Vademecum personale       
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S.U.L.P.M. Emilia Romagna Provincia di Modena

                             

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PRESENTAZIONE

Il Settore personale ha provveduto a riorganizzare tutto il materiale contenuto nel

Vademecum per l'Amministrazione del Personale (art.3 del Regolamento sull'ordinamento

degli Uffici e dei Servizi).




Presentiamo, per ora il primo titolo :

TITOLO I: Personale a tempo indeterminato - istituti del trattamento giuridico

Aspettative

Assemblee sindacali

Assenze per malattia

Buoni pasto e mensa

Congedi

Congedi per genitori

Diritto allo studio

Ferie

Infortuni e malattie dovute a causa di servizio

Legge 104/1992- Istituti vari

Orario di lavoro

Part-Time

Permessi

ASPETTATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •  CCNL del 14/09/2000

    Art. 11 Aspettativa per motivi personali

    Art. 12 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

    Art. 13 Altre aspettative previste da disposizioni di legge

    Art. 14 Cumulo di aspettative

     

  •  NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 1

    Argomento 1 : " ASPETTATIVE "

    ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI (AMF)

    Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi.

    Il dipendente deve presentare la richiesta al Settore Personale, corredata dal parere favorevole del Dirigente della struttura cui appartiene.

    Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il Dirigente può invitare il dipendente a riprendere servizio entro un termine appositamente fissato ed il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere il servizio.

    L’aspettativa non è computata né nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Lo stesso periodo può essere riscattato o coperto da contribuzione volontaria

    Per il calcolo del triennio occorre procedere in analogia a quanto previsto per la malattia, pertanto al momento della richiesta si dovranno calcolare i tre anni precedenti e di verificare se e quanti giorni di aspettativa ha fruito il dipendente, quindi:

     

  •  nel caso in cui siano già presenti due periodi della suddetta aspettativa, la richiesta non può essere accolta anche se il totale dei giorni è inferiore a 12 mesi;

  •  nel caso in cui il periodo fruito è uno solo si può autorizzare l’aspettativa per un massimo di giorni utili a completare i 12 mesi previsti dal contratto.

     

    ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO (AMS)

    Per questa Aspettativa si rimanda al paragrafo sul "DIRITTO ALLO STUDIO"

    ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

    1. Si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato.

    2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni ( ACE) per una durata corrispondente al periodo in cui permane la condizione che l’ha originata. Detta aspettativa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Il dipendente deve presentare la richiesta, debitamente vistata dal Dirigente di riferimento, al Settore Personale.

    CUMULO DI ASPETTATIVE

    Il dipendente non può fruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 6 mesi di servizio attivo.

    La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato.

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ASSEMBLEE SINDACALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •  CCNQ del 7/8/1998 (Accordo Collettivo Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi    nonché delle altre prerogative sindacali)

     art. 2 Diritto di assemblea

  •  CCNL del 14/09/2000

     art. 56 Diritto di assemblea

  •  REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

     art. 9 Permessi per assemblee sindacali

  •  NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 2

    Argomento 2 : "ASSEMBLEE SINDACALI"

    Diritto alla partecipazione

    I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’Amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

    Al personale con rapporto di lavoro part-time spetta il riconoscimento di un numero di ore retribuite in proporzione alla prestazione oraria prestata.

    Esempio: ad un dipendente con una prestazione oraria settimanale di 25 ore spettano 8 ore di assemblea sindacale retribuite.

    Al personale assunto a tempo determinato spetta il riconoscimento di un numero di ore retribuite in proporzione alla durata del contratto.

    La convocazione, la sede, l’orario e l’ordine del giorno sono comunicate al dirigente del Settore personale, nonché ai dirigenti di riferimento, con preavviso scritto almeno tre giorni prima al fine di ottenere la preventiva comunicazione dell’Amministrazione. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’Amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle Rappresentanze sindacali promotrici.

    Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

    Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

    Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle Unità operative interessate.

    Trattamento economico

    Le ore di assemblea, nel limite delle 12 ore annuali consentite, sono retribuite con esclusione delle indennità di turno - reperibilità - maggiorazioni lavoro ordinario collegate all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

    Le assemblee espletate al di fuori del normale orario di lavoro per particolari servizi (Scuole Infanzia ed Elementari, Asili Nido, Biblioteche, Strutture Protette, Polizia Municipale, Polizia Mortuaria, Assistenza Domiciliare, Impianti Sportivi) comportano il riconoscimento delle relative ore che potranno essere recuperate o retribuite come prestazioni straordinarie secondo quanto disposto dal dirigente responsabile.

    Modalità operative

    Il dipendente e' tenuto a marcare il cartellino prima di allontanarsi dal servizio per partecipare alla assemblea sindacale. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata mediante sottoscrizione degli appositi prospetti forniti alle Organizzazioni Sindacali che provvederanno alla consegna degli stessi alle diverse Segreterie di appartenenza.

    Per la comunicazione delle ore espletate in assemblee, occorre procedere nel modo seguente:

    Per i dipendenti che utilizzano il badge, ( rilevazione automatica delle presenze) la segreteria di riferimento dovrà comunicare le ore sul cartellino Web, selezionando il relativo giustificativo.

    L’eventuale frazione di ora dovra’ essere comunicata in sessantesimi.

    La procedura stessa provvederà a trasferire l’informazione sulla procedura "GEPE".

    Per chi utilizza la vecchia procedura "GEPE" la segreteria dovra’ utilizzare la regola Gar 45. L’eventuale frazione di ora verrà comunicata in centesimi.

    Nel caso in cui si presuma che, durante l’assemblea, gli uffici rimangano sguarniti di personale e quindi debbano essere chiusi al pubblico è necessario informare l'utenza almeno nei due giorni precedenti affiggendo appositi avvisi nei luoghi di accesso per evitare disagi ai fruitori del servizio.

    Tale disposizione non si applica per gli uffici che erogano servizi indispensabili, secondo quanto previsto dall’accordo sullo Sciopero riportato nel titolo II Argomento 14 "Sciopero".

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ASSENZE PER MALATTIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •  CCNL del 6/07/1995

     art. 21 Assenze per malattia

  •  CCNL del 14/09/2000

     art. 10 Assenze per malattia

  •  NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 3

    Argomento 3 : "ASSENZE PER MALATTIA "

    Doveri del Dipendente

    Il dipendente assente dal servizio per malattia deve tempestivamente darne comunicazione alla Segreteria di appartenenza.

    In caso di malattia il dipendente è tenuto a giustificare "sempre" l’assenza con il certificato medico. Il suddetto certificato deve essere recapitato, o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Segreteria, entro i due giorni successivi dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa.

    Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

    Il dipendente deve presentare all’Amministrazione la sola copia del certificato contenente la prognosi.

    Tutto il periodo di assenza dal servizio dovuto a malattia deve essere coperto da certificazione medica, conseguentemente anche le festività che cadono all’interno del periodo interessato devono essere giustificate.

    Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione alla Segreteria di appartenenza, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

    Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale, o festivo, dalle ore10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

    Il dirigente competente può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza.

    E’ consentito il rientro anticipato in servizio solo con certificato medico che attesti la guarigione modificando in questo modo la prognosi iniziale.

    Calcolo Giorni/Ore di Malattia

    L’assenza per malattia verificatasi nel corso di una giornata lavorativa parzialmente svolta deve essere sempre coperta da apposito certificato medico.

    Nel caso in cui le ore lavorate siano pari o inferiori a due, l’intera giornata di assenza viene considerata malattia.

    Nel caso in cui le ore lavorate siano superiori a due la giornata viene considerata come servizio parzialmente svolto, mentre le ore non lavorate, (da comunicarsi con le relative regole della malattia ad ore), verranno sommate a fine anno e quindi trasformate in giorni di malattia al fine del calcolo del periodo di comporto.

    I giorni di malattia indicati nel certificato medico hanno decorrenza, al fine del calcolo dei giorni di prognosi, dalla data in cui lo stesso viene rilasciato o dalle diverse date indicate nel certificato stesso.

    ESEMPI PER IL CALCOLO dei giorni di prognosi

     

  • Il dipendente che si reca dal medico, dopo aver lavorato l’intera giornata, deve essere considerato, per quella stessa giornata, in servizio; anche se lo stesso giorno rileva ai fini del calcolo dei giorni di prognosi:

  • il 19 maggio, dopo l’intera giornata di lavoro, si reca dal medico e presenta un certificato con 10 giorni di prognosi: avrà giustificata l’assenza fino al 28 Maggio e la Segreteria di riferimento dovrà comunicare solo gli effettivi 9 giorni di assenza.

  • Il dipendente pur potendo trasmettere il certificato medico entro il 3° giorno di assenza può recarsi dal medico anche il 2° giorno di malattia. In questi casi è necessario che anche l’assenza del 1° giorno venga giustificata:

  • un dipendente, rimasto assente dal servizio il 9 gennaio, si presenta in ambulatorio il 10 gennaio ed il medico gli rilascia un certificato con la prognosi di 10 giorni di riposo, occorrerà procedere come segue:

    • se il medico sul certificato ha specificato che il predetto è indisposto dal 9/1 (giorno precedente la visita medica) i giorni di prognosi decorrono dal 10 gennaio e la Segreteria dovrà comunicare 11 giorni di assenza.

    • se il medico non ha giustificato la malattia del 9/1, i giorni di riposo decorrono dal 9 gennaio (giorno precedente il rilascio del certificato) e l’assenza dal servizio diventa complessivamente di giorni 10.

       

    Trattamento economico

    periodi massimi retribuibili nell’arco di un triennio:

  •  270 giorni retribuiti al 100%

  •  90 giorni retribuiti al 90%

  •  180 giorni retribuiti al 50%

  •  18 mesi senza retribuzione , previo accertamento delle condizioni di salute da parte della competente Commissione Medica dell’A.S.L. di Modena.

    Per verificare in quale fascia economica il dipendente si trova, è necessario all’atto della presentazione del certificato medico andare a ritroso di tre anni, sommando tutte le assenze determinate da malattia (comprese le malattie ad ore tradotte in giorni) verificatesi in quell’arco di tempo.

    Gravi Patologie

    In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita come ad esempio l’emodialisi , la chemioterapia , il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia i relativi giorni di ricovero o day-hospital ed i giorni o le ore di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente documentati dalla Azienda USL o da struttura convenzionata. Dette assenze sono retribuite per intero.

    Dal 1 gennaio 2003, per i giorni di malattia dei dipendenti occorre fare riferimento al calendario e non più al mese di 30 giorni; quindi nei mesi di 31 giorni si dovrà conteggiare anche il 31° giorno, mentre nel mese di febbraio l’ultimo giorno conteggiabile sarà il 28 o 29 negli anni bisestili.

    Malattia/Infortunio

    Le assenze effettuate per malattia ed infortunio non possono essere sommate tra di loro al fine della determinazione del periodo di comporto.

    Si precisa che le Segreterie che utilizzano la vecchia procedura devono inserire i giorni di malattia sempre con la data del primo giorno di ogni periodo di malattia:

    ESEMPIO:

  •  Se un dipendente nel mese di ottobre è stato assente per la malattia dal 7 al 10 e dal 29 al 31 – occorre   comunicare con data 7 ottobre n. 4 giorni e con data 29 ottobre n. 3 giorni

   

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BUONI PASTO E MENSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •  CCNL del 14/9/2000

     art. 45 mensa

     art. 46 buoni pasto

  •  REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

     Art. 10 buoni pasto – condizioni per la fruizione

  •  NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 4

    Argomento 4: "BUONI PASTO "

    Valore del buono pasto

    Attualmente il valore del buono pasto è pari a Euro 6,50. La quota esente è pari a Euro 5,29 mentre la parte eccedente ( Euro 1,21) è assoggettata a contributi e ad IRPEF, sulla base del reddito individuale.

    Condizioni per la fruizione

    Si può fruire del buono pasto:

    • nei giorni di rientro ordinario pomeridiano o serale non inferiore alle 2 ore, nei quali vi sia una prestazione effettiva giornaliera di almeno 7 ore;

    • in caso di effettuazione di prestazioni straordinarie debitamente autorizzate, purché il rientro non sia inferiore alle due ore e la prestazione giornaliera si adi almeno 7 ore;
    • in caso di servizio continuato, anche se strutturato su turni, unicamente nei casi di rientro straordinario di lavoro non inferiore alle due ore;

    Si ricorda che la pausa pranzo non puo' essere inferiore a 30 minuti e superiore alle 2 ore

    Non è possibile utilizzare il buono pasto:

    • nelle giornate di assenza a qualunque titolo;

    • quando la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore a 7 ore - al fine del computo della prestazione lavorativa, non sono considerate assenza le ore di permesso e/o assemblea sindacale ;
    • in caso di trasferta;
    • in caso di pausa, tra una prestazione lavorativa e l'altra, superiore alle 2 ore;

     

    Ordinativo buoni pasto

    L'ordinativo e/o reintegro dei buoni pasto dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno 12 di ciascun mese.

    Se il giorno 12 coincide con il sabato, l'ordinativo dovrà essere effettuato il giorno precedente.

    Regole da utilizzare nella vecchia procedura

    Cod

    DESCRIZIONE

    UTILIZZO

    101 Prenotazione nominativa Si utilizza per ordinare nuovi buoni pasto nominativi per il dipendente
    102 Prenotazione non nominativa Si utilizza per ordinare buoni pasto non nominativi per la Segreteria utilizzando la matricola fittizia ( circolare 84099/03 )
    103 Richiesta reintegro Si utilizza per comunicare il numero di buoni consumati dal dipendente il mese precedente e nel contempo prenotare un uguale numero di buoni nominativi
    104 Consegna buoni non nominativi Si utilizza per imputare al dipendente l’avvenuta consegna di buoni pasto non nominativi che la Segreteria gli ha consegnato
    105 Consumati da non reintegrare Si utilizza per imputare al dipendente il consumo di buoni pasto che non devono essere reintegrati
    106 Restituiti dal Dipendente Si utilizza per comunicare i buoni pasto che il dipendente ha restituito alla propria Segreteria
    107 Restituiti dalla Segreteria Si utilizza per comunicare i buoni scaduti che vengono restituiti dalla Segreteria all'Ufficio Amministrativo
    108 Furto subito dal dipendente Si utilizza per comunicare i buoni pasto rubati

    Effetto delle regole sulla giacenza e sulla busta paga

    Reg.

    Descrizione effetto su dipendente effetto su segreteria Incidenza in busta paga
       

    consegna

    consumo

    giacenza

     

    101

    Prenotazione nominativa x dipen.

    +

        trattenuta

    102

    Prenotazione non nominativa

    (solo per la Segreteria )

       

    +

     

    103

    Richiesta reintegro Tickets

    ( per il dipendente )

    +

    +

      trattenuta

    104

    Consegna Tickets non nominativi

    ( per dipendenti )

    +

     

    _

    trattenuta

    105

    Tickets consumati da non reintegrare ( per il dipendente )  

    +

       

    106

    Tickets restituiti dal dipendente

    ( per il dipendente )

    _

        restituzione IRPEF

    107

    Tickets restituiti dalla Segreteria

    all'Ufficio Amministrativo

       

    --

     

    108

    Tickets rubati al dipendente

    _

        restituzione IRPEF

    Si precisa che le regole 109 e 110 sono di esclusivo uso dell'Ufficio gestione personale scolastico.

    Procedura automatizzata rilevazione presenze

    La nuova procedura (badge) calcola automaticamente il numero dei ticket spettanti mensilmente a ciascun dipendente e contemporaneamente inserisce il dato nell'ordinativo per il reintegro dei buoni (regola 103) che pertanto non dovra’ essere riportato sulla procedura GEPE.

    Si ricorda che gli operatori di Segreteria potranno, se necessario, modificare e/o azzerare (utilizzando la funzione prestazioni di periodo) il numero dei pasti da ordinare (ad esempio, nel caso in cui un dipendente non intenda fruire dei buoni pasto).

    Ulteriori precisazioni

    Il dipendente al momento dell’utilizzo dei buoni pasto, esclusivamente presso gli esercizi convenzionati, dovrà apporre nell’apposito spazio, posto sul retro, la data e la firma. Soltanto i dipendenti che utilizzano i cartellini cartacei, dovranno continuare a segnare una "P" nelle giornate in cui hanno utilizzato i ticket.

    I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili, né convertibili in denaro e devono essere utilizzati solo per ricevere un servizio di ristorazione.

    I buoni pasto non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo.

    I buoni pasto hanno durata annuale, possono essere consumati entro il mese di Aprile dell’anno successivo. I buoni non utilizzati entro tale periodo dovranno essere restituiti alla Segreteria di appartenenza, che provvederà ad inoltrarli all'Ufficio Amministrativo, entro i termini, di volta in volta, indicati.

    Gli operatori di Segreteria dovranno periodicamente verificare la giacenza dei buoni pasto della segreteria e dei dipendenti, come precisato nell'incontro di formazione del 27 aprile 2004.

    Si ricorda che l'utilizzo di buoni "non nominativi" deve avvenire in casi eccezionali, e che occorre sempre registrare, con il codice 104, sulle matricole dei dipendenti i buoni consegnati.

    Si ricorda, altresì, che dalla fruizione dei buoni pasto sono esclusi i dipendenti dei servizi che hanno una mensa interna o un servizio di ristorazione, mediante consegna del pasto sul luogo di lavoro ad opera del ristoratore convenzionato.

    Mensa Scolastica

    Per il solo Settore Istruzione e relativamente al personale educativo ed insegnante a tempo determinato che consuma il pasto insieme ai bambini, la relativa trattenuta viene operata tramite l’imputazione, all’interno della Procedura CGI, delle seguenti Voci:

    N. V275 Recupero pasto per le Educatrici dei Nidi in cui è presente una mensa interna;

    N. V28I Recupero pasto Cir Infanzia per le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e per quelle Educatrici che operano in Nidi in cui la mensa è stata data in appalto.

    Per il personale a tempo indeterminato, le regole da digitare in OPPS sono invece:

    Regola 7510 Recupero pasto per le Educatrici dei Nidi, in cui è presente una mensa interna;

    Regola 7530 Recupero pasto Cir per le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e per quelle Educatrici che operano in Nidi in cui la mensa è stata data in appalto

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CONGEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •  Legge 53/2000

     art. 4 e 4 bis Congedi per eventi e cause particolari

     art. 5 Congedi per la formazione

  •  NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 5

    Argomento 5: CONGEDI

    CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI (CGM)

    Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. ( coniuge, figli, genitori, generi o nuore, fratelli o sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado anche non conviventi, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 278/2000 attuativo della legge 53/2000.

    Detto congedo ha una durata massima complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa; può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il limite dei 2 anni si computa secondo il calendario comune ; si sommano quindi anche i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo.

    Per gravi motivi si intendono:

    1. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra elencate;

    2. situazione di grave disagio personale ad esclusione della malattia, diversamente tutelata;

    3. situazioni riferite ai soggetti sopra citati, ad esclusione del richiedente, derivanti dalle patologie acute o croniche, che determinano la temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale richiedendo un’assistenza continuativa del famigliare nel trattamento sanitario;

    4. necessità famigliari derivanti dal decesso di una delle persone sopra elencate (oltre ai tre giorni retribuiti di cui all’art. 18 CCNL 14.9.2000).

    Il dipendente che intenda fruire di detto congedo deve presentare apposita richiesta al Settore Personale debitamente vistata dal Dirigente di riferimento. Il Dirigente di riferimento deve esprimersi sulla stessa entro il termine di dieci giorni, potendo eventualmente anche negarla, concederla parzialmente o rinviarla ad un momento successivo qualora esigenze organizzative non consentano l’accoglimento.

    La domanda respinta, a seguito di richiesta del dipendente, deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.

    Qualora la richiesta di congedo sia riferita a situazioni derivanti da patologie acute o croniche, la stessa dovrà essere corredata da apposita certificazione medica.

    Il dipendente ha diritto a rientrare prima del termine del congedo, dandone comunicazione al Settore Personale, con visto del Dirigente di riferimento, con un preavviso di almeno sette giorni.

    La normativa precisa altresì che, fruendo di questo congedo, "il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa".

    CONGEDI PER FIGLI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (CFH)

    Per questo congedo si rinvia al paragrafo sulla "LEGGE 104/92"

    CONGEDI PER LA FORMAZIONE (CF)

        Per questo congedo si rinvia al paragrafo sul "DIRITTO ALLO STUDIO"

      

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CONGEDI PER I GENITORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •  CCNL del 14/9/2000

    Art. 17 Congedi dei genitori

  •  D.LGS 151/2001

     

  •  Circolare P.G. 132060 del 06/10/2003 "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti"

     

  •  NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 6

    Argomento 6: "CONGEDI PER I GENITORI"

    CONTROLLI PRENATALI (GAR 27)

    La lavoratrice gestante può fruire di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

    A giustificazione dell’assenza la dipendente è tenuta a presentare alla segreteria di riferimento la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

    CONGEDO PER MATERNITA' ( ex astensione obbligatoria AGA - AOB)
    Chi ne ha diritto Periodo Trattamento retributivo
    La madre

    Il padre può astenersi dal lavoro solo in caso di morte o grave infermità della madre, in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino
    5 mesi - 2 prima e 3 dopo il parto * In caso di parto prematuro è possibile recuperare il periodo non fruito nell’ambito dei 5 mesi ** I giorni sono aggiunti al periodo di congedo dopo il parto

     

    100% retribuzione

     

    * E’ data possibilità alla lavoratrice gestante di modificare la scansione del periodo di astensione obbligatoria chiedendo di astenersi dal lavoro solo un mese prima della data presunta parto e 4 mesi dopo il parto. La dipendente per fruire di tale flessibilità deve, nel corso del 7° mese di gravidanza:

     

    1. se ha un profilo per il quale non è prevista la sorveglianza sanitaria, presentare la richiesta allegando il certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, che esprime una valutazione circa la compatibilità delle mansioni svolte e della relativa modalità di svolgimento rispetto alla stato di salute della donna in gravidanza.

    2. se ha un profilo per il quale è prevista sorveglianza sanitaria, ai sensi del Dlgs 626\ 1994, oltre al certificato del medico specialista dovrà allegare la certificazione del medico competente che attesta l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dalla articolazione dell’orario di lavoro previsto. I costi per la visita del medico competente sono a carico della lavoratrice

    Il periodo di flessibilità concesso può essere successivamente ridotto:

    1. espressamente su istanza della dipendente;

    2. implicitamente per fatti sopravvenuti riconducibili alla gestazione. La malattia della dipendente NON INTERROMPE il periodo di flessibilità se la dipendente stessa produce certificato medico, rilasciato da un ginecologo del SSN o convenzionato, attestante che l'evento morboso non è correlato alla gestazione.

    ** In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque cinque mesi di astensione obbligatoria . Nel caso in cui il bambino nato prematuramente abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata , la madre ha facoltà di chiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post- parto ed il periodo precedente al parto , se non fruito, decorra dalla data dell’effettivo rientro del bambino a casa.

    CONGEDI PARENTALI (ex Astensione facoltativa AFP - MF3 - FR8 - FS8)
    Chi ne ha diritto Periodo Trattamento retributivo
    Entrambi i genitori, anche contemporaneamente, anche se la madre è lavoratrice autonoma o non lavora. Ai fini dell’esercizio del diritto occorre inoltrare la richiesta con almeno 15 giorni di preavviso 10 mesi complessivi entro i primi 8 anni di vita del bambino. Al massimo 6 mesi per ciascun genitore. (elevabili a 7 per il padre) 10 mesi se il genitore è solo. * Bonus di 1 mese per i papà che chiedono più di 3 mesi (11 mesi) Si applica il CCNL come condizioni di maggior favore

    entro i 3 anni di vita del bambino:

    • primi 30 giorni (calcolati complessivamente tra i genitori) retribuiti al 100%
    • i successivi 5 mesi (calcolati complessivamente tra i genitori) retribuiti al 30%

    entro l’8° anno di vita del bambino:

       

    • ulteriori 4 mesi (o 5 mesi se si applica il * bonus) retribuiti al 30% solo a chi ha un reddito mensile lordo inferiore a quello previsto dalla Legge - oppure -

       

    senza retribuzione a chi ha un reddito superiore

    In caso di parto plurimo il periodo di congedo parentale ( astensione facoltativa ) spetta per ciascun figlio.

    CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A 8 ANNI (MF - AFS)
    Chi ne ha diritto Periodo Trattamento retributivo
    Alternativamente

    entrambi i genitori anche se la madre non lavora.

    Ai fini della fruizione del congedo occorre la presentazione del certificato medico e l’attestazione che l’altro genitore non sia in astensione per il medesimo motivo

    Senza limiti fino al 3° anno di vita del bambino

    Dai 3 agli 8 anni di vita del bambino massimo 5 giorni all’anno per ciascun genitore.

    si applica il CCNL

       

    • 30 gg. al 100% entro il 1° anno di vita - 30 gg. tra il 1° e 2° anno di vita del bambino e 30 gg. tra il 2° e 3° anno di vita del bambino

       

       

    • entro il 3° anno di vita, il periodo successivo ai 30 giorni è senza retribuzione

       

       

    • dai 3 agli 8 anni del bambino i 5 giorni all’anno sono senza retribuzione
    Ulteriori precisazioni
    • I periodi di congedo parentale e quelli per malattia del bambino di età inferiore a tre anni, in caso di fruizione continuativa, comprendono anche i giorni festivi ricadenti nel periodo. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal rientro in servizio del lavoratore o della lavoratrice. Non è considerato rientro in servizio né la fruizione di giornate di ferie, o di recupero di ore straordinarie, né la sospensione del calendario scolastico per le interruzioni di Natale e Pasqua, salvo che il dipendente, in disponibilità, venga chiamato a svolgere attività di formazione o di aggiornamento;

    • A decorrere dal 1° maggio 2002, data di entrata in vigore della sperimentazione del nuovo orario di lavoro, nel caso di fruizione di una intera settimana di congedo parentale e/o di congedo per malattia figli, non è piu' inclusa nel calcolo dei giorni di assenza, la giornata del sabato. Nel caso in cui il dipendente non riprenda l'attività lavorativa il lunedì successivo saranno conteggiati tutti i giorni di calendario, domenica compresa, come si faceva precedentemente.
    • Il padre lavoratore può fruire del congedo parentale anche se la madre è in astensione obbligatoria o fruisce dei riposi orari per allattamento.

    • In analogia con quanto previsto per le ferie, la malattia del dipendente superiore a 3 giorni tempestivamente comunicata e debitamente documentata, puo' interrompere la fruizione del congedo parentale e/o del congedo per malattia figlio.

    • La malattia del figlio non può interrompere l’eventuale richiesta di astensione facoltativa, già autorizzata, salvo che non vi sia stato un ricovero ospedaliero del bambino stesso.

    • Il ricovero ospedaliero del bambino di età inferiore a 8 anni interrompe, a richiesta, le ferie del dipendente.

       

    RIPOSI ORARI GIORNALIERI (Allattamento GAR 46)
    Chi ne ha diritto Periodo Trattamento retributivo
    Alternativamente

    entrambi i genitori anche se la madre è lavoratrice autonoma

    Contemporaneamente

    padre e madre in caso di parto plurimo

    entro il 1°anno di vita del bambino 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro

    Ore raddoppiate in caso di parto plurimo **

    retribuzione 100%

    La madre può godere dei riposi orari giornalieri mentre il padre fruisce contestualmente del congedo parentale; non è possibile, invece, il contrario.

    ** In caso di gemelli, le ore aggiuntive spettanti, possono essere fruite dal padre anche durante

    l’astensione obbligatoria o facoltativa della madre.

    Poiché è data facoltà al Dirigente, per migliore funzionalità del servizio, autorizzare, su richiesta della dipendente, il cumulo, nell’ambito della settimana, dei permessi spettanti, si ricorda che, le ore di allattamento spettano solo per le giornate in cui la dipendente presta effettivo servizio.

    Pertanto, in caso di assenza di una intera giornata, non maturando il diritto alla riduzione oraria, la dipendente dovrà recuperare la prestazione intera.

    Nell’ ipotesi in cui il lavoratore fruisca di tali permessi giornalieri non matura straordinario.

    ADOZIONE E AFFIDO

    Le precedenti disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, così come precisato nella tabella sotto riportata

     

    Età compresa tra 0 e 6 anni

    al momento dell'adozione o affidamento

    Età compresa tra 6 e 12 anni

    al momento dell'adozione o affidamento

    Congedo per maternità

    o paternità

    3 mesi dalla data dell'effettivo ingresso in famiglia In caso di adozione nazionale non spetta

    Se trattasi di adozione internazionale di minore di età inferiore ai 18 anni, spettano 3 mesi dalla data di ingresso in famiglia.

    trattamento economico 100% ( CCNL 14/09/2000)  

    100% ( CCNL 14/09/2000)

    Congedo parentale 10/11* mesi complessivi entro i 3 anni di ingresso in famiglia

    Massimo 6 mesi per ciascun genitore.

    10 mesi se il genitore è solo.

    * Bonus di 1 mese per i papà che chiedono più di 3 mesi

    10/11* mesi complessivi entro i 3 anni di ingresso in famiglia

    Massimo 6 mesi per ciascun genitore.

    10 mesi se il genitore è solo.

    * Bonus di 1 mese per i papà che chiedono più di 3 mesi

    trattamento economico entro i 3 anni di ingresso

    1 mese al 100% ( CCNL 14/9/2000 )

    e 5 mesi al 30%

    gli ulteriori 4 o 5 mesi retribuiti al 30% solo a chi ha un reddito inferiore a quello previsto per legge

    gli ulteriori 4 o 5 mesi senza retribuzione ha chi ha un reddito superiore al massimale

     

    entro i 3 anni di ingresso

    1 mese al 100% ( CCNL 14/9/2000 )

    e 5 mesi al 30%

    gli ulteriori 4 o 5 mesi retribuiti al 30% solo a chi ha un reddito inferiore a quello previsto per legge

    gli ulteriori 4 o 5 mesi senza retribuzione ha chi ha un reddito superiore al massimale

     

    Congedi per

    Malattia del figlio

    Senza limiti fino al 6° anno di età

    Dai 6 agli 8 anni massimo 5 giorni all’anno per ciascun genitore.

    Entro i tre anni di ingresso 5 giorni all'anno per ciascun genitore

     

    trattamento economico Nei primi 3 anni di ingresso 30 giorni all'anno retribuiti al 100%

    ( CCNL 14/9/2000 )

    Ulteriori periodi senza retribuzione

    senza retribuzione
    Permessi orari Giornalieri 1 o 2 ore giornaliere

    ENTRO IL 1° ANNO DI INGRESSO

    1 o 2 ore giornaliere

    ENTRO IL 1° ANNO DI INGRESSO

    Trattamento economico

    100%

    100%

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DIRITTO ALLO STUDIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • CCNL del 14/9/2000

    Art. 12 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

    Art. 15 Diritto allo studio

    Art. 16 Congedi per la formazione

  • NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 7

     

    Argomento 7:"DIRITTO ALLO STUDIO"

    Il lavoratore che intenda effettuare attività di studio in corso di attività lavorativa può avvalersi degli istituti di seguito precisati.

    Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio (AMS)

    E’ un’aspettativa senza assegni di cui può fruire solo il personale a tempo indeterminato. E’ autorizzata dal Settore Personale per tutta la durata del corso o della borsa di studio previa presentazione da parte dell’avente diritto della richiesta debitamente documentata (copia di lettera di ammissione al corso o borsa di studio; possibile anche autocertificazione) e indirizzata al Dirigente del Settore Personale, nonché, per conoscenza, al Dirigente del Settore di appartenenza. Tale istanza deve essere fatta pervenire di norma almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa stessa all’Uff. Amministrativo del Settore Personale.

    Ore Studio (Gar 24)

    Sono permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno scolastico o accademico o di corso di studi.

    Possono essere richiesti dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Sono concessi solo per la partecipazione ai corsi e per sostenere gli esami diretti al conseguimento di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Per ordinamento pubblico si intende qualsiasi ente pubblico, anche locale, appartenente allo Stato Italiano e alla Comunità Europea.

    Entro il 15 febbraio di ogni anno il Settore Personale divulgherà con circolare il numero massimo degli aventi diritto ai permessi.

    Entro il 31 Ottobre di ogni anno devono pervenire all’ufficio Amministrativo del Settore Personale le domande indirizzate al Dirigente del Settore Personale, nonché, per conoscenza, al Dirigente del Settore di appartenenza, e corredate del certificato di iscrizione ai corsi (è possibile anche l’autocertificazione).

    Entro 30 giorni dalla richiesta il settore Personale provvederà al rilascio di autorizzazioni provvisorie, che verranno eventualmente confermate dopo il 31 ottobre e comunque entro e non oltre il 30 novembre, quando sarà possibile conoscere il numero complessivo delle richieste. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo fissato, si procederà all’individuazione degli aventi diritto con l’applicazione dei criteri di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art.15 del CCNL 14-09-2000.

    Copia delle autorizzazioni provvisorie sarà trasmessa alle segreterie di settore, che autorizzeranno di volta in volta le ore richieste inserendo il relativo codice (G.24) o il corrispondente giustificativo a seconda della procedura utilizzata. Per ragioni organizzative gli aventi diritto dovranno perciò concordare la fruizione del permesso con la segreteria almeno 7 giorni prima.

    Allo stesso modo, entro il 30 novembre, sarà trasmessa la conferma dell’autorizzazione provvisoria oppure la eventuale mancata conferma con le indicazioni alla segreteria per concordare con il dipendente, autorizzato in via provvisoria ma non in via definitiva, il recupero delle ore eventualmente già fruite.

    Si ricorda che le richieste pervenute oltre il termine del 31 Ottobre saranno prese in considerazione, in ordine cronologico di arrivo al protocollo del Settore Personale, solo se non è stato raggiunto il numero massimo degli aventi diritto e solo fino a tale limite.

    La presente disposizione è applicabile anche al personale assunto a tempo indeterminato in corso d’anno o pervenuto per mobilità da altro ente sempre in corso d’anno. In tal caso le ore di permesso saranno proporzionate facendo riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro con il Comune di Modena.

    Si ricorda che le 150 ore vanno proporzionate in caso di part-time orizzontale, verticale o misto.

    A completezza di informazione si precisa che tali permessi vengono concessi per la partecipazione a corsi e per sostenere esami diretti al conseguimento di titoli di studio, quindi sarà cura delle segreteria di Settore richiedere le certificazioni di frequenza o attestato di partecipazione o avvenuto superamento dell’esame, anche con esito negativo. I dipendenti potranno anche autocertificare le ore di frequenza delle lezioni allegando copia del calendario scolastico. Si ricorda che la mancata documentazione delle ore fruite comporta l’automatica trasformazione del permesso per studio in aspettativa per motivi personali non retribuita con conseguente trattenuta in busta paga.

    Permessi retribuiti per concorsi ed esami (GAR 25)

    I dipendenti a tempo indeterminato, in aggiunta alle ore studio, possono fruire di 8 giorni di permessi retribuiti per concorsi ed esami, previa presentazione di richiesta (almeno 7 giorni prima) alla segreteria di settore che provvederà ad inserire la relativa regola ( G.25 ), o il corrispondente giustificativo a seconda della procedura utilizzata. Entro 15 giorni la stessa segreteria dovrà verificare l’avvenuta presentazione della documentazione attestante la partecipazione all’esame, anche se con esito negativo. In mancanza di tale documentazione il permesso dovrà essere trasformato in aspettativa per motivi personali con i conseguenti riflessi sulla retribuzione.

    Congedi per la formazione (CF)

    I dipendenti con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso l’ente, nel limite massimo del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato per ogni categoria, possono fruire di congedi non retribuiti della durata massima di 11 mesi continuativi o frazionati nell’arco dell’intera vita lavorativa per completamento scuola dell’obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o attività formative diverse.

    Il numero massimo degli aventi diritto viene comunicato alle Segreterie dal Settore Personale entro il 15 febbraio di ogni anno tramite circolare.

    Le richieste, indirizzate al Dirigente del Settore Personale, nonché, per conoscenza, al Dirigente del Settore di appartenenza, devono comunque pervenire al Settore Personale corredate da certificato di iscrizione al corso (autocertificazione) almeno 60 giorni prima l’inizio dell’attività formativa. Le stesse sono accolte secondo l’ordine progressivo di presentazione fino al raggiungimento del limite massimo previsto. Tali congedi sono autorizzati entro 30 giorni previo parere favorevole del dirigente di riferimento (deve attestare l’oggettiva possibilità di assicurare comunque la regolarità e funzionalità del servizio). Il Dirigente, in caso contrario, può differire fino ad un massimo di sei mesi la concessione del congedo. Tale termine comincia a decorrere dal giorno successivo dalla richiesta di differimento del Dirigente (fa fede il protocollo).

    La Segreteria di Settore dovrà perciò preoccuparsi di far pervenire il parere favorevole o la disposizione di differimento entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.

    Il congedo può essere negato solo qualora il periodo superi gli 11 mesi consecutivi.

    Si ricorda che i congedi per la formazione non sono computabili nell’anzianità di servizio, non sono cumulabili con le ferie, la malattia e con altri congedi. Tra i due periodi di assenza, quindi, si richiede un’interruzione con una effettiva ripresa del servizio. Il periodo di congedo può essere invece interrotto solo da grave e documentata infermità, comunicata per iscritto, con annessa certificazione medica, al Settore Personale.

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FERIE

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • CCNL del 6/07/1995

    Art. 18 Ferie

  • REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

    Art. 5 Ferie – Termini per la fruizione

  • NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 8

    Argomento 8: "FERIE"

    Il dipendente ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuito che, comprensivo delle giornate di cui alla legge n. 937/77, e' fissato in 36 oppure 32 giornate lavorative, a seconda che l'orario di servizio si articoli su 6 o su 5 giornate di lavoro settimanale.

    I dipendenti neo assunti nella Pubblica Amministrazione hanno diritto a 34 oppure 30 giornate di ferie comprensive delle giornate di riposo di cui sopra a seconda che l'articolazione dell'orario sia su 6 o 5 giornate lavorative settimanali. Dopo tre anni di servizio ai predetti spetta il medesimo numero di giornate di ferie riconosciute ai restanti dipendenti.

    Nel mese di assunzione o cessazione dal servizio le ferie spettano solo se il dipendente ha prestato servizio per almeno 16 giorni ( comprendendo eventualmente anche il 31 ).

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, e devono essere fruite entro il 31 Dicembre di ogni anno.

    In nessun caso potranno essere fruite in anticipo le ferie dell'anno successivo.

    Fermo restando quanto disposto dal precedente paragrafo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si può procedere al pagamento delle stesse.

    Termini per la fruizione

    Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

    Il dipendente con prestazione lavorativa settimanale su 5 giorni dovrà fruire di almeno 20 giorni di ferie dell’anno corrente entro il 30 settembre dello stesso anno. Nel caso in cui la prestazione lavorativa sia invece articolata su 6 giorni settimanali le ferie da fruirsi entro il 30 settembre ammonteranno a 24 giorni.

    LE FERIE RESIDUE DEVONO COMUNQUE ESSERE FRUITE ENTRO IL 31 DICEMBRE

    E’ nella competenza del dirigente autorizzare quanto segue:

    • Per motivate esigenze personali, le ferie residue potranno essere fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo.

    • Per indifferibili esigenze di servizio, le ferie residue potranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo.

    L'autorizzazione a tali deroghe non dovrà essere inviata al Settore Personale.

    Gestione automatizzata

    Al fine di facilitare il calcolo delle giornate di ferie spettanti a ciascun dipendente, è stata introdotta una procedura per il calcolo automatizzato delle stesse.

    Per l'attivazione di tale procedura, è necessario inserire per i nuovi assunti, anche per quelli a tempo determinato, con la Regola Gar 664 (e con data di assunzione) il numero di giorni di ferie spettante su base annua ( 30 o 34 a seconda dell'articolazione settimanale su 5 o 6 giorni).

    Si rammenta che, poiché il diritto alle ferie è legato, da un lato all'articolazione oraria settimanale, e dall'altro all'anzianità di servizio occorre fare particolare attenzione alle eventuali variazioni che si possono verificare in corso d'anno ( ad esempio: eventuale superamento dei tre anni di servizio per i neo assunti, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale a giorni). Al verificarsi di uno dei predetti casi occorrerà inserire con Regola Gar. 664 - e data in cui si è verificato l'evento - il nuovo numero di ferie spettanti ( sempre su base annua ). Sarà la procedura ad effettuare gli opportuni ricalcoli.

    La procedura è stata strutturata in modo tale da consentire il calcolo proporzionato delle ferie nei casi in cui il dipendente, nel mese, abbia fruito di quegli istituti che incidono negativamente nella determinazione delle giornate di ferie spettanti, come ad esempio l'aspettativa senza assegni, il congedo parentale al 30%, o senza assegni, la malattia non retribuita, ecc..

    Comunicazioni ferie fruite per il personale che NON utilizza il badge

    Poiché il numero di ferie maturate e fruite viene riportato in busta paga, si ricorda che:

    occorre fare molta attenzione nell'utilizzo delle sotto indicate regole di fruizione delle ferie

    63 ð ferie fruite relative all'anno corrente

    66 ð ferie fruite relative all'anno precedente

    69 ð ferie fruite relative ad anni precedenti

    Ricordarsi di inserire sempre la data esatta di fruizione. Nel caso di periodo continuativo comprensivo di festività o giorni non lavorativi, occorrerà fare più inserimenti.

    Esempio:

    un dipendente che lavora su 5 giorni fruisce di ferie anno 2004 dal martedi’ 1/6/2004 al giovedi’10/06/04, periodo che comprende una festivita’ ( 2/6/04) ed un sabato e una domenica:

    Regola 63 - data 01/06/2004 - n° 1

    Regola 63 - data 03/06/2004 - n° 2

    Regola 63 - data 7/06/2004 - n° 4

    Comunicazioni ferie fruite per il personale che utilizza il badge

    Per la gestione del cartellino a web viene utilizzato un unico giustificativo di fruizione ferie.

    La procedura in automatico effettua la decodificazione delle regole Gar 66 e 63, attingendo prima dalle ferie residue (Regole Gar. 69 e 66) e poi dalle ferie dell’anno corrente (codice Gar. 63).

    Ferie e part- time verticale "a giorni"

    La proporzione viene calcolata a seconda se il servizio in cui il dipendente presta attività lavorativa è articolato su 5 o 6 giornate settimanali. ( circolare P.G. 54518/2002)

    Esempio

    di calcolo per part time verticale in caso di Servizio con articolazione su 6 giorni settimanali:

    • per dipendenti con anzianità superiore a tre anni

    P.T. di 4 giorni 36:6 = x: 4 x = 24

    P.T. di 3 giorni 36:6 = x: 3 x = 18

    • per nuovi assunti:

    P.T. di 4 giorni 34:6 = x: 4 x = 22,67 arrotondato a 23

    P.T. di 3 giorni 34:6 = x: 3 x = 17

    Esempio

    di calcolo per part time verticale in caso di Servizio con articolazione su 5 giorni settimanali:

    • per dipendenti con anzianità superiore a tre anni

    P.T. di 4 giorni 32:5 = x: 4 x = 25.60 arrotondato a 26

    P.T. di 3 giorni 32:5 = x: 3 x = 19.20 " a 19

    • per nuovi assunti

    P.T. di 4 giorni 30:5 = x: 4 x = 24

    P.T. di 3 giorni 30:5 = x: 3 x = 18

    Per i part-time verticali "a mesi" rimane invariato il numero di giorni spettanti su base annua, in quanto è la procedura stessa, che esclude dalla maturazione delle ferie i mesi non lavorati.

    Interruzione fruizione ferie

    La fruizione delle ferie può essere interrotta solo nei seguenti casi:

    • tempestiva comunicazione della malattia del dipendente superiore a tre giorni debitamente certificata;

    • ricovero ospedaliero del figlio di età inferiore a 8 anni ( art. 47, comma 4 Dlgs 151/2001);

    • lutto ( limitatamente a tre giorni spettanti dal CCNL 6/7/1995 );

    Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

    Pagamento ferie residue per cessazione rapporto di lavoro

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non fruite dal dipendente entro la data di cessazione vengono monetizzate con riferimento al valore economico dell’anno di maturazione delle stesse.

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INFORTUNI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • CCNL del 6/07/1995

    art. 22 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

  • CCNL del 14/09/2000

    art. 10-bis Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

  • NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 9

    Argomento 9: "INFORTUNI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO"

    1. Infortunio (Gar 34)

     

  • Termini per la presentazione della denuncia

 

La normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad inviare, entro due (2) giorni dalla conoscenza del fatto, copia della denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

In caso di denuncia tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1550.

Le Segreterie sono pertanto invitate a procedere tempestivamente all’inserimento dell’infortunio mediante la procedura automatizzata e a darne comunicazione all’Ufficio Amministrativo.

 

1.3 Trasmissione documentazione

A decorrere dall’1.1.2001 la Questura di Modena, alla quale alla quale va inviata copia della denuncia di infortunio, entro 48 ore dall’evento, ha richiesto che sulla stessa siano riportati i seguenti dati relativi al dipendente infortunato:

Recapito telefonico

Tipo di documento di riconoscimento (carta d’identità o patente di guida)

Numero del documento

Autorità che ha rilasciato il documento

Data di rilascio

Poiché la procedura informatica non è in possesso di queste informazioni, si invitano le Segreterie ad allegare i dati di cui sopra alla documentazione medica dell’infortunio inoltrata all’Ufficio Amministrativo del Personale.

1.4 Durata massima e trattamento economico (Art. 22 CCNL 6.7.1995)

Il dipendente assente in seguito ad infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall’art. 21 del predetto contratto. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione.

Decorso il periodo massimo di conservazione del posto (36 mesi) il dipendente che, previo accertamento della competente Commissione di Verifica Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento Provinciale del Tesoro di Modena, sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni di appartenenza, può usufruire di un ulteriore periodo di assenza di 18 mesi senza alcuna retribuzione.

Il personale a tempo determinato ha diritto a percepire l’intera retribuzione fino alla scadenza del contratto.

1.5 Mancato riconoscimento infortunio

Poiché la comunicazione del mancato riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL viene inviata esclusivamente all’interessato, è necessario che il dipendente che riceve detta comunicazione ne invii copia entro il minor tempo possibile all’Ufficio sopra indicato il quale provvederà a modificare l’assenza del dipendente ed a comunicare l’intero periodo come "malattia", con i conseguenti eventuali riflessi in ordine all’applicazione dell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995.

2. Malattia professionale (Gar 86)

2.1 Termini per la presentazione della denuncia

La normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad inviare copia della denuncia all’INAIL entro cinque (5) giorni dalla conoscenza del fatto.

Il dipendente che intende avviare la pratica per il riconoscimento della malattia professionale deve presentare la documentazione (certificato medico attestante la malattia dichiarata) all’Ufficio Amministrativo del Settore Personale.

2.2 Trasmissione documentazione

Ogniqualvolta il dipendente si assenta per malattia con patologia riferibile alla malattia professionale la Segreteria interessata deve trasmettere copia della certificazione all’Ufficio Amministrativo del personale.

L’assenza del dipendente va comunicata utilizzando le solite regole della malattia "normale"

2.3 Riconoscimento della malattia professionale

Quando l’INAIL trasmette la comunicazione relativa al riconoscimento della malattia professionale, l’Ufficio Amministrativo provvede a modificare le assenze imputate a suo tempo come malattia, trasformandole in assenze per "malattia professionale", utilizzando la regola GAR 86 o il corrispondente giustificativo, a seconda della procedura utilizzata.

Tale modifica comporta particolari riflessi in ordine all’applicazione dell’art. 22 del CCNL 6.7.1995 che prevede l’intera retribuzione per il periodo massimo di 3 anni.

2.4 Ricaduta della malattia professionale

Ogniqualvolta il dipendente si assenterà per malattia con una patologia riferibile alla malattia professionale riscontrata, sarà necessario avviare la procedura di "ricaduta" di malattia professionale richiedendo la visita presso l’INAIL previa compilazione dell’apposito modello che potrà ritirare presso l’Ufficio Amministrativo del Personale .

3. Causa di servizio

3.1 Durata massima e trattamento economico (Art. 22 CCNL 6.7.1995)

Il dipendente assente in seguito a malattia dipendente da causa di servizio (riconosciuta tale dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio) ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall’art. 21 del predetto contratto. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione.

Decorso il periodo massimo di conservazione del posto (36 mesi) il dipendente che, previo accertamento della competente A.S.L. di Modena, sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni di appartenenza, può usufruire di un ulteriore periodo di assenza di 18 mesi senza alcuna retribuzione.

3.2 Assenza per malattia dovuta a causa di servizio

Il dipendente che si assenta per malattia dipendente da causa di servizio deve presentare certificazione medica dalla quale risulti chiaramente che trattasi di "patologia derivante da causa di servizio riconosciuta". La Segreteria interessata dovrà comunicare l’assenza utilizzando il codice GAR 86 o il corrispondente giustificativo, a seconda della procedura utilizzata.

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LEGGE 104/1992 – ISTITUTI VARI

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • LEGGE 104/1992
  • LEGGE 53/2000
  • D.LGS. 151/2001
  • NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 10

    Argomento 10: "LEGGE 104/1992 – ISTITUTI VARI "

    Benefici spettanti ai sensi della Legge 104/92, modificata dalla L. 53/2000 - e dal D.lgs. 151/2001:

    Per figli di età inferiore a tre anni

    I genitori, anche adottivi o affidatari di figli di età inferiore a tre anni in situazione di gravità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, non ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, possono fruire di :

    • Prolungamento del congedo parentale al 30% fino al 3° anno di età del figlio ( Status P30)

    Il congedo è fruito alternativamente tra i genitori lavoratori.

    Ha incidenza sul calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità.

    Il diritto è comunque riconosciuto anche se l’altro genitore non lavora.

    Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al genitore richiedente.

    In alternativa al predetto congedo

    • 1 o 2 ore di permesso giornaliero ( a seconda se l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore o superiore alle 6 ore ) retribuite al 100%

    Detti permessi orari, trasformati in giorni, hanno incidenza sul calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità.

    Nell’ ipotesi in cui il lavoratore fruisca di tale permesso giornaliero non matura straordinario.

    Per figli minorenni di età superiore a 3 anni

    I genitori, anche adottivi o affidatari di figli minorenni di età superiore a 3 anni in situazione di gravità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, non ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, possono fruire di :

    • 3 giorni di permesso mensile retribuiti al 100%

    ovvero

    • 18 ore al mese retribuite al 100%

    Il diritto è riconosciuto anche se l’altro genitore non lavora.

    Detti permessi sono cumulabili con il congedo parentale e congedo per malattia figlio

    I permessi possono essere ripartiti tra i genitori ( es. 2 gg. alla madre e 1gg. al padre )

    I predetti permessi hanno incidenza solo sul calcolo della tredicesima mensilità.

    Si ricorda che i permessi ad ore dovranno essere coincidenti con l’orario di lavoro.

    Per figli maggiorenni o per parenti e affini entro il 3° grado

    Per figli maggiorenni, per parenti e affini entro il 3° grado in situazione di gravità non ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, il lavoratore che presta assistenza continuativa ed esclusiva può fruire di:

    • 3 giorni di permesso mensile retribuiti al 100% ( Gar. 540)

    ovvero

    • 18 ore al mese retribuite al 100% ( Gar 544)

    I predetti permessi hanno incidenza solo sul calcolo della tredicesima mensilità.

    Si ricorda che i permessi ad ore dovranno essere coincidenti con l’orario di lavoro.

    Congedo retribuito per figli o fratelli in situazione di gravità a prescindere dall'età art. 4 bis Legge 53/2000 ( CFH )

    In alternativa ai benefici sopra riportati, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, di un soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, hanno diritto di fruire, alternativamente, di un congedo complessivo della durata massima di due anni. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori, o fratelli, non possono fruire dei benefici della L. 104/92 .

    Detto congedo è retribuito fino ad un importo massimo ( circa Euro 38.000 ) previsto dalla Legge, che viene rivalutato annualmente.

    Si ricorda che detto congedo non e' ulteriore rispetto al congedo non retribuito previsto dall'art. 4 della Legge 53/2000 ( CGM) in quanto trattasi del medesimo istituto.

    Pertanto se uno dei due genitori, o entrambi, hanno fruito di un periodo di congedo non retribuito, questo andrà decurtato dai due anni massimo spettanti complessivamente.

    Per lavoratore in situazione di gravità
    • 3 giorni di permesso mensile retribuiti al 100% ( Gar 540 )

    ovvero

    • 18 ore al mese retribuite al 100% ( Gar 544 )

    Detti permessi hanno incidenza solo sul calcolo della tredicesima mensilità.

    • 1 o 2 ore di permesso giornaliero( a seconda se l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore o superiore alle 6 ore ) retribuite al 100% / ( Gar 542 )

    Nell’ ipotesi in cui il lavoratore fruisca di tale permesso giornaliero non matura straordinario.

    I permessi giornalieri oltre che sulla tredicesima mensilità possono avere incidenza sulla maturazione delle ferie. A tale scopo, a fine mese, occorre sommare le ore fruite e trasformarle in giorni, dividendole per 7,20 o per 6 a seconda se il dipendente lavora su 5 o su 6 giorni alla settimana.

    Si precisa che se il dipendente, nel mese, fruisce esclusivamente dell’istituto della riduzione oraria giornaliera di cui alla L. 104/92 non avrà mai la decurtazione delle ferie in quanto i giorni di assenza risultano sempre inferiori a 15.

    Esempi:

    1. Un dipendente che lavora 5 giorni alla settimana ha fruito, nel mese, di 46 ore che, trasformate in giorni, equivalgono a giorni 6 ( 46 : 7,2 media oraria = 6,3 giorni). Dette assenze non hanno incidenza sul calcolo delle ferie, quindi il dipendente non avrà alcuna decurtazione.

    2. Se invece, oltre a fruire della riduzione oraria giornaliera, si avvale, nello stesso mese, di altri istituti che incidono sulle ferie ( esempio congedo per gravi motivi) e cioè:

    richiede dal 1° al 13 di ottobre un congedo per gravi motivi = 13 gg e dal 14 al 31 di ottobre fruisce della riduzione oraria giornaliera L. 104/92 per un totale di 28 ore corrispondenti a 4 giorni ( 28:7,2 = 3,89 arrotondato 4 giorni per eccesso). In questo caso poiché i giorni di assenza risultano pari a 17 al dipendente andrà decurtato un rateo di ferie.

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ORARIO DI LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • CCNL del 6/7/1995

    Art. 17 Orario di lavoro

  • REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

    Art. 6 Orario di lavoro

  • NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 11

    Argomento 11: "ORARIO DI LAVORO"

    L’orario di lavoro dei dipendenti è regolamentato nelle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché negli appositi accordi decentrati stipulati dall’Amministrazione comunale con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

    Personale del comparto

    Il rispetto dell’orario di lavoro e’ un dovere primario di ogni dipendente e pertanto la violazione di tale dovere e’ passibile di sanzione disciplinare.

    Durante l'orario di lavoro il Dirigente puo' accordare ai propri dipendenti un permesso giornaliero non superiore a 10 minuti per esigenze di carattere personale (es.: colazione) fissando l'arco orario entro il quale potra' essere fruito in relazione alle esigenze organizzative delle singole strutture. In ogni caso bisogna sempre "strisciare" il badge (digitando, sia in entrata che in uscita, il codice 25) oppure, per chi non ancora non lo utilizza, marcare sul retro del cartellino cartaceo, anche ai fini della ricostruzione dei fatti nell’ipotesi, eventuale, di infortunio avvenuto durante tale pausa.

    I Dirigenti Responsabili di Settore possono predisporre eventuali e temporanee modifiche all’orario di lavoro dei dipendenti sia per esigenze di servizio che per accogliere istanze personali degli stessi debitamente motivate, purché la variazione non pregiudichi il servizio al pubblico modificando l’orario di apertura e chiusura degli uffici.

    Copia dell'autorizzazione della modifica all'orario di lavoro dovrà essere inviata, per conoscenza, al Dirigente Responsabile del Settore Personale, almeno 15 giorni prima dell'inizio.

    Il conteggio dell’orario è effettuato al minuto.

    A tutela della salute dei lavoratori deve essere eseguita una pausa di mezz’ora ogni qualvolta l’orario di lavoro superi le sei ore.

    Allo stesso modo, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 11 ore ogni 24 ore, eccezionalmente ridotte ad 8 ore in casi particolari da valutarsi volta per volta, a cura del dirigente di riferimento.

    Le prestazioni straordinarie devono sempre essere autorizzate.

    Non possono essere considerate prestazioni straordinarie, se non debitamente autorizzate, le prestazioni effettuate prima del normale orario di servizio iniziale mattutino, salvo richiesta del dirigente per esigenze di servizio.

    E' data la possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrata del rientro pomeridiano fino a mezz'ora, con conseguente anticipo/posticipo di quello di uscita, purché non vi sia incidenza sugli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi.

    ( rif. circolare 99418/2002 interpretazione autentica punto h) dell'accordo 4/2002 ).

    La competenza del controllo del rispetto dell'orario di lavoro e delle attivita' del personale spetta ai Dirigenti.

    Posizioni Organizzative

    Per i titolari di posizione organizzativa sono valide le disposizioni sopra riportate per il personale del comparto con le seguenti eccezioni:

    • Devono essere garantire le 36 ore settimanali; le prestazioni eccedenti non sono riconosciute come prestazioni straordinarie e non danno quindi diritto alla fruizione di recupero orario.

    • I giorni di assenza dal servizio devono essere sempre coperti mediante fruizione di istituto giustificativo di assenza ( ferie, malattia, ecc. ).

    • Nel caso eccezionale in cui il titolare di posizione organizzativa, per motivate esigenze non abbia effettuato le 36 ore settimanali, potrà compensare il debito orario con le ore eccedenti prestate nell'arco del mese, solo a condizione che nella stessa settimana in cui si è verificata la minore prestazione lavorativa, il dipendente non abbia effettuato giornate di assenza.

       

    Lavoro notturno

    Il CCNL del 14/9/2000 ha individuato, come orario di lavoro notturno per il personale dipendente degli Enti Locali, quello compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo.

    Nell'arco delle ore sopra indicate è assolutamente vietato adibire al lavoro le donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

    Possono prestare orario notturno, ma non sono obbligati, i seguenti soggetti:

    • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore tre anni, o, in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa;

    • la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

    • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92, e successive modificazioni.

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PART-TIME

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • CCNL del 14/09/2000

    art. 4 Rapporto di lavoro a tempo parziale

    art. 5 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

    art. 6 Trattamento Economico

  • REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
  • ALLEGATO 2: Regolamento relativo al personale a tempo indeterminato in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale

  • NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 12

    Argomento 12: "PART-TIME"

    Ferie e part-time verticale

    Esempio
     

    di calcolo per part-time verticale in caso di Servizio con articolazione su 6 giorni settimanali:

    per dipendenti con anzianità superiore a tre anni

    P.T. di 4 giorni 36:6 = x: 4 x = 24

    P.T. di 3 giorni 36:6 = x: 3 x = 18

    per nuovi assunti:

    P.T. di 4 giorni 34:6 = x: 4 x = 22,67 arrotondato a 23

    P.T. di 3 giorni 34:6 = x: 3 x = 17

    Esempio
     

    di calcolo per part-time verticale in caso di Servizio con articolazione su 5 giorni settimanali:

    per dipendenti con anzianità superiore a tre anni:

    P.T. di 4 giorni 32:5 = x: 4 x = 25.60 arrotondato a 26

    P.T. di 3 giorni 32:5 = x: 3 x = 19.20 " " a 19

    per nuovi assunti:

    P.T. di 4 giorni 30:5 = x: 4 x = 24

    P.T. di 3 giorni 30:5 = x: 3 x = 18

    Si ricorda che per consentire alla procedura informatizzata il ricalcolo automatico delle ferie maturate, la Regola GAR 664 deve essere sempre inserita con la data del primo giorno della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e con il corrispondente numero di giorni di ferie spettanti per intero su base annua.

    Esempio: part-time verticale su 4 gg. settimanali, inizio 1° luglio 04

    si inserisce regola GAR 664 con data 01/07/2004 e n° gg. ferie 26

    Fanno eccezione i part-time verticali a mesi, per questi rimane invariato il numero di giorni di ferie spettanti su base annua, in quanto è la procedura stessa che esclude dalla maturazione delle ferie i mesi non lavorati.

    Permessi

    In caso di part-time i permessi orari devono essere ricalcolati sulla base dell’effettiva prestazione oraria.

    I permessi giornalieri sono proporzionati alla prestazione lavorativa solo in caso di part-time verticale o di part-time misto con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. I giorni di permesso per lutto e per matrimonio, da fruirsi continuativamente perché legati all’evento, non vanno mai riproporzionati.

    Part-Time e reperibilità

    I dipendenti part-time sono esonerati dal servizio di reperibilità come stabilito dal "Regolamento in merito al servizio di pronta reperibilità" adottato con determinazione dirigenziale n° 600 del 28/04/03.

    Part-time e altra attività

    Ai sensi della legge 53/2000 art.4 comma 2. per fruire del congedo non retribuito non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa (CGM), "il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa".

    Part-time e ore di lavoro aggiuntivo e straordinario

    Si rinvia al Titolo II argomento 9.

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PERMESSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 53/2000
  • CCNL 06/07/1995
    Art. 19 Permessi retribuiti
    Art. 20 Permessi brevi
  • CCNL 14/09/2000
    Art. 18 Congedi per eventi e cause particolari
    Art. 21Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
  • NUOVA CIRCOLARE RIEPILOGATIVA PG 1027/05 argomento 13

    Argomento 13: "PERMESSI"

    PERMESSI RETRIBUITI
    • Per grave infermità (P83)

    3 giorni lavorativi annuali di permesso per grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado ( genitori, figli, nonni e nipoti come figli dei figli, fratelli e sorelle ) o del convivente, debitamente certificata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria in caso di ricovero, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 278/2000, attuativa della legge 53/2000.

    A tal riguardo si precisa che, anche al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei dipendenti e dei loro famigliari, saranno accettati, come documentazione idonea alla concessione di detti permessi, esclusivamente i certificati riportanti la dicitura "affetto da grave infermità" o "per gravi motivi di salute" o "necessita di assistenza continuativa", senza alcuna indicazione della patologia.

    • Per lutto (Gar 19)

    3 giorni consecutivi per evento in caso di lutto relativo al coniuge, parente entro il 2° grado ( genitori, figli, nonni e nipoti come figli dei figli, fratelli e sorelle), affine entro il 1° grado ( suoceri, nuore e generi) o convivente. La stabile convivenza deve essere auto certificata dal lavoratore. I tre giorni non hanno una decorrenza immediatamente successiva alla data dell’evento, ma possono essere fruiti entro 7 giorni dall’evento. Nelle tre giornate consecutive vanno ricomprese anche eventuali festività. Il permesso per lutto, può, su richiesta del dipendente, interrompere le ferie in godimento.

    • Per concorsi e/o esami (Gar 25)

    8 giorni all’anno per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.

    • Per matrimonio ( Gar 23)

    15 giorni consecutivi in occasione di ogni matrimonio che abbia effetti civili.

    Questo congedo è strettamente legato all'evento. La data di inizio del congedo può essere posticipata al Lunedì quando il matrimonio avviene di Domenica o di Sabato non lavorativo.

    • Per motivi personali o familiari (Gar 85)

    18 ORE annuali di permesso retribuito per motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita figli. (Questo ore sostituiscono i 3 gg. previsti dal CCNL 6/7/95 - art. 19 dal 1° gennaio 2001) .

    Dette ore sono proporzionate in caso di assunzione in corso d'anno.

    • Per visite specialistiche ( Gar 85)

    Per le visite specialistiche i dipendenti del Comune di Modena possono fruire delle ore per motivi personali e familiari presentando alla segreteria la certificazione medica attestante la data e l’orario di effettuazione della visita che dovra’ essere coincidente con l’orario di lavoro.

    • Permessi per dipendenti in particolari situazioni pscico-fisiche ( Gar44)

    Al fine di favorire la riabilitazione di dipendenti affetti da alcolismo o tossicodipendenza, il contratto prevede la possibilità di concedere permessi orari giornalieri retribuiti per la durata del progetto terapeutico.

    • Donazione sangue (Gar52)

    Il giorno coincidente con quello del prelievo.

    • Giudice Popolare ( Gar 47 gg - Gar 48 hh)

    L'ufficio del giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

    Pertanto, durante tale assenze ( che vanno sempre e comunque debitamente documentate ) al dipendente spetta la normale retribuzione.

    • Testimonianza ( Gar 22 gg - Gar 80 hh)

    I permessi per testimonianza, limitatamente ai giorni dell'udienza, devono essere sempre concessi in presenza di causa penale. Nelle cause civili o comunque non penali possono essere concessi solo quando il dipendente presta la testimonianza in rappresentanza dell’Amministrazione o per fatti inerenti l’ufficio.

    Note generali

    I permessi retribuiti sopra citati non possono essere sospesi in caso di insorgenza di malattia.

    PERMESSI NON RETRIBUITI
    • Permessi brevi

    Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.

    Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

    Le Segreterie dovranno verificare l’utilizzo dei predetti permessi e periodicamente controllare che venga effettuato il relativo recupero. In prossimità del raggiungimento delle 36 ore di permesso senza che sia stato effettuato il relativo recupero, occorre che venga avvisato il dipendente.

    Entro la fine dell’anno, le Segreterie dovranno sistemare la situazione procedendo al recupero, previa comunicazione al dipendente stesso.

    Il recupero avviene indicando il numero delle ore da trattenere al dipendente nella mappa Desy-Gar con Regola n. 548. Dovrà essere indicato il totale delle ore non recuperate, anche con eventuali frazioni, in centesimi.

    • Permessi per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario ( AGO)

    Il dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico.

    I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

    Questi permessi essendo inseriti in procedura come "STATUS" sono di competenza dell’ufficio Amministrativo del Settore Personale, pertanto le Segreterie dovranno darne immediata comunicazione al predetto ufficio.

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11/04/2011 ultimo aggiornamento