre.
Poiché è data facoltà al Dirigente, per migliore funzionalità del servizio,
autorizzare, su richiesta della dipendente, il cumulo, nell’ambito della
settimana, dei permessi spettanti, si ricorda che, le ore di allattamento
spettano solo per le giornate in cui la dipendente presta effettivo
servizio.
Pertanto, in caso di assenza di una intera giornata, non maturando il diritto
alla riduzione oraria, la dipendente dovrà recuperare la prestazione intera.
Nell’ ipotesi in cui il lavoratore fruisca di tali permessi giornalieri non
matura straordinario.
Le precedenti disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori
adottivi o affidatari, così come precisato nella tabella sotto riportata
| |
Età compresa tra 0 e 6 anni
al momento dell'adozione o affidamento |
Età compresa tra 6 e 12 anni
al momento dell'adozione o affidamento |
| Congedo per maternità o
paternità |
3 mesi dalla data
dell'effettivo ingresso in famiglia |
In caso di adozione
nazionale non spetta Se trattasi di adozione internazionale
di minore di età inferiore ai 18
anni, spettano 3 mesi dalla data di ingresso
in famiglia. |
| trattamento economico
|
100% ( CCNL 14/09/2000) |
100% (
CCNL 14/09/2000) |
| Congedo parentale |
10/11* mesi
complessivi entro i 3 anni di ingresso in famiglia Massimo 6 mesi per
ciascun genitore.
10 mesi se il genitore è solo.
* Bonus di 1 mese per i papà che chiedono più di 3 mesi
|
10/11* mesi
complessivi entro i 3 anni di ingresso in famiglia
Massimo 6 mesi per ciascun genitore.
10 mesi se il genitore è solo.
* Bonus di 1 mese per i papà che chiedono più di 3 mesi
|
| trattamento economico |
entro
i 3 anni di ingresso 1 mese al 100% (
CCNL 14/9/2000 )
e 5 mesi al 30%
gli ulteriori 4 o 5 mesi retribuiti al 30% solo a chi ha un reddito
inferiore a quello previsto per legge
gli ulteriori 4 o 5 mesi senza retribuzione ha chi ha un reddito
superiore al massimale
|
entro
i 3 anni di ingresso 1 mese al 100% (
CCNL 14/9/2000 )
e 5 mesi al 30%
gli ulteriori 4 o 5 mesi retribuiti al 30% solo a chi ha un reddito
inferiore a quello previsto per legge
gli ulteriori 4 o 5 mesi senza retribuzione ha chi ha un reddito
superiore al massimale
|
| Congedi per
Malattia del figlio |
Senza limiti
fino al
6° anno di età
Dai 6 agli 8 anni massimo 5 giorni
all’anno per ciascun genitore. |
Entro i tre anni di
ingresso 5 giorni all'anno per ciascun genitore |
| trattamento economico |
Nei
primi 3 anni di ingresso 30 giorni all'anno
retribuiti al 100%
( CCNL 14/9/2000 )
Ulteriori periodi senza retribuzione |
senza retribuzione |
| Permessi orari
Giornalieri |
1 o 2 ore giornaliere
ENTRO IL 1° ANNO DI INGRESSO |
1 o 2 ore giornaliere
ENTRO IL 1° ANNO DI INGRESSO |
| Trattamento economico |
100% |
100% |

RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNL del 14/9/2000
Art. 12 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 15 Diritto allo studio
Art. 16 Congedi per la formazione
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 7
Argomento 7:"DIRITTO ALLO STUDIO"
Il lavoratore che intenda effettuare attività di studio in corso di attività
lavorativa può avvalersi degli istituti di seguito precisati.
| Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio (AMS) |
E’ un’aspettativa senza assegni di cui può fruire solo
il personale a
tempo indeterminato. E’ autorizzata dal Settore Personale per tutta la
durata del corso o della borsa di studio previa presentazione da parte
dell’avente diritto della richiesta debitamente documentata (copia di lettera di
ammissione al corso o borsa di studio; possibile anche autocertificazione) e
indirizzata al Dirigente del Settore Personale, nonché, per conoscenza, al
Dirigente del Settore di appartenenza. Tale istanza deve essere fatta pervenire
di norma almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa stessa all’Uff.
Amministrativo del Settore Personale.
Sono permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno scolastico o accademico o di corso di
studi.
Possono essere richiesti dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, con
arrotondamento all’unità superiore. Sono concessi solo per la partecipazione ai corsi e per sostenere gli esami diretti al conseguimento
di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Per ordinamento
pubblico si intende qualsiasi ente pubblico, anche locale, appartenente allo
Stato Italiano e alla Comunità Europea.
Entro il 15 febbraio di ogni anno il Settore Personale divulgherà con
circolare il numero massimo degli aventi diritto ai permessi.
Entro il 31 Ottobre di ogni anno devono pervenire all’ufficio Amministrativo
del Settore Personale le domande indirizzate al Dirigente del Settore Personale,
nonché, per conoscenza, al Dirigente del Settore di appartenenza, e corredate
del certificato di iscrizione ai corsi (è possibile anche l’autocertificazione).
Entro 30 giorni dalla richiesta il settore Personale provvederà al rilascio
di autorizzazioni provvisorie, che verranno eventualmente confermate dopo il 31
ottobre e comunque entro e non oltre il 30 novembre, quando sarà possibile
conoscere il numero complessivo delle richieste. Qualora il numero delle
richieste superi il limite massimo fissato, si procederà all’individuazione
degli aventi diritto con l’applicazione dei criteri di cui ai commi 4,5 e 6
dell’art.15 del CCNL 14-09-2000.
Copia delle autorizzazioni provvisorie sarà trasmessa alle segreterie di
settore, che autorizzeranno di volta in volta le ore richieste inserendo il
relativo codice (G.24) o il corrispondente giustificativo a seconda della
procedura utilizzata. Per ragioni organizzative gli aventi diritto dovranno
perciò concordare la fruizione del permesso con la segreteria almeno 7 giorni
prima.
Allo stesso modo, entro il 30 novembre, sarà trasmessa la conferma
dell’autorizzazione provvisoria oppure la eventuale mancata conferma con le
indicazioni alla segreteria per concordare con il dipendente, autorizzato in via
provvisoria ma non in via definitiva, il recupero delle ore eventualmente già
fruite.
Si ricorda che le richieste pervenute oltre il termine del 31 Ottobre saranno
prese in considerazione, in ordine cronologico di arrivo al protocollo del
Settore Personale, solo se non è stato raggiunto il numero massimo degli aventi
diritto e solo fino a tale limite.
La presente disposizione è applicabile anche al personale assunto a tempo
indeterminato in corso d’anno o pervenuto per mobilità da altro ente sempre in
corso d’anno. In tal caso le ore di permesso saranno proporzionate facendo
riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro con il Comune di Modena.
Si ricorda che le 150 ore vanno proporzionate in caso di part-time
orizzontale, verticale o misto.
A completezza di informazione si precisa che tali permessi vengono concessi
per la partecipazione a corsi e per sostenere esami diretti al
conseguimento di titoli di studio, quindi sarà cura delle segreteria di Settore
richiedere le certificazioni di frequenza o attestato di partecipazione o
avvenuto superamento dell’esame, anche con esito negativo. I dipendenti
potranno anche autocertificare le ore di frequenza delle lezioni allegando copia
del calendario scolastico. Si ricorda che la mancata documentazione delle ore
fruite comporta l’automatica trasformazione del permesso per studio in
aspettativa per motivi personali non retribuita con conseguente trattenuta in
busta paga.
| Permessi retribuiti per concorsi ed esami (GAR 25) |
I dipendenti a tempo indeterminato, in aggiunta alle ore studio,
possono fruire di 8 giorni di permessi retribuiti per concorsi ed esami, previa
presentazione di richiesta (almeno 7 giorni prima) alla segreteria di settore
che provvederà ad inserire la relativa regola ( G.25 ), o il corrispondente
giustificativo a seconda della procedura utilizzata. Entro 15 giorni la stessa
segreteria dovrà verificare l’avvenuta presentazione della documentazione
attestante la partecipazione all’esame, anche se con esito negativo. In mancanza
di tale documentazione il permesso dovrà essere trasformato in aspettativa per
motivi personali con i conseguenti riflessi sulla retribuzione.
| Congedi per la formazione (CF) |
I dipendenti con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso l’ente,
nel limite massimo del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato per ogni
categoria, possono fruire di congedi non retribuiti della durata massima di 11 mesi continuativi o frazionati nell’arco dell’intera vita lavorativa per
completamento scuola dell’obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea o attività formative diverse.
Il numero massimo degli aventi diritto viene comunicato alle Segreterie dal
Settore Personale entro il 15 febbraio di ogni anno tramite circolare.
Le richieste, indirizzate al Dirigente del Settore Personale, nonché, per
conoscenza, al Dirigente del Settore di appartenenza, devono comunque pervenire
al Settore Personale corredate da certificato di iscrizione al corso
(autocertificazione) almeno 60 giorni prima l’inizio dell’attività formativa. Le
stesse sono accolte secondo l’ordine progressivo di presentazione fino al
raggiungimento del limite massimo previsto. Tali congedi sono autorizzati entro
30 giorni previo parere favorevole del dirigente di riferimento (deve attestare
l’oggettiva possibilità di assicurare comunque la regolarità e funzionalità del
servizio). Il Dirigente, in caso contrario, può differire fino ad un massimo di
sei mesi la concessione del congedo. Tale termine comincia a decorrere dal
giorno successivo dalla richiesta di differimento del Dirigente (fa fede il
protocollo).
La Segreteria di Settore dovrà perciò preoccuparsi di far pervenire il parere
favorevole o la disposizione di differimento entro 15 giorni dalla ricezione
della richiesta di parere.
Il congedo può essere negato solo qualora il periodo superi gli 11 mesi
consecutivi.
Si ricorda che i congedi per la formazione non sono computabili
nell’anzianità di servizio, non sono cumulabili con le ferie, la malattia e con
altri congedi. Tra i due periodi di assenza, quindi, si richiede un’interruzione
con una effettiva ripresa del servizio. Il periodo di congedo può essere invece
interrotto solo da grave e documentata infermità, comunicata per iscritto, con
annessa certificazione medica, al Settore Personale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
-
CCNL del 6/07/1995
Art. 18 Ferie
-
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 5 Ferie – Termini per la fruizione
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 8
Argomento 8: "FERIE"
Il dipendente ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie
retribuito che, comprensivo delle giornate di cui alla legge n. 937/77, e'
fissato in 36 oppure 32 giornate lavorative, a seconda che l'orario di servizio
si articoli su 6 o su 5 giornate di lavoro settimanale.
I dipendenti neo assunti nella Pubblica Amministrazione hanno diritto a 34
oppure 30 giornate di ferie comprensive delle giornate di riposo di cui sopra a
seconda che l'articolazione dell'orario sia su 6 o 5 giornate lavorative
settimanali. Dopo tre anni di servizio ai predetti spetta il medesimo numero di
giornate di ferie riconosciute ai restanti dipendenti.
Nel mese di assunzione o cessazione dal servizio le ferie spettano solo se il
dipendente ha prestato servizio per almeno 16 giorni ( comprendendo
eventualmente anche il 31 ).
Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, e devono
essere fruite entro il 31 Dicembre di ogni anno.
In nessun caso potranno essere fruite in anticipo le ferie dell'anno
successivo.
Fermo restando quanto disposto dal precedente paragrafo, all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per esigenze di servizio, si può procedere al pagamento delle
stesse.
Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili
con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente.
Il dipendente con prestazione lavorativa settimanale su 5 giorni dovrà fruire
di almeno 20 giorni di ferie dell’anno corrente entro il 30 settembre
dello stesso anno. Nel caso in cui la prestazione lavorativa sia invece
articolata su 6 giorni settimanali le ferie da fruirsi entro il 30 settembre
ammonteranno a 24 giorni.
LE FERIE RESIDUE DEVONO COMUNQUE ESSERE FRUITE ENTRO IL 31 DICEMBRE
E’ nella competenza del dirigente autorizzare quanto segue:
-
Per motivate
esigenze personali, le ferie residue potranno essere
fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo.
-
Per indifferibili esigenze di servizio, le ferie residue potranno
essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo.
L'autorizzazione a tali deroghe non dovrà essere inviata al Settore
Personale.
Al fine di facilitare il calcolo delle giornate di ferie spettanti a ciascun
dipendente, è stata introdotta una procedura per il calcolo automatizzato delle
stesse.
Per l'attivazione di tale procedura, è necessario inserire per i nuovi
assunti, anche per quelli a tempo determinato, con la Regola Gar 664
(e con data di assunzione) il numero di giorni di ferie spettante su base annua
( 30 o 34 a seconda dell'articolazione settimanale su 5 o 6 giorni).
Si rammenta che, poiché il diritto alle ferie è legato, da un lato
all'articolazione oraria settimanale, e dall'altro all'anzianità di servizio
occorre fare particolare attenzione alle eventuali variazioni che si possono
verificare in corso d'anno ( ad esempio: eventuale superamento dei tre anni di
servizio per i neo assunti, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale verticale a giorni). Al verificarsi di uno dei predetti casi
occorrerà inserire con Regola Gar. 664 - e data in cui si è verificato
l'evento - il nuovo numero di ferie spettanti ( sempre su base annua ).
Sarà la procedura ad effettuare gli opportuni ricalcoli.
La procedura è stata strutturata in modo tale da consentire il calcolo
proporzionato delle ferie nei casi in cui il dipendente, nel mese, abbia
fruito di quegli istituti che incidono negativamente nella determinazione delle
giornate di ferie spettanti, come ad esempio l'aspettativa senza assegni, il
congedo parentale al 30%, o senza assegni, la malattia non retribuita, ecc..
| Comunicazioni ferie fruite per il personale che NON
utilizza il badge |
Poiché il numero di ferie maturate e fruite viene riportato in busta paga, si
ricorda che:
occorre fare molta attenzione nell'utilizzo delle sotto indicate regole di
fruizione delle ferie
63
ð ferie fruite relative all'anno
corrente
66
ð ferie fruite relative all'anno
precedente
69
ð ferie fruite relative ad anni
precedenti
Ricordarsi di inserire sempre la data esatta di fruizione. Nel caso di
periodo continuativo comprensivo di festività o giorni non lavorativi, occorrerà
fare più inserimenti.
Esempio:
un dipendente che lavora su 5 giorni fruisce di ferie anno 2004 dal martedi’
1/6/2004 al giovedi’10/06/04, periodo che comprende una festivita’ ( 2/6/04) ed
un sabato e una domenica:
Regola 63 - data 01/06/2004 - n° 1
Regola 63 - data 03/06/2004 - n° 2
Regola 63 - data 7/06/2004 - n° 4
| Comunicazioni ferie fruite per il personale che utilizza
il badge |
Per la gestione del cartellino a web viene utilizzato un unico giustificativo
di fruizione ferie.
La procedura in automatico effettua la decodificazione delle regole Gar 66 e
63, attingendo prima dalle ferie residue (Regole Gar. 69 e 66) e poi dalle ferie
dell’anno corrente (codice Gar. 63).
| Ferie e part- time verticale "a giorni" |
La proporzione viene calcolata a seconda se il servizio in cui il dipendente
presta attività lavorativa è articolato su 5 o 6 giornate settimanali. (
circolare P.G. 54518/2002)
Esempio
di calcolo per part time verticale in caso di Servizio con articolazione su
6 giorni settimanali:
P.T. di 4 giorni 36:6 = x: 4 x = 24
P.T. di 3 giorni 36:6 = x: 3 x = 18
P.T. di 4 giorni 34:6 = x: 4 x = 22,67 arrotondato a 23
P.T. di 3 giorni 34:6 = x: 3 x = 17
Esempio
di calcolo per part time verticale in caso di Servizio con articolazione su
5 giorni settimanali:
P.T. di 4 giorni 32:5 = x: 4 x = 25.60 arrotondato a 26
P.T. di 3 giorni 32:5 = x: 3 x = 19.20 " a 19
P.T. di 4 giorni 30:5 = x: 4 x = 24
P.T. di 3 giorni 30:5 = x: 3 x = 18
Per i part-time verticali "a mesi" rimane invariato il numero di giorni
spettanti su base annua, in quanto è la procedura stessa, che esclude dalla
maturazione delle ferie i mesi non lavorati.
| Interruzione fruizione ferie |
La fruizione delle ferie può essere interrotta solo nei seguenti casi:
-
tempestiva comunicazione della malattia del dipendente superiore a
tre giorni debitamente certificata;
-
ricovero ospedaliero del figlio di età inferiore a 8 anni ( art. 47,
comma 4 Dlgs 151/2001);
- lutto ( limitatamente a tre giorni spettanti dal CCNL 6/7/1995 );
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dipendente ha inoltre il diritto al rimborso delle spese anticipate per il
periodo di ferie non goduto.
| Pagamento ferie residue per cessazione rapporto di
lavoro |
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non fruite dal
dipendente entro la data di cessazione vengono monetizzate con riferimento al
valore economico dell’anno di maturazione delle stesse.
RIFERIMENTI NORMATIVI
-
CCNL del 6/07/1995
art. 22 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
-
CCNL del 14/09/2000
art. 10-bis Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 9
Argomento 9: "INFORTUNI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO"
- Termini per la presentazione della denuncia
La normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad inviare,
entro due (2) giorni dalla conoscenza del fatto, copia della denuncia
all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
In caso di denuncia tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista
l’applicazione di una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una
somma di denaro da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1550.
Le Segreterie sono pertanto invitate a procedere tempestivamente
all’inserimento dell’infortunio mediante la procedura automatizzata e a darne
comunicazione all’Ufficio Amministrativo.
1.3 Trasmissione documentazione
A decorrere dall’1.1.2001 la Questura di Modena, alla quale alla quale va
inviata copia della denuncia di infortunio, entro 48 ore dall’evento, ha
richiesto che sulla stessa siano riportati i seguenti dati relativi al
dipendente infortunato:
Recapito telefonico
Tipo di documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida)
Numero del documento
Autorità che ha rilasciato il documento
Data di rilascio
Poiché la procedura informatica non è in possesso di queste informazioni, si
invitano le Segreterie ad allegare i dati di cui sopra alla documentazione
medica dell’infortunio inoltrata all’Ufficio Amministrativo del Personale.
1.4 Durata massima e trattamento economico
(Art. 22 CCNL 6.7.1995)
Il dipendente assente in seguito ad infortunio ha diritto alla conservazione
del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto
dall’art. 21 del predetto contratto. In tale periodo al dipendente spetta
l’intera retribuzione.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto (36 mesi) il dipendente
che, previo accertamento della competente Commissione di Verifica Ministero
dell’Economia e Finanze, Dipartimento Provinciale del Tesoro di Modena, sia
riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni di
appartenenza, può usufruire di un ulteriore periodo di assenza di 18 mesi senza
alcuna retribuzione.
Il personale a tempo determinato ha diritto a percepire l’intera retribuzione
fino alla scadenza del contratto.
1.5 Mancato riconoscimento infortunio
Poiché la comunicazione del mancato riconoscimento dell’infortunio da parte
dell’INAIL viene inviata esclusivamente all’interessato, è
necessario che il dipendente che riceve detta comunicazione ne invii copia entro
il minor tempo possibile all’Ufficio sopra indicato il quale provvederà a
modificare l’assenza del dipendente ed a comunicare l’intero periodo come "malattia",
con i conseguenti eventuali riflessi in ordine all’applicazione
dell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995.
| 2. Malattia professionale (Gar 86) |
2.1 Termini per la presentazione della denuncia
La normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad inviare
copia della denuncia all’INAIL entro cinque (5) giorni dalla conoscenza
del fatto.
Il dipendente che intende avviare la pratica per il riconoscimento della
malattia professionale deve presentare la documentazione (certificato medico
attestante la malattia dichiarata) all’Ufficio Amministrativo del Settore
Personale.
2.2 Trasmissione documentazione
Ogniqualvolta il dipendente si assenta per malattia con patologia riferibile
alla malattia professionale la Segreteria interessata deve trasmettere copia
della certificazione all’Ufficio Amministrativo del personale.
L’assenza del dipendente va comunicata utilizzando le solite regole della
malattia "normale"
2.3 Riconoscimento della malattia professionale
Quando l’INAIL trasmette la comunicazione relativa al riconoscimento della
malattia professionale, l’Ufficio Amministrativo provvede a modificare le
assenze imputate a suo tempo come malattia, trasformandole in assenze per
"malattia professionale", utilizzando la regola GAR 86 o il
corrispondente giustificativo, a seconda della procedura utilizzata.
Tale modifica comporta particolari riflessi in ordine all’applicazione
dell’art. 22 del CCNL 6.7.1995 che prevede l’intera retribuzione per il periodo
massimo di 3 anni.
2.4 Ricaduta della malattia professionale
Ogniqualvolta il dipendente si assenterà per malattia con una patologia
riferibile alla malattia professionale riscontrata, sarà necessario avviare la
procedura di "ricaduta" di malattia professionale richiedendo la visita presso
l’INAIL previa compilazione dell’apposito modello che potrà ritirare presso
l’Ufficio Amministrativo del Personale .
3.1 Durata massima e trattamento economico
(Art. 22 CCNL 6.7.1995)
Il dipendente assente in seguito a malattia dipendente da causa di servizio
(riconosciuta tale dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio)
ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque
non oltre il periodo previsto dall’art. 21 del predetto contratto. In tale
periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto (36 mesi) il dipendente
che, previo accertamento della competente A.S.L. di Modena, sia riconosciuto
idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni di appartenenza,
può usufruire di un ulteriore periodo di assenza di 18 mesi senza alcuna
retribuzione.
3.2 Assenza per malattia dovuta a causa di servizio
Il dipendente che si assenta per malattia dipendente da causa di servizio
deve presentare certificazione medica dalla quale risulti chiaramente che
trattasi di "patologia derivante da causa di servizio riconosciuta". La
Segreteria interessata dovrà comunicare l’assenza utilizzando il codice GAR
86 o il corrispondente giustificativo, a seconda della procedura utilizzata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- LEGGE 104/1992
- LEGGE 53/2000
- D.LGS. 151/2001
- NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 10
Argomento 10: "LEGGE 104/1992 – ISTITUTI VARI "
Benefici spettanti ai sensi della Legge 104/92, modificata dalla L. 53/2000 -
e dal D.lgs. 151/2001:
| Per figli di età inferiore a tre anni |
I genitori, anche adottivi o affidatari di figli di età inferiore a tre anni
in situazione di gravità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, non
ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, possono fruire di :
-
Prolungamento del congedo parentale al 30% fino al 3° anno di età del
figlio ( Status P30)
Il congedo è fruito alternativamente tra i genitori lavoratori.
Ha incidenza sul calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità.
Il diritto è comunque riconosciuto
anche se l’altro genitore non lavora.
Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata
massima del congedo parentale spettante al genitore richiedente.
In alternativa al predetto congedo
-
1 o 2
ore di permesso giornaliero ( a seconda se l'orario di
lavoro giornaliero sia inferiore o superiore alle 6 ore ) retribuite al 100%
Detti permessi orari, trasformati in giorni, hanno incidenza sul calcolo
delle ferie e della tredicesima mensilità.
Nell’ ipotesi in cui il lavoratore fruisca di tale permesso giornaliero non
matura straordinario.
| Per figli minorenni di età superiore a 3 anni
|
I genitori, anche adottivi o affidatari di figli minorenni di età superiore a
3 anni in situazione di gravità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, non
ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, possono fruire di :
-
3 giorni
di permesso mensile retribuiti al 100%
ovvero
-
18 ore
al mese retribuite al 100%
Il diritto è riconosciuto
anche se l’altro genitore non lavora.
Detti permessi sono cumulabili con il congedo parentale e congedo per
malattia figlio
I permessi possono essere ripartiti tra i genitori ( es. 2 gg. alla madre e
1gg. al padre )
I predetti permessi hanno incidenza solo sul calcolo della tredicesima
mensilità.
Si ricorda che i permessi ad ore dovranno essere coincidenti con l’orario di
lavoro.
| Per figli maggiorenni o per parenti e affini entro il 3°
grado
|
Per figli maggiorenni, per parenti e affini entro il 3° grado in situazione
di gravità non ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, il lavoratore
che presta assistenza continuativa ed esclusiva può fruire di:
-
3 giorni
di permesso mensile retribuiti al 100% ( Gar. 540)
ovvero
-
18 ore
al mese retribuite al 100% ( Gar 544)
I predetti permessi hanno incidenza solo sul calcolo della tredicesima
mensilità.
Si ricorda che i permessi ad ore dovranno essere coincidenti con l’orario di
lavoro.
| Congedo retribuito per figli o fratelli in situazione di
gravità a prescindere dall'età art. 4 bis Legge 53/2000 ( CFH ) |
In alternativa ai benefici sopra riportati, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno
dei fratelli o delle sorelle conviventi, di un soggetto con
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, hanno
diritto di fruire, alternativamente, di un congedo complessivo della durata
massima di due anni. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori, o
fratelli, non possono fruire dei benefici della L. 104/92 .
Detto congedo è retribuito fino ad un importo massimo ( circa Euro 38.000 )
previsto dalla Legge, che viene rivalutato annualmente.
Si ricorda che detto congedo non e' ulteriore rispetto al congedo non
retribuito previsto dall'art. 4 della Legge 53/2000 ( CGM) in quanto trattasi
del medesimo istituto.
Pertanto se uno dei due genitori, o entrambi, hanno fruito di un periodo di
congedo non retribuito, questo andrà decurtato dai due anni massimo spettanti
complessivamente.
| Per lavoratore in situazione di gravità |
-
3 giorni
di permesso mensile retribuiti al 100%
( Gar 540 )
ovvero
-
18 ore
al mese retribuite al 100% ( Gar 544 )
Detti permessi hanno incidenza solo sul calcolo della tredicesima mensilità.
-
1 o 2
ore di permesso giornaliero( a seconda se l'orario di lavoro
giornaliero sia inferiore o superiore alle 6 ore ) retribuite al 100%
/
( Gar 542 )
Nell’ ipotesi in cui il lavoratore fruisca di tale permesso giornaliero non
matura straordinario.
I permessi giornalieri oltre che sulla tredicesima mensilità possono avere
incidenza sulla maturazione delle ferie. A tale scopo, a fine mese, occorre
sommare le ore fruite e trasformarle in giorni, dividendole per 7,20 o per 6 a
seconda se il dipendente lavora su 5 o su 6 giorni alla settimana.
Si precisa che se il dipendente, nel mese, fruisce
esclusivamente
dell’istituto della riduzione oraria giornaliera di cui alla L. 104/92 non avrà
mai la decurtazione delle ferie in quanto i giorni di assenza risultano
sempre inferiori a 15.
Esempi:
-
Un dipendente che lavora 5 giorni alla settimana ha fruito, nel mese, di
46 ore che, trasformate in giorni, equivalgono a giorni 6 ( 46 : 7,2 media
oraria = 6,3 giorni). Dette assenze non hanno incidenza sul calcolo delle
ferie, quindi il dipendente non avrà alcuna decurtazione.
-
Se invece, oltre a fruire della riduzione oraria giornaliera, si avvale,
nello stesso mese, di altri istituti che incidono sulle ferie ( esempio
congedo per gravi motivi) e cioè:
richiede dal 1° al 13 di ottobre un congedo per gravi motivi = 13 gg e dal 14
al 31 di ottobre fruisce della riduzione oraria giornaliera L. 104/92 per un
totale di 28 ore corrispondenti a 4 giorni ( 28:7,2 = 3,89 arrotondato 4 giorni
per eccesso). In questo caso poiché i giorni di assenza risultano pari a 17 al
dipendente andrà decurtato un rateo di ferie.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNL del 6/7/1995
Art. 17 Orario di lavoro
-
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 6 Orario di lavoro
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 11
Argomento 11: "ORARIO DI LAVORO"
L’orario di lavoro dei dipendenti è regolamentato nelle disposizioni
normative e contrattuali vigenti, nonché negli appositi accordi decentrati
stipulati dall’Amministrazione comunale con le OO.SS. maggiormente
rappresentative.
Il rispetto dell’orario di lavoro e’ un dovere primario di ogni dipendente e
pertanto la violazione di tale dovere e’ passibile di sanzione disciplinare.
Durante l'orario di lavoro il Dirigente puo' accordare ai propri dipendenti
un permesso giornaliero non superiore a 10 minuti per esigenze di carattere
personale (es.: colazione) fissando l'arco orario entro il quale potra' essere
fruito in relazione alle esigenze organizzative delle singole strutture. In ogni
caso bisogna sempre "strisciare" il badge (digitando, sia in entrata che in
uscita, il codice 25) oppure, per chi non ancora non lo utilizza, marcare sul
retro del cartellino cartaceo, anche ai fini della ricostruzione dei fatti
nell’ipotesi, eventuale, di infortunio avvenuto durante tale pausa.
I Dirigenti Responsabili di Settore possono predisporre eventuali e
temporanee modifiche all’orario di lavoro dei dipendenti sia per esigenze di
servizio che per accogliere istanze personali degli stessi debitamente motivate,
purché la variazione non pregiudichi il servizio al pubblico modificando
l’orario di apertura e chiusura degli uffici.
Copia dell'autorizzazione della modifica all'orario di lavoro dovrà essere
inviata, per conoscenza, al Dirigente Responsabile del Settore Personale,
almeno 15 giorni prima dell'inizio.
Il conteggio dell’orario è effettuato al minuto.
A tutela della salute dei lavoratori deve essere eseguita una pausa di
mezz’ora ogni qualvolta l’orario di lavoro superi le sei ore.
Allo stesso modo, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 11 ore ogni 24
ore, eccezionalmente ridotte ad 8 ore in casi particolari da valutarsi volta per
volta, a cura del dirigente di riferimento.
Le prestazioni straordinarie devono sempre essere autorizzate.
Non possono essere considerate prestazioni straordinarie, se non debitamente
autorizzate, le prestazioni effettuate prima del normale orario di servizio
iniziale mattutino, salvo richiesta del dirigente per esigenze di servizio.
E' data la possibilità di anticipare o posticipare
l'orario di entrata del
rientro pomeridiano fino a mezz'ora, con conseguente anticipo/posticipo di
quello di uscita, purché non vi sia incidenza sugli orari di apertura al
pubblico degli uffici e dei servizi.
( rif. circolare 99418/2002 interpretazione autentica punto h) dell'accordo
4/2002 ).
La competenza del controllo del rispetto dell'orario di lavoro e delle
attivita' del personale spetta ai Dirigenti.
Per i titolari di posizione organizzativa sono valide le disposizioni sopra
riportate per il personale del comparto con le seguenti eccezioni:
-
Devono essere garantire le 36 ore settimanali; le prestazioni eccedenti
non sono riconosciute come prestazioni straordinarie e non danno quindi
diritto alla fruizione di recupero orario.
-
I giorni di assenza dal servizio devono essere sempre coperti mediante
fruizione di istituto giustificativo di assenza ( ferie, malattia, ecc. ).
-
Nel caso eccezionale in cui il titolare di posizione organizzativa, per
motivate esigenze non abbia effettuato le 36 ore settimanali, potrà
compensare il debito orario con le ore eccedenti prestate nell'arco del
mese, solo a condizione che nella stessa settimana in cui si è verificata la
minore prestazione lavorativa, il dipendente non abbia effettuato giornate
di assenza.
Il CCNL del 14/9/2000 ha individuato, come
orario di lavoro
notturno per il personale dipendente degli Enti Locali, quello compreso
tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo.
Nell'arco delle ore sopra indicate è assolutamente vietato adibire al
lavoro le donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
Possono prestare orario notturno, ma non sono obbligati, i seguenti
soggetti:
-
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore tre anni, o, in
alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;
-
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di
un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
-
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della L. 104/92, e successive modificazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- CCNL del 14/09/2000
art. 4 Rapporto di lavoro a tempo parziale
art. 5 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
art. 6 Trattamento Economico
- REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
-
ALLEGATO 2: Regolamento relativo al personale a tempo indeterminato in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
-
NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 12
Argomento 12: "PART-TIME"
| Ferie e part-time verticale |
Esempio
di calcolo per part-time verticale in caso di Servizio con
articolazione su 6 giorni settimanali:
per dipendenti con
anzianità superiore a tre anni
P.T. di 4 giorni 36:6 = x: 4 x = 24
P.T. di 3 giorni 36:6 = x: 3 x = 18
per nuovi assunti:
P.T. di 4 giorni 34:6 = x: 4 x = 22,67 arrotondato a 23
P.T. di 3 giorni 34:6 = x: 3 x = 17
Esempio
di calcolo per part-time verticale in caso di Servizio con
articolazione su 5 giorni settimanali:
per dipendenti con anzianità superiore a tre anni:
P.T. di 4 giorni 32:5 = x: 4 x = 25.60 arrotondato a 26
P.T. di 3 giorni 32:5 = x: 3 x = 19.20 " " a 19
per nuovi assunti:
P.T. di 4 giorni 30:5 = x: 4 x = 24
P.T. di 3 giorni 30:5 = x: 3 x = 18
Si ricorda che per consentire alla procedura informatizzata il ricalcolo
automatico delle ferie maturate, la Regola GAR 664 deve essere sempre inserita
con la data del primo giorno della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale e con il corrispondente numero di giorni di ferie spettanti per
intero su base annua.
Esempio: part-time verticale su 4 gg. settimanali, inizio 1° luglio 04
si inserisce regola GAR 664 con data 01/07/2004 e n° gg. ferie 26
Fanno eccezione i part-time verticali a mesi, per questi
rimane invariato
il numero di giorni di ferie spettanti su base annua, in quanto è la
procedura stessa che esclude dalla maturazione delle ferie i mesi non lavorati.
In caso di part-time i permessi orari devono essere ricalcolati sulla base
dell’effettiva prestazione oraria.
I permessi giornalieri sono proporzionati alla prestazione lavorativa solo in
caso di part-time verticale o di part-time misto con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. I giorni di
permesso per lutto e per matrimonio, da fruirsi continuativamente perché legati
all’evento, non vanno mai riproporzionati.
I dipendenti part-time sono esonerati dal servizio di reperibilità
come stabilito dal "Regolamento in merito al servizio di pronta reperibilità"
adottato con determinazione dirigenziale n° 600 del 28/04/03.
| Part-time e altra attività
|
Ai sensi della legge 53/2000 art.4 comma 2. per fruire del congedo non
retribuito non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa (CGM),
"il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa".
| Part-time e ore di lavoro aggiuntivo e straordinario |
Si rinvia al Titolo II argomento 9.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 53/2000
- CCNL 06/07/1995
Art. 19 Permessi retribuiti Art. 20 Permessi brevi
- CCNL 14/09/2000
Art. 18 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 21Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
- NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 13
Argomento 13: "PERMESSI"
-
Per grave infermità
(P83)
3 giorni lavorativi annuali di permesso per grave infermità del coniuge,
di un parente entro il secondo grado ( genitori, figli, nonni e nipoti come
figli dei figli, fratelli e sorelle ) o del convivente, debitamente
certificata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
o della struttura sanitaria in caso di ricovero, ai sensi dell’art. 1 del DPCM
278/2000, attuativa della legge 53/2000.
A tal riguardo si precisa che, anche al fine di tutelare il diritto alla
riservatezza dei dipendenti e dei loro famigliari, saranno accettati, come
documentazione idonea alla concessione di detti permessi, esclusivamente i
certificati riportanti la dicitura "affetto da grave infermità"
o "per gravi motivi di salute" o "necessita di assistenza continuativa",
senza alcuna indicazione della patologia.
3 giorni consecutivi per evento in caso di lutto relativo al coniuge,
parente entro il 2° grado ( genitori, figli, nonni e nipoti come figli dei
figli, fratelli e sorelle), affine entro il 1° grado ( suoceri, nuore e generi)
o convivente. La stabile convivenza deve essere auto certificata dal lavoratore.
I tre giorni non hanno una decorrenza immediatamente successiva alla data
dell’evento, ma possono essere fruiti entro 7 giorni dall’evento. Nelle tre
giornate consecutive vanno ricomprese anche eventuali festività. Il permesso per
lutto, può, su richiesta del dipendente, interrompere le ferie in godimento.
-
Per concorsi e/o esami
(Gar 25)
8 giorni all’anno per la partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
15 giorni consecutivi in occasione di ogni matrimonio che abbia effetti
civili.
Questo congedo è strettamente legato all'evento. La data di inizio del
congedo può essere posticipata al Lunedì quando il matrimonio avviene di
Domenica o di Sabato non lavorativo.
(Gar 85)
18 ORE annuali di permesso retribuito per motivi personali o familiari
debitamente documentati, compresa la nascita figli. (Questo ore sostituiscono i
3 gg. previsti dal CCNL 6/7/95 - art. 19 dal 1° gennaio 2001) .
Dette ore sono proporzionate in caso di assunzione in corso d'anno.
-
Per visite specialistiche
( Gar 85)
Per le visite specialistiche i dipendenti del Comune di Modena possono fruire
delle ore per motivi personali e familiari presentando alla segreteria la
certificazione medica attestante la data e l’orario di effettuazione della
visita che dovra’ essere coincidente con l’orario di lavoro.
-
Permessi per dipendenti in particolari situazioni pscico-fisiche
(
Gar44)
Al fine di favorire la riabilitazione di dipendenti affetti da alcolismo o
tossicodipendenza, il contratto prevede la possibilità di concedere permessi
orari giornalieri retribuiti per la durata del progetto terapeutico.
Il giorno coincidente con quello del prelievo.( Gar 47 gg - Gar 48 hh)
L'ufficio del giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli
effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
Pertanto, durante tale assenze ( che vanno sempre e comunque debitamente
documentate ) al dipendente spetta la normale retribuzione.
( Gar 22 gg - Gar 80 hh)
I permessi per testimonianza, limitatamente ai giorni dell'udienza, devono
essere sempre concessi in presenza di causa penale. Nelle cause civili o
comunque non penali possono essere concessi solo quando il dipendente presta la
testimonianza in rappresentanza dell’Amministrazione o per fatti inerenti
l’ufficio.
Note generali
I permessi retribuiti sopra citati non possono essere sospesi in caso di
insorgenza di malattia.
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del
dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali
permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e
non possono comunque superare le 36 ore annue.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Le Segreterie dovranno verificare l’utilizzo dei predetti permessi e
periodicamente controllare che venga effettuato il relativo recupero. In
prossimità del raggiungimento delle 36 ore di permesso senza che sia stato
effettuato il relativo recupero, occorre che venga avvisato il dipendente.
Entro la fine dell’anno, le Segreterie dovranno sistemare la situazione
procedendo al recupero, previa comunicazione al dipendente stesso.
Il recupero avviene indicando il numero delle ore da trattenere al dipendente
nella mappa Desy-Gar con Regola n. 548. Dovrà essere indicato il totale delle
ore non recuperate, anche con eventuali frazioni, in centesimi.
-
Permessi per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice
procuratore onorario ( AGO)
Il dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di
giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti
disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni
organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario
all’espletamento del suo incarico.
I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili
ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti
contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo
di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere
fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le
forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
Questi permessi essendo inseriti in procedura come "STATUS"
sono di
competenza dell’ufficio Amministrativo del Settore Personale, pertanto le
Segreterie dovranno darne immediata comunicazione al predetto ufficio.
|