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Mobbing – “to mob” – attaccare, assalire
tumultuosamente….
Con l’approvazione della
risoluzione del Parlamento Europeo del 20.09.2001, le parti sociali hanno preso
atto che anche nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo il fenomeno del
mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica nei confronti dei
dipendenti.
Il CCNL 22.01.04 all’art.8
, prevedeva l’istituzione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
contratto stesso, di uno specifico comitato paritetico per il mobbing presso
ciascuna sede di lavoro, con i seguenti compiti:
-
raccolta dei
dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in
relazione alle materie di propria competenza;
-
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento
alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza amorale;
-
formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
interessato;
-
formulare
proposte per al definizione di codici di condotta.
A quanto risulta in
pochissimi Enti si è provveduto a dare applicazione a quanto previsto, nel caso
in cui riteniate non procrastinabile l’istituzione del comitato, occorre
sollecitare le Amministrazioni e le altre componenti sindacali sollecitando
l’applicazione di quanto previsto dalla normativa sopra citata. Chi crede di
essere colpito da questa condotta puo’ rivolgersi alle OOSS, se vuole procedere
per via stragiudiziale, o costituendosi parte civile intentando causa al datore
di lavoro per ottenere il risarcimento del danno morale, patrimoniale e
biologico. Occorre, purtroppo, precisare che nelle aule di giustizia italiane, a
tutt’oggi, non si puo’ dire che il mobbing abbia avuto grande fortuna. Le
difficoltà che nascono in giudizio sono rappresentate dalla complessità della
prova, trattandosi di materia estremamente elaborata e di difficilmente
provabile. Nel caso in cui si renda necessario percorrere questa strada, occorre
tenere presente che vi sono alcuni elementi da non sottovalutare: vi sono
parametri elaborati da Harald Ege (2002) per il riconoscimento e la valutazione
del danno del mobbing, come ad esempio che le azioni ostili devono accadere
almeno quattro volte al mese, il mobbing non è una singola azione ostile, ma
sono necessarie ripetute azioni attive,inoltre il conflitto deve essere in
corso da almeno sei mesi e, ovviamente, supportato da elementi oggettivi e/o
prove testimoniali. Purtroppo, tale azione è rivolta anche agli appartenenti
alla Polizia Locale, non sono rari i casi in cui l’Amministratore o il
Comandante di turno hanno preso di mira alcuni colleghi, il Sulpm ha infatti
intrapreso già alcune cause per tutelare i lavoratori stessi. Non è poi frutto
di casualità che le vittime del mobbing siano, nella maggior parte delle
circostanze, individui professionalmente validi ed efficaci, moralmente integri,
per nulla propensi al compromesso e, magari, con una serena posizione
economico-familiare.
Segreteria
provinciale via morane 215 modena - tel/fax 059395097 - modena@sulpm.net
Presentiamo una raccolta di pareri e sentenze
sul "mobbing".
L' opera è a cura della dottoressa Simonetta Delle Donne.
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PROVA IN GENERE (MAT. CIV.) - Onere
della prova
Trib. Napoli 4 gennaio 2005 |
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Il c.d.
mobbing richiede la sussistenza di una pluralità di
azioni, frequenti e sistematiche, poste in essere dal datore o dai
colleghi di lavoro caratterizzate da una finalità persecutoria nei
confronti del dipendente; sul piano propriamente processuale, in
coerente applicazione dei principi generali in tema di distribuzione
degli oneri probatori (
art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore provare le singole
condotte, attive o anche solo omissive, poste in essere con intento
persecutorio nei suoi confronti e quindi il nesso di causalità tra i
predetti comportamenti ed il danno del quale si chiede ristoro.
Trib. Napoli 04-01-2005
A.A. c. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE e altri
FONTI
Massima redazionale, 2005 |
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COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. -
Giurisdizione - del giudice ordinario e del giudice amministrativo
Cass. civ. sez. un. 4 maggio 2004, n. 8438 |
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In tema di azione promossa da un
dipendente nei confronti del suo datore di lavoro pubblico per il
risarcimento del danno all'integrità psicofisica derivante da condotte
antigiuridiche configuranti la fattispecie del
mobbing, il riparto di
giurisdizione è strettamente subordinato all'accertamento della natura
giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto,
se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - allorché la
controversia abbia per oggetto una questione relativa a un periodo del
rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998 -mentre, se trattasi di
azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice
ordinario. Al fine di tale accertamento, deve ritenersi proposta
l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non
emerga una precisa scelta del danneggiato, mentre si può ritenere
proposta l'azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di
risarcimento del danno sia espressamente fondata sull'inosservanza, da
parte del datore di lavoro, di una puntuale obbligazione contrattuale.
Cass. civ. sez. un. 04-05-2004, n. 8438
Canevari
FONTI
Guida al Diritto, 2004, 21, 76 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Cass. civ. sez. un. 4 maggio 2004, n. 8438 |
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Qualora il lavoratore agisca per il
risarcimento del danno da mobbing
denunciando la violazione di specifici obblighi contrattuali derivanti
dal rapporto di lavoro (nella specie mutamento di mansioni,
trasferimento, assegnazione a locale insalubre, privazione dei riposi
ecc.) deve ritenersi proposta un'azione per responsabilità contrattuale
in quanto la tutela invocata attiene a diritti soggettivi derivanti
direttamente dal rapporto di lavoro, indipendentemente dalla natura dei
danni subiti.
Cass. civ. sez. un. 04-05-2004, n. 8438
Canevari
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 339 |
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IMPIEGO PUBBLICO - Competenza e
giurisdizione - in genere
Cass. civ. sez. un. 4 maggio 2004, n. 8438 |
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Ai fini del riparto di giurisdizione
rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico
dipendente nei confronti dell'amministrazione, che non sia assoggettata
alla nuova disciplina introdotta dal
D.Lgs. n. 80 del 1998, assume valore determinante
l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in
concreto proposta, in quanto, se si tratta di azione contrattuale, la
cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, mentre, se si tratta di azione
extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
(Nella specie, relativa ad azione risarcitoria fondata sull'esistenza di
comportamenti vessatori posti in essere dalla P.A. e configuranti -
secondo il pubblico dipendente - un'ipotesi di
mobbing, la S.C. ha dichiarato la
giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che gli atti
asseritamente lesivi - tutti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno
1998 - si riferivano a violazioni di specifici obblighi contrattuali
derivanti dal rapporto di pubblico impiego).
Cass. civ. sez. un. 04-05-2004, n. 8438
Canevari
FONTI
Mass. Giur. Lav., 2004, 554 nota di MANNACIO
Foro Amm. CDS, 2004, 1311
Resp. civ., 2004, 220 nota di CES |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 26 aprile 2004 |
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Con l'espressione "mobbing"
si intende una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal
datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno
al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotto con frequenza
ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente
apprezzabile e valutabile.
Trib. Milano 26-04-2004
Tannini c. Viatris s.p.a.
FONTI
Lavoro nella Giur., 2004, 1308 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 26 aprile 2004 |
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Non è sufficiente ad integrare la
fattispecie del "mobbing"
l'allegazione e la prova - il relativo onere incombe sul lavoratore - di
fatti che denotano esclusivamente la sussistenza di divergenze di vedute
tra il lavoratore ed il suo superiore gerarchico.
Trib. Milano 26-04-2004
Tannini c. Viatris s.p.a.
FONTI |
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LAVORO (RAPPORTO) - Lavoro - subordinato
in genere
App. Bologna sez. lav. 29 marzo 2004 |
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Il lavoratore che denunci un fenomeno di
mobbing non può limitarsi a
fornire la prova dell'esistenza dei singoli episodi di persecuzione ma
deve dimostrare anche la finalità unitaria delle singole azioni poste in
essere dal datore di lavoro allo scopo di ottenerne le dimissioni nonché
l'esistenza di un intento persecutorio e le ragioni alla base di tale
comportamento datoriale.
App. Bologna sez. lav. 29-03-2004
KK s.p.a. c. XX
FONTI
Sito Giuraemilia.it, 2004 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Modena 18 febbraio 2004 |
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I connotati istituzionali del
mobbing escludono di poter
procedere disciplinarmente per violazione dei doveri di fedeltà e
collaborazione nei confronti del lavoratore che si sia limitato a
denunciare alla sola dirigenza dell'impresa comportamenti mobbizzanti ai
propri danni non supportati dalle indagini introaziendali, in quanto la
fattispecie mobbing
presuppone strutturalmente il comportamento di denuncia.
Trib. Modena 18-02-2004
FONTI
Lavoro nella Giur., 2004, 685 nota di MARINELLI |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Campobasso 16 gennaio 2004 |
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In ipotesi di
mobbing, concretizzatosi nel
protratto demansionamento del lavoratore e in comportamenti lesivi della
sua persona, il datore di lavoro risponde dei danni per violazione
dell'art. 2087 c.c.
Trib. Campobasso 16-01-2004
Pesce c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 107 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Campobasso 16 gennaio 2004 |
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Il mobbing
che abbia inciso sulla salute psichica del lavoratore provoca un danno
biologico da liquidarsi in via equitativa.
Trib. Campobasso 16-01-2004
Pesce c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 107 |
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DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. - Danno -
biologico
T.A.R. Veneto sez. I 8 gennaio 2004, n. 2 |
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Ai sensi dell'art. 68, D.lg. 7 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80,
restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi
4 e 5, D.lg. n. 80, cit. (tra le quali quelle relative al personale
militare e della polizia di Stato), comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi; pertanto, rientra nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno
professionale e biologico da mobbing.
(Nella specie, si trattava di un maresciallo capo del corpo della
guardia di finanza).
T.A.R. Veneto sez. I 08-01-2004, n. 2
FONTI
Ragiusan, 2004, 243-244, 195 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359 |
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È costituzionalmente illegittima la legge
della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e
contrastare il fenomeno del mobbing
nei luoghi di lavoro).
Corte cost. 19-12-2003, n. 359
Presidente Consiglio dei Ministri
FONTI
Lavoro nella Giur., 2004, 353 nota di NUNIN |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359 |
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Deve ritenersi precluso alle Regioni la
possibilità di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente,
con norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali.
La legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, contenendo nell'art.
2 una definizione generale del fenomeno "mobbing"
che costituisce il fondamento di tutte le altre singole disposizioni, è
evidentemente viziata da illegittimità costituzionale. Siffatta
illegittimità si riverbera, dalla citata norma definitoria, sull'intero
testo legislativo.
Corte cost. 19-12-2003, n. 359
Presidente Consiglio dei Ministri
FONTI
Massima redazionale, 2004 |
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REGIONE - Competenza della Regione, in
genere
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359 |
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La questione di legittimità costituzionale
della legge della regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, sollevata in
riferimento all'art. 117, comma 2, lett. 1) e g), co. 3, è fondata in
quanto tale legge, disciplinando la materia del
mobbing, eccede le competenze
della legislazione regionale.
Corte cost. 19-12-2003, n. 359
Presidente Consiglio dei Ministri
FONTI
Mass. Giur. Lav., 2004, 297 nota di LANOTTE |
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REGIONE - Competenza della Regione, in
genere
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359 |
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È incostituzionale, per violazione della
competenza statale esclusiva in tema di ordinamento civile [art. 117,
comma 2, lett. l), Cost.] e per violazione dei principi della
legislazione statale in materia sanitaria (
art. 117, comma 3, Cost., l'intera L. reg. Lazio 11 luglio
2002, n. 16, che disciplina il fenomeno del
mobbing sul lavoro, posto che a)
fornisce autonomamente la descrizione giuridica del fenomeno (così
incidendo anche sulle definizioni emergenti in sede comunitaria); b)
detta procedure per far valere la responsabilità per i danni subiti; e)
dà facoltà ai cd. centri anti-mobbing
di diagnosticare i disturbi ed avviare il lavoratore ai servizi sanitari
specialistici, e quindi, la detta legge, in definitiva, muove
dall'erroneo presupposto che, di fronte all'assenza di una specifica
disciplina nazionale di un fenomeno emergente nella vita sociale, le
Regioni abbiano, seppure in via provvisoria, poteri illimitati di
legiferare.
Corte cost. 19-12-2003, n. 359
Presidente Consiglio dei Ministri
FONTI
Ragiusan, 2004, 239/240, 270 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359 |
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È incostituzionale la L. reg. Lazio 11
luglio 2002 n. 16 la quale contiene una definizione generale ed una
disciplina del fenomeno mobbing.
Corte cost. 19-12-2003, n. 359
Presidente Consiglio dei Ministri
FONTI
Foro It., 2004, 1, 1694
Foro It., 2004, 1, 2320 nota di COSIO |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359 |
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Il termine
mobbing designa, in campo etologico e sociologico, un
fenomeno articolato consistente in una serie di atti e comportamenti
vessatori, di tipo commissivo od omissivo - magari in sé leciti o da
soli giuridicamente insignificanti, ma elementi rilevanti in una ottica
complessiva - protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un
lavoratore, destinatario e vittima, da parte dei componenti del gruppo
di lavoro in cui egli è inserito o del suo capo, caratterizzati da un
intento di persecuzione ed emarginazione. Posto che, allo stato delle
attuali esperienze, il fenomeno del
mobbing provoca l'insorgere nel destinatario di disturbi
eventualmente anche a sfondo psicotico, ovvero reazioni alle
persecuzioni ed emarginazioni a carattere perfino illecito che possono
condurre alle dimissioni o al licenziamento, un'ipotizzabile
regolamentazione in materia può riguardare un triplice oggetto la
prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del
fenomeno, le misure di sostegno psicologico della vittima e, se del
caso, le procedure di accesso alle necessarie terapie sanitarie, il
regime delle condotte poste in essere per reazione dalla stessa vittima.
Premesso che, in carenza di specifica normativa statale, la
giurisprudenza prevalente riconduce le fattispecie di
mobbing entro la previsione
dell'art. 2087, cod.civ., concernente le misure che, a pena
di responsabilità, l'imprenditore deve adottare a tutela dell'integrità
fisica e morale del prestatore, la materia riguardata dal fenomeno,
valutato nella sua complessità anche alla luce degli atti normativi
interni e comunitari, è riconducibile, sotto il profilo della
regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, all'ordinamento civile
di cui all'art. 117, comma 2, lett. l),
Cost., nonché, comunque, all'esigenza di salvaguardia della
dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore, a mente degli
artt. 2 e 3, Cost., mentre, per gli aspetti incidenti sulla
salute fisio-psichica del lavoratore, rientra, ai sensi dell'art. 117,
comma 3, nella tutela e sicurezza del lavoro ed in quella della salute,
cui la prima tutela si collega.
Corte cost. 19-12-2003, n. 359
Presidente Consiglio dei Ministri
FONTI
Ragiusan, 2004, 239/240, 269 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Catania 3 dicembre 2003 |
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In caso di illegittimo licenziamento del
lavoratore, il danno biologico non è "in re ipsa", ma presuppone un atto
arbitrario e discriminatorio del datore di lavoro costituente "mobbing",
sempre che tale atto abbia effettivamente danneggiato la salute psichica
e/o fisica del lavoratore.
Trib. Catania 03-12-2003
FONTI
Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 104 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 31 luglio 2003 |
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Il mobbing
si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di
persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il c.d.
mobbing orizzontale, e/o dal
datore di lavoro e dai superiori gerarchia, il c.d.
mobbing verticale, nei confronti
di un dipendente, individuato come vittima, atti e comportamenti
intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell'ambiente di
lavoro, e spesso finalizzati ad ottenerne l'estromissione. Elemento
essenziale, dunque, per definire come esistente un comportamento di
mobbing è che la vessazione
psicologica sia attuata in modo sistematico, ripetuto per un
apprezzabile periodo temporale, così da far assumere significatività
oggettiva a tali atti, tipici dell'imprenditore o meno, e permettendo di
distinguerli dall'indeterminatezza dei rapporti interpersonali ed in
particolare dal conflitto puro e semplice.
Trib. Milano 31-07-2003
Y. c. Azienda Ospedaliera G. S. di Garbagnate
FONTI
Lavoro nella Giur., 2004, 402 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Tempio Pausania 10 luglio 2003 |
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Alla stregua dell'art. 2087 del codice
civile il comune, quale datore di lavoro, è obbligato a tutelare la
personalità morale dei prestatori di lavoro con conseguente
responsabilità contrattuale per il pregiudizio derivante dall'attività
persecutoria posta in essere dal sindaco nei confronti di un dipendente
comunale. L'art. 2087 del c.c. infatti ben si attaglia alle fattispecie
di mobbing, poiché,
trasferendo in ambito contrattuale il più generale principio del neminem
laedere, inverte l'onere della prova, così che grava sul datore l'onere
di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità
psico-fisica del lavoratore, mentre grava su quest'ultimo il solo onere
di provare la lesione dell'integrità psico-fisica ed il nesso di
causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione
lavorativa. L'eventuale predisposizione caratteriale del soggetto
mobbizzato, che contribuisca ad amplificare gli effetti del
mobbing, non fa inoltre venir meno il dovere, in capo al
soggetto mobbizzante, di risarcire il danno biologico nella sua
interezza in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica
di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di
comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed
una concausa naturale non imputabile.
Trib. Tempio Pausania 10-07-2003
F.A.N. c. Comune di Loiri Porto San Paolo
FONTI
Risorse umane, 2003, 761 nota di ZAMPIERI |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Tempio Pausania 10 luglio 2003 |
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La nozione di "mobbing",
che trae origine dall'elaborazione della sociologia e psicologia del
lavoro, va intesa quale forma di comunicazione ostile ed immorale
diretta in maniera sistematica da uno o più individui (mobber o gruppo
di mobber) verso un altro individuo (mobbizzato) che si viene a trovare
in una posizione di mancata difesa; ovvero, costituisce "mobbing"
un processo di comunicazioni e di azioni conflittuali tra colleghi o tra
superiori in cui la persona attaccata e messa in una posizione di
debolezza e mancanza di difese, aggredita direttamente e indirettamente,
da una o più persone con aggressioni sistematiche, frequenti e protratte
nel tempo il cui fine consiste nell'estromissione, reale o virtuale,
della vittima dal luogo di lavoro.
Trib. Tempio Pausania 10-07-2003
F.A.N. c. Comune di Loiri Porto S. Paolo
FONTI
Riv. Giur. Sarda, 2004, 143 nota di CICERO |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Tempio Pausania 10 luglio 2003 |
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Nel caso di una condotta dannosa di "mobbing"
posta in essere nei confronti del lavoratore, l'onere probatorio a
carico di questi è limitato alla prova del nesso di causalità tra gli
eventi dannosi e l'espletamento della prestazione lavorativa. In questo
caso, se il datore non dimostra di aver ottemperato all'obbligo di
protezione dell'integrità psico-fìsica del lavoratore, sussistono i
presupposti di legge per riconoscere al lavoratore la tutela
dell'art. 2087 c.c..
Trib. Tempio Pausania 10-07-2003
F.A.N. c. Comune di Loiri Porto S. Paolo
FONTI
Riv. Giur. Sarda, 2004, 143 nota di CICERO1 |
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IMPIEGO PUBBLICO - Competenza e
giurisdizione - in genere
T.A.R. Liguria Sez.I 12 marzo 2003, n. 302 |
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La controversia, instaurata da un pubblico
impiegato, diretta ad ottenere dalla pubblica amministrazione il
risarcimento del danno all'integrità psico-fisica, a causa di
mobbing, derivante dalla
situazione di disagio e dal comportamento presunto di colleghi, non
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in
quando la lesione contestata non deriva da violazione del rapporto
contrattuale, ossia l'azione proposta non si basa su un inadempimento
specifico dell'amministrazione.
T.A.R. Liguria Sez.I 12-03-2003, n. 302
Marcellusi c. Ministero difesa
FONTI
Massima redazionale, 2003 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 28 febbraio 2003 |
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Si è in presenza di un comportamento
qualificabile come mobbing
quando le vessazioni psicologiche inflitte alla vittima nell'ambiente di
lavoro siano idonee a ledere i beni della persona (quali la salute e la
dignità umana) e siano attuate in modo duraturo e reiterato; costituisce
mobbing la sottoposizione
di una lavoratrice per vari mesi a controlli esasperati della sua
attività di lavoro, a una serie di contestazioni e sanzioni disciplinari
conseguenti a episodi di inesistente o scarsissima rilevanza
disciplinare, nonché a frequenti aggressioni verbali consumate di fronte
a terzi.
Trib. Milano 28-02-2003
Diana c. IVM Srl
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 655 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 28 febbraio 2003 |
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In ipotesi di
mobbing, stante la natura anche
contrattuale dell'illecito, grava sul datore di lavoro l'onere di
provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità
psicofisica e della dignità del lavoratore, mentre grava sul lavoratore
l'onere di provare sia la lesione sia il nesso di causalità tra l'evento
dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.
Trib. Milano 28-02-2003
Diana c. IVM Srl
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 655 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. S. Maria Capua Vetere (Decr.) 28 febbraio 2003 |
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In ipotesi di
mobbing, ai fini del
raggiungimento della prova del nesso di causalità tra la patologia del
lavoratore e le condizioni dell'ambiente di lavoro è sufficiente che
l'evento consegua dalla causa in termini di alta probabilità.
Trib. S. Maria Capua Vetere (Decr.)
28-02-2003
Ric. Consorzio GeoEco s.p.a.
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 655 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 28 febbraio 2003 |
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Una lettura costituzionalmente orientata
del sistema di responsabilità civile alla luce degli artt. 2 e 29 Cost.,
consente di individuare in ipotesi di
mobbing un autonomo spazio per il danno non patrimoniale
inteso come danno esistenziale che si aggiunge al danno biologico in
senso stretto ove provato, ovvero costituisce da solo l'ambito
riparatorio, qualora a carico della vittima non sia ravvisabile
l'insorgenza di una psicopatologia apprezzabile sotto il profilo
clinico, ma solo una lesione della dignità personale.
Trib. Milano 28-02-2003
Diana c. IVM Srl
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 656 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Como 22 febbraio 2003 |
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Il "mobbing",
ovvero quella situazione di disagio provocata al lavoratore
dall'ambiente di alvoro, si compone di un elemento oggettivo,
consistente in ripetuti soprusi posti in essere da parte dei superiori
e, in particolare, in pratiche . di per sé legittime sebbene biasimevoli
- dirette a danneggiare il lavoratore e a determinare l'isolamento
all'interno del contesto lavorativo, e di un elemento psicologico a sua
volta consistente, oltre che nel dolo generico - animus nocendi -, anche
nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di
emarginarlo dal gruppo e allontanarlo dall'impresa. Incombe sull'attore
l'onere di provare la realizzazione dei comportamenti mobbizzanti, la
ricorrenza del dolo e l'effettività del danno, nonché il relativo nesso
causale.
Trib. Como 22-02-2003
Bongiorno c. Minonzio e altri
FONTI
Mass. Giur. Lav., 2003, 328 nota di BERETTA |
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LAVORO (RAPPORTO) - Categoria,
qualifica, mansioni - (mutamento di mansioni)
Trib. Pinerolo sez. lav. 6 febbraio 2003 |
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È risarcibile il danno esistenziale patito
dal lavoratore quale conseguenza del demansionamento e di comportamenti
qualifica bili come mobbing,
posti m essere dal datore di lavoro.
Trib. Pinerolo sez. lav. 06-02-2003
Candelo c. I.N.P.S.
FONTI
Giur. It., 2003, 2295 nota di VIGLIONE |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Torino 28 gennaio 2003 |
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I caratteri identificativi del fenomeno
mobbing - quali concordemente
individuati nei vari ambiti in cui ci si è occupati del fenomeno - sono
rappresentati da una serie ripetuta e coerente di atti e comportamenti
materiali che trovano una ratio unificatrice nell'intento di isolare, di
emarginare, e fors'anche di espellere, la vittima dall'ambiente di
lavoro. Si tratta, quindi, di un processo, o meglio di una escalation,
di azioni mirate in senso univoco verso un obiettivo predeterminato. Il
quadro complessivo emerso dalle risultanze istruttorie non consente di
affermare la sussistenza di una situazione di
mobbing nei confronti della
lavoratrice ricorrente.
Trib. Torino 28-01-2003
Palchetti c. Azimut s.p.a.
FONTI
Giur. piemontese, 2003, 92 |
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SANITÀ E SANITARI - Cosmetici e
detersivi
Cass. pen. sez. III 19 novembre 2002, n. 2427 |
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Il termine
mobbing designa, in campo etologico e sociologico, un
fenomeno articolato consistente in una serie di atti e comportamenti
vessatori, di tipo commissivo od omissivo - magari in sé leciti o da
soli giuridicamente insignificanti, ma elementi rilevanti in una ottica
complessiva - protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un
lavoratore, destinatario e vittima, da parte dei componenti del gruppo
di lavoro in cui egli è inserito o del suo capo, caratterizzati da un
intento di persecuzione ed emarginazione. Posto che, allo stato delle
attuali esperienze, il fenomeno del
mobbing provoca l'insorgere nel destinatario di disturbi
eventualmente anche a sfondo psicotico, ovvero reazioni alle
persecuzioni ed emarginazioni a carattere perfino illecito che possono
condurre alle dimissioni o al licenziamento, un'ipotizzabile
regolamentazione in materia può riguardare un triplice oggetto: la
prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del
fenomeno, le misure di sostegno psicologico della vittima e, se del
caso, le procedure di accesso alle necessarie terapie sanitarie, il
regime delle condotte poste in essere per reazione dalla stessa vittima.
Premesso che, in carenza di specifica normativa statale, la
giurisprudenza prevalente riconduce le fattispecie di
mobbing entro la previsione
dell'art. 2087, c.c., concernente le misure che, a pena di
responsabilità, l'imprenditore deve adottare a tutela dell'integrità
fisica e morale del prestatore, la materia riguardata dal fenomeno,
valutato nella sua complessità anche alla luce degli atti normativi
interni e comunitari, è riconducibile, sotto il profilo della
regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, all'ordinamento civile
di cui all'art. 117, comma 2, lett. l),
Cost., nonché, comunque, all'esigenza di salvaguardia della
dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore, a mente degli
artt. 2 e 3, Cost., mentre, per gli aspetti incidenti sulla
salute fisio-psichica del lavoratore, rientra, ai sensi dell'art. 117,
comma 3, nella tutela e sicurezza del lavoro ed in quella della salute,
cui la prima tutela si collega.
Cass. pen. sez. III 19-11-2002, n. 2427
R. e altri
FONTI
Studium juris, 2003, 994 nota di MAGNINI |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
App. Torino 12 novembre 2002 |
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Per dimostrare la sussistenza del c.d.
mobbing occorre in primo luogo
dimostrare l'esistenza dei comportamenti "mobbizzanti", quindi procedere
a dimostrare l'esistenza di una patologia ed infine il nesso di
causalità tra comportamenti e malattia.
App. Torino 12-11-2002
Mourglia c. ASL 10-Azienda sanitaria locale
FONTI
Giur. piemontese, 2004, 80 |
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LAVORO (RAPPORTO) - Indennità - di ferie
non godute
Cass. civ. sez. lav. 8 novembre 2002, n. 15749 |
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L'iscrizione in bilancio di una posta di
debito imputata a ferie non godute da parte di un dirigente e
sufficiente a giustificare un'indennità a favore di quest'ultimo, a
nulla rilevando il fatto che i dirigenti abbiano il potere di
attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di
lavoro.È configurabile alla stregua di illecito risarcibile il
comportamento del datore di lavoro che si traduca in disposizioni
gerarchiche rivolte al dipendente al fine di indurlo ad atti contrari
alla legge, potendo integrare tale comportamento una violazione del
dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro,
imposta al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile Tale
profilo, riconducibile al fenomeno del
mobbing, non deve essere confuso con la risarcibilità del
danno morale ai sensi dell'art. 2059 del codice civile e 185 del codice
penale, essendo la prima una responsabilità di natura contrattuale
mentre la seconda extracontrattuale e presupponente l'esistenza di un
reato. II rifiuto esplicito, da parte di un dipendente, all'iscrizione
di voci di bilancio a causa di dubbi circa la loro regolarità da un
punto di vista contabile e fiscale non rappresenta una mancanza di
collaborazione tale da originare un venir meno del vincolo fiduciario e
quindi la configurabilità di una giusta causa di licenziamento, mancando
anche l'elemento tipico della cosiddetta "giustificatezza" che si
traduce in assenza di arbitrarietà ed e assoggettata ai limiti generali
di buona fede e correttezza e ai divieti generali di discriminazione e
abuso di diritto.
Cass. civ. sez. lav. 08-11-2002, n. 15749
Marangoni c. Aurora 2000
FONTI
Impresa, 2003, 163 |
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COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. -
Giurisdizione - del giudice ordinario e del giudice amministrativo
App. Trento 19 settembre 2002 |
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Le controversie in materia di pubblico
impiego riguardanti fatti successivi al 30 giugno 1998 rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario secondo quanto disposto dall'art.
45,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Se si tratta di una controversia
in tema di mobbing, è il
momento in cui il lavoratore ha percepito il
mobbing ad essere rilevante per
l'individuazione della giurisidizione.
App. Trento 19-09-2002
istituto Agrario di San Michele all'Adige c. Bressan
FONTI
Massima redazionale, 2004 |
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LIBERTA` INDIVIDUALE (DELITTI)
Trib. Taranto 7 marzo 2002 |
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Si configura il reato di tentata violenza
privata, ex art. 610 c.p., nell'ipotesi in cui il comportamento
dell'agente determina nel soggetto passivo, attraverso la costante
pressione di una minaccia più o meno velata, una condizione patologica
caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni somatici
indicativi di iperattività del sistema nervoso autonomo, tale da
sfociare poi in una sindrome postraumatica da stress (c.d.
mobbing), quando l'esposizione
all'evento traumatico dura oltre sei mesi.
Trib. Taranto 07-03-2002
Riva e altri
FONTI
Riv. Pen., 2002, 700 |
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INFORTUNI SUL LAVORO - Tutela delle
condizioni di lavoro
Trib. Milano 11 febbraio 2002 |
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Con l'espressione "mobbing"
si intende una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal
datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno
al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotto con frequenza
ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente
apprezzabile e valutabile. Non costituiscono, pertanto, "mobbing"
quei comportamenti del datore che sono giustificati o da oggettive
situazioni aziendali di dissesto (come la richiesta di restituzione di
una costosa macchina aziendale), ovvero da gravi inadempimenti
contrattuali del dipendente.
Trib. Milano 11-02-2002
Montani c. Soc. Croma e altri
FONTI
Lavoro nella Giur., 2002, 1112 |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Como 22 maggio 2001 |
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Il mobbing
aziendale è collettivo e comprende l'insieme di atti ciascuno dei quali
è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo. Sotto l'aspetto
soggettivo il mobbing deve
contenere il dolo nell'accezione di volontà di nuocere, o infastidire, o
svilire un compagno di lavoro. La fattispecie è inoltre caratterizzata
dal dolo specifico, volto all'allontanamento del mobbizzato
dall'impresa.
Trib. Como 22-05-2001
Buongiorno c. Minozio
FONTI
Orient. Giur. Lav., 2001, I, 277 nota di QUARANTA |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Como 22 maggio 2001 |
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Il "mobbing"
aziendale, per cui potrebbe sussistere la responsabilità contrattuale
del datore di lavoro è collettivo e comprende l'insieme di atti ciascuno
dei quali è formalmente legittimo ed apparentemente inoffensivo; inoltre
deve essere posto con il dolo specifico quale volontà di nuocere, o
infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini
dell'allontanamento del mobbizzato dall'impresa.
Trib. Como 22-05-2001
Bongiorno c. Minozio
FONTI
Lavoro nella Giur., 2002, 73 |
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INFORTUNI SUL LAVORO - Tutela delle
condizioni di lavoro
Trib. Venezia 26 aprile 2001 |
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La mancanza nell'ordinamento di una
fattispecie legale di "mobbing"
non consente l'unificazione delle domande di risarcimento per i danni da
dequalificazione professionale che non possono, pertanto, essere
imputati a un illecito contrattuale permanente originato da
comportamenti persecutori sistematici. Il risarcimento dei danni da
dequalificazione professionale, quindi, va valutato considerando
distintamente i danni originati da violazione di diritti già
riconosciuti dall'ordinamento e la prescrizione di ogni singolo diritto
al risarcimento decorre dalla manifestazione del danno.
Trib. Venezia 26-04-2001
Marusso c. Cassa risp. Venezia
FONTI
Riv. Giur. Lav., 2002, II, 88 nota di CIMAGLIA |
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DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. - Danno -
non patrimoniale
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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Il datore di lavoro risponde in via
contrattuale ed extracontrattuale del danno esistenziale patito dal
lavoratore che risulti vittima di un comportamento persecutorio
qualificabile in termini di "mobbing"
alla stregua dei requisiti richiesti dalla psicologia del lavoro
internazionale e nazionale.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca naz. agr. e Banca Antoniana pop.
FONTI
Resp. Civ. e Prev., 2001, 1018 nota di ZIVIZ |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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Il risarcimento del danno da "mobbing"
qualora non abbia dato luogo a una vera e propria invalidità
psicofisica, deve essere liquidato in via equitativa con riferimento al
concetto di danno esistenziale.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca Antoniana pop.
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 411 nota di GRECO
Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 728 nota di VINCIERI |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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In ipotesi di "mobbing"
laddove la responsabilità del datore di lavoro ha fonte sia contrattuale
ex
art. 2087 c.c. sia extracontrattuale ex
art. 2043 c.c., il regime di ripartizione dell'onere della
prova è quello più favorevole al dipendente e pertanto quello
contrattuale; conseguentemente spetta al datore di lavoro dimostrare di
aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità
psico-fisica del dipendente, mentre spetta al lavoratore dimostrare
l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e il comportamento del
datore di lavoro.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca Antoniana pop.
FONTI
Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 411 nota di GRECO
Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 728 nota di VINCIERI |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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Il mobbing
- riconducibile a quel comportamento reiterato nel tempo da parte di una
o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal
contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale
comportamento in un certo arco di tempo subisce conseguenze negative
anche di ordine fisico - deve individuarsi in base ai requisiti
richiesti dalla psicologia del lavoro internazionale e nazionale. Tale
fenomeno può dar luogo ad un danno esistenziale o danno alla vita di
relazione, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, che si
realizza ogniqualvolta il lavoratore venga aggredito nella sfera della
dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra
qualificazione risarcitoria. Il predetto danno da liquidarsi in via
equitativa, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., può essere rapportato
alla durata della condotta pregiudizievole e ad una percentuale della
retribuzione percepita.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas e Bongiorno c. Banca naz. agr. e Minozio
FONTI
Lavoro nella Giur., 2002, 73 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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E' illegittimo, per riconducibilità della
condotta del datore di lavoro al fenomeno del "mobbing",
il provvedimento con il quale l'azienda dispone il trasferimento del
dipendente presso una sede secondaria della medesima, non ricorrono
infatti i presupposti oggettivi che giustificano, in base
all'art. 2103 c.c., il provvedimento in questione, nè rileva,
in proposito, il ricorso alla libera iniziativa economica
dell'imprenditore. Pertanto grava sul datore di lavoro l'obbligo di
reintegrare il lavoratore nella originaria sede di lavoro con
conseguente attribuzione delle mansioni precedentemente svolte, o di
altre equivalenti.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca naz. agr. e altri
FONTI
Riv. Giur. Lav., 2002, II, 103 nota di FODALE |
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INFORTUNI SUL LAVORO - Tutela delle
condizioni di lavoro
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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Comportamenti vessatori messi in atto dal
datore di lavoro e per esso da chi si trova in posizione di supremazia
rispetto alla vittima, integrano il c.d. "mobbing"
(sub. specie di "bullyng"): circostanze quali l'ingiustificato
trasferimento, il demansionamento, il difetto di confronto con i
superiori, l'eliminazione di particolari "status", il sistematico
disconoscimento datoriale possono determinare, quale conseguenza, una
sintomatologia psico-somatica sino a pregiudicare le condizioni di
salute, realizzando con il chè un danno esistenziale ogni qual volta il
lavoratore venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale
aggressione offra sbocchi per altra qualificazione risarcitoria, la cui
quantificazione, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno
inferto o della sofferenza subita è legata ai parametri del tempo e
della retribuzione.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca naz. agr. e altri
FONTI
Giur. lav., 2001, 103 nota di GALLOTTI |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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La fattispecie del "mobbing"
- costituente violazione dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore
di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c. - non si configura in qualsiasi
caso di vessazione ai danni del lavoratore, ma soltanto nel caso in cui
l'insieme dei comportamenti vessatori presenti i connotati indicati
dalla psicologia del lavoro internazionale e nazionale.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca naz. agr. e altri
FONTI
Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 521 nota di PARPAGLIONI |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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La responsabilità risarcitoria gravante
sul datore di lavoro per il danno psico-fisico subito dal lavoratore in
conseguenza di comportamenti vessatori nei quali si configuri la
fattispecie del "mobbing"
ha natura al tempo stesso contrattuale ed extracontrattuale. Ne
consegue, sul piano processuale, l'applicabilità della disciplina
dell'onere probatorio più favorevole al lavoratore ricorrente.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca naz. agr. e altri
FONTI
Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 521 nota di PARPAGLIONI |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Forlì 15 marzo 2001 |
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II lavoratore che abbia subito vessazioni
costituenti "mobbing" ha
diritto al risarcimento del danno esistenziale, o danno alla vita di
relazione, che si configura ogniqualvolta il lavoratore venga aggredito
nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per
altra qualificazione risarcitoria.
Trib. Forlì 15-03-2001
Mulas c. Banca naz. agr. e altri
FONTI
Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 521 nota di PARPAGLIONI |
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COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. -
Giurisdizione - del giudice ordinario e del giudice amministrativo
Cons. Stato Sez.V 6 dicembre 2000, n. 6311 |
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Rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario la controversia concernente il risarcimento del danno
biologico da "mobbing",
anche nel caso in cui tale controversia riguardi la materia dei pubblici
servizi, posto che l'art. 33, comma 2, lett. e), d.lg. 31 marzo 1998, n.
80, nel testo modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, esclude dalla
giurisdizione amministrativa le controversie meramente risarcitorie che
riguardano il danno alla persona o a cose.
Cons. Stato Sez.V 06-12-2000, n. 6311
L. e L.A. c. Asl n. 5 Crotone e Asl KR/5
FONTI
Giur. It., 2001, 1048 |
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IMPIEGO PUBBLICO - Competenza e
giurisdizione - in genere
Cons. Stato sez. V 6 dicembre 2000, n. 6311 |
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La domanda volta al riconoscimento del
danno derivante da illecito civile ai sensi
dell'art. 2043 c.c., con la quale un dipendente denuncia la
lesione del diritto alla salute derivante da attività di
mobbing esercitata nei suoi
confronti esula dalla giurisdizione amministrativa e va proposta avanti
al giudice ordinario. Dopo l'entrata in vigore del d.lg. 31 marzo 1998
n. 80, la domanda con la quale un dipendente di Asl denuncia la lesione
del diritto alla salute derivante da attività di
mobbing esercitata nei suoi
confronti nell'ambito del rapporto di servizio, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 33, comma 2,
lett. e), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dalla
l. 21luglio 2000 n. 205, nell'ambito dei pubblici servizi
restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona
o a cose.
Cons. Stato sez. V 06-12-2000, n. 6311
L. e L.A. c. Asl n. 5 Crotone e Asl KR/5
FONTI
Ragiusan, 2001, f. 201, 342 |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 16 novembre 2000 |
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Non è configurabile un danno psichico del
lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento,
conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal
lavoratore stesso (c.d. "mobbing"),
qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione
causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori, che tali
non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale condotta
imprenditoriale funzionale all'organizzazione produttiva.
Trib. Milano 16-11-2000
Giannetto c. Soc. Esselunga
FONTI
Orient. Giur. Lav., 2000, I, 962 |
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RESPONSABILITÀ CIVILE - Mobbing
Trib. Milano 20 maggio 2000 |
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Non è configurabile un danno psichico del
lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento,
conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal
lavoratore stesso (c.d. "mobbing"),
qualora l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro
oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una
organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di
contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati
possano essere considerati dolosi.
Trib. Milano 20-05-2000
Soc. Junghans Italia c. Bighi
FONTI
Orient. Giur. Lav., 2000, I, 958
Lavoro nella Giur., 2001, 367 nota di NUNIN |
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DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. - Danno -
biologico
Trib. Milano 20 maggio 2000 |
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Il fatto che il "mobbing"
sia stato oggetto di attenzioni sociologiche e anche televisive non lo
rende insensibile alle regole che vigono in campo giuridico allorquando
ad esso si vogliono collegare conseguenze in termini di risarcimento del
danno. In questa prospettiva occorre che chi invoca tale fatto come
produttivo di danno ne provi l'esistenza e ne dimostri la potenzialità
lesiva. (Nella specie il tribunale riformando la decisione di primo
grado ha stabilito che l'assenza di sistematicità, la scarsità degli
episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni
all'interno di un'organizzazione produttiva che è anche luogo di
aggregazione e di contatto (e di scontro) umano esclude che i
comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi. Solo tale
carattere potrebbe rendere risarcibile un danno che - secondo esperienza
comune - è davvero imprevedibile (art. 1225 c.c.) siacon riferimento
all'oggettività dei fatti ritenuti lesivi, sia alla reattività del
soggetto cui sono rivolti).
Trib. Milano 20-05-2000
Soc. Junghans Italia c. Bighi
FONTI
Resp. Civ. e Prev., 2001, 673 nota di D. F. |
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LIBERTA` INDIVIDUALE (DELITTI)
Trib. Milano 20 maggio 2000 |
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Il fatto che il "mobbing"
sia stato oggetto di attenzioni sociologiche e anche televisive non lo
rende insensibile alle regole che vigono in campo giuridico allorquando
ad esso si vogliono collegare conseguenze in termini di risarcimento del
danno. In questa prospettiva occorre che chi invoca tale fatto come
produttivo di danno ne provi l'esistenza e ne dimostri la potenzialità
lesiva. (Nella specie il tribunale, riformando la decisione di primo
grado, ha stabilito che l'assenza di sistematicità, la scarsità degli
episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni
all'interno di un'organizzazione produttiva che è anche luogo di
aggregazione e di contatto (e di scontro) umano esclude che i
comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi. Solo tale
carattere potrebbe rendere risarcibile un danno che - secondo esperienza
comune - è davvero imprevedibile (art. 1225 c.c.) siacon riferimento
all'oggettività dei fatti ritenuti lesivi, sia alla reattività del
soggetto cui sono rivolti).
Trib. Milano 20-05-2000
Sov. Junghans it. e Soc. Junghans it. c. Bighi
FONTI
Riv. It. Medicina Legale, 2002, 679 nota di INTRONA |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Cass. civ. Sez.lav. 2 maggio 2000, n. 5491 |
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Il lavoratore che sia vittima di
comportamenti "persecutori" da parte del datore di lavoro ha diritto al
risarcimento del cosiddetto "danno biologico" (ad es. disturbi al
sistema nervoso) ma deve dimostrare l'esistenza di un "nesso causale"
tra il comportamento del datore di lavoro ed il pregiudizio alla propria
salute. Questo il principio stabilito dalla sezione lavoro della Corte
di cassazione, che ha affrontato il caso di un lavoratore, impegnato
nell'attività sindacale, che lamentava di aver subito un comportamento
persecutorio da parte del datore di lavoro, che gli aveva spesso
inflitto sanzioni risultate poi illegittime, ostacolando in ogni modo e
quotidianamente la sua attività; questo aveva determinato l'insorgenza
di disturbi nervosi con somatizzazioni (nausea, vomito, dolori
epigastrici), per cui il dipendente aveva chiesto il risarcimento del
danno biologico. Ilpretore gli aveva dato ragione, ma la decisione era
stata riformata in secondo grado, e per questo motivo l'uomo era ricorso
in Cassazione. La S.C. ha però rigettato la domanda, ritenendo che il
lavoratore non avesse provato l'esistenza di un rapporto di causalità
tra la condotta del datore di lavoro e il danno alla salute. In
particolare, il lavoratore non lamentava un danno biologico subito a
causa di un unico comportamento eclatante (come, ad es., un infortunio
sul lavoro) ma un danno derivante da una "attività persecutoria" fatta
di piccoli dispetti quotidiani: in tali casi, la prova del nesso causale
tra il "mobbing" e il
pregiudizio alla salute è piuttosto difficile da fornire.
Cass. civ. Sez.lav. 02-05-2000, n. 5491
Casarolli c. Soc. Ansaldo ind.
FONTI
Lavoro nella Giur., 2000, 830 nota di NUNIN |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
App. Torino 21 febbraio 2000 |
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Costituisce causa di addebito della
separazione il comportamento del marito che assuma in pubblico
atteggiamenti di "mobbing"
nei confronti della moglie, ingiuriandola e denigrandola, offendendola
sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre.
App. Torino 21-02-2000
T. c. S.
FONTI
Foro It., 2000, I, 1555 nota di DE ANGELIS
Famiglia e Diritto, 2000, 475 nota di DELCONTE |
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LAVORO (RAPPORTO) - Licenziamento - per
giusta causa
Cass. civ. Sez.lav. 8 gennaio 2000, n. 143 |
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E' esente da vizi logici e sorretta da
motivazione congrua e coerente la decisione del giudice di merito in
base alla quale accuse non provate di "mobbing"
giustificano il licenziamento ex art. 2119 c.c. per il venir meno del
rapporto fiduciario fra le parti.
Cass. civ. Sez.lav. 08-01-2000, n. 143
Filonardi c. Soc. Henkel
FONTI
Dir. Lav., 2001, II, 3 nota di FOGLIA |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Torino 30 dicembre 1999 |
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Il c.d.
mobbing, ossia il comportamento tenuto dal datore di
lavoro nei confronti del lavoratore e consistente in ripetuti soprusi
tendenti ad isolarlo e, nei casi più gravi anche ad espellerlo, è
illecito ed obbliga il datore di lavoro a risarcire il danno biologico e
da dequalificazione professionale, subiti dal dipendente a causa di tale
comportamento.
Trib. Torino 30-12-1999
Stomeo e altri c. Soc. Ziliani
FONTI
Gius, 2000, 1079
Danno e Resp., 2000, 406 |
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RESPONSABILITA` CIVILE - Mobbing
Trib. Torino 30 dicembre 1999 |
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Il datore di lavoro è tenuto, ex art. 32
cost. e art. 2087 c.c., nonchè ex art. 2103 c.c., al risarcimento del
danno psichico e del danno da dequalificazione subiti dal dipendente
rimasto vittima di pratiche di "mobbing"
(nella specie, è stato ritenuto fonte di responsabilità il comportamento
del datore di lavoro, che, dopo avere fatto pressione sulla dipendente
affinchè rassegnasse le dimissioni, l'aveva sostituita con un'altra
impiegata, trasferendola dagli uffici amministrativi al magazzino, con
variazione "in peius" delle mansioni).
Trib. Torino 30-12-1999
Stomeo e altri c. Soc. Ziliani
FONTI
Lavoro nella Giur., 2000, 832 nota di NUNIN
Riv. Critica Dir. Lav., 2000, 378 |
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INFORTUNI SUL LAVORO - Responsabilità
civile del datore di lavoro - in genere
Trib. Torino 11 dicembre 1999 |
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E' configurabile il "mobbing"
in azienda nell'ipotesi in cui il dipendente sia oggetto ripetuto di
soprusi da parte dei superiori, volti ad isolarlo dall'ambiente di
lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo, con gravi menomazioni della
sua capacità lavorativa e dell'integrità psichica.
Trib. Torino 11-12-1999
Stomeo e altri c. Soc. Ziliani
FONTI
Foro It., 2000, I, 1555 nota di DE ANGELIS |
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