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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. NR. 77 DEL 16/07/2003 

Comune di Maranello

 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

DEFINIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ DISAGIATE SVOLTE DAI DIPENDENTI COMUNALI

Premessa

Negli ultimi anni i servizi svolti dai dipendenti comunali si sono evoluti per far fronte ad un ampliamento delle funzioni dei comuni nonché a nuove esigenze della comunità, spesso comportanti una rivisitazione del tradizionale e tipico ruolo del dipendente pubblico. Si può dire che ci sono funzioni il cui svolgimento comporta per i dipendenti un maggior disagio e/o una maggiore delicatezza nel trattarle e, pertanto, richiedono da parte dei dipendenti una maggiore professionalità. Occorre inoltre riconoscere che una grande parte dello sviluppo turistico verificatosi a Maranello negli ultimi anni è derivato dalla realizzazione di una serie di eventi/manifestazioni, spesso svolti in orari non ordinari o rituali per i servizi.

Il continuo sforzo di miglioramento e la disponibilità richiesta ai dipendenti per la realizzazione e il buon esito di iniziative, servizi , attività finalizzate, comporta la necessità, in sede di contrattazione decentrata, di procedere ad un riesame delle modalità organizzative ed applicative degli istituti incentivanti la produttività, soprattutto al fine di considerare le attività e i servizi prestati in situazioni di particolare disagio, non riconducibili a precisi istituti contrattuali ovvero non esattamente coincidenti con il profilo professionale.

 In relazione a quanto sopra, tra l’Amministrazione, le RSU, e le OO.SS., si concorda il riconoscimento, sotto forma di maggiorazione oraria, dei servizi disagiati svolti dai dipendenti, sulla base del seguente schema:

Tipologia di attività disagiate

 Deve essere considerato orario diurno di lavoro quello intercorrente tra le ore 06.00 e le ore 20.00, settimanalmente articolato sei giorni su sette. Rientra nei compiti del Responsabile di servizio, sentito il Sindaco, l’articolazione degli orari individuali di lavoro tenendo conto delle esigenze di servizio, delle attività e dei compiti che devono essere espletati e che, in talune circostanze o periodi dell’anno, possono anche rendere opportuno articolare  l’orario di lavoro diurno settimanale cinque giorni su sette. Orario di lavoro e orario di servizio dei dipendenti comunali sono attualmente oggetto di un accordo decentrato sottoscritto nel 1998, che deve essere aggiornato previa contrattazione con RSU e OO.SS dei criteri generali.  

Nel caso di manifestazioni programmate, il Responsabile del progetto/manifestazione, di volta in volta individuato, e i Responsabili dei servizi interessati dovranno garantire la presenza del personale necessario al buon andamento e gestione dell’evento.

Ai sensi dello schema sopra illustrato, si considerano “festivo con manifestazione/evento” le giornate festive relative a :

-         Programma del “giugno maranellese”

-         Cronoscalata

-         Maratona d’Italia

-         Ogni altra manifestazione/evento che l’Amministrazione ritenga abbia un impatto rilevante su più servizi comunali e sulla cittadinanza. Tali manifestazioni dovranno essere  di volta in volta identificate e preventivamente autorizzate dall’Amministrazione e la maggiorazione di cui al presente contratto sarà prevista nella determinazione per impegnare le spese della manifestazione stessa.

Rientrano inoltre nel concetto di attività disagiate tutte le prestazioni lavorative che:

-         si svolgono in fascia oraria serale (dalle 20.00 alle 22.00) ovvero notturna (dalle 22.00 in poi), differenziando ulteriormente a seconda che si tratti di servizio in giorno feriale o festivo. Di norma il servizio notturno termina alle ore 03.00, fermo restando che sarà materia da riprendere e regolamentare con il nuovo accordo sull’orario di lavoro e l’orario di servizio;

-         si svolgono in giornata festiva, non in concomitanza con manifestazioni/eventi

-         si svolgono in occasione di una delle festività principali dell’anno (capodanno, pasqua, pasquetta, ferragosto, natale, s.stefano);

Nel corso del mese di settembre 2003, si dovrà iniziare l’elaborazione di una proposta per valutare in che modo e a quali condizioni potrebbero essere trattate alla stregua di prestazioni disagiate quelle rese in occasione della neve.

Indennità di disagio

Con il contratto collettivo decentrato stipulato nel 2000, erano state riconosciute indennità di disagio mensilizzate a determinate categorie di dipendenti:

Ø      Operai (cat. A e B), in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni all'esterno e della flessibilità operativa, anche con l'utilizzo di macchinari complessi;

Ø      Autisti scuolabus/invalidi (cat. B), in ragione di un impegno lavorativo caratterizzato da elevata flessibilità oraria, non riconducibile ad una organizzazione del lavoro per turni;

Ø      coordinatore squadre operai (manutenzione e verde pubblico, cat. B3) e coordinatore mensa scolastica (cat C1), in ragione delle responsabilità derivanti dallo svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento di una squadra lavorativa.

La riconsiderazione del concetto di disagio attraverso il presente contratto evidenzia che anche oggi sono presenti le stesse condizioni che hanno giustificato la previsione delle indennità di disagio di cui al contratto sottoscritto nel 2000. A condizione che non mutino le situazioni di disagio sopra descritte ovvero che non subentrino altre indennità contrattualmente previste che escludono l’erogazione dell’idennità  di disagio (es. indennità di turno), le parti sindacali concordano di mantenere il trattamento accessorio dell’indennità di disagio, che viene aggiornata nell’importo spettante con decorrenza dal 01.01.2003 (compensi lordi) , come da prospetto che segue:

CAT. DIPENDENTI

N. DIPENDENTI

Ind.tà mese ATTUALE (€)

Ind.tà anno ATTUALE (€)

Ind.tà mese NUOVA (€)

Ind.tà anno NUOVA (€)

Operai (cat. B1,B2,B3)

14

55,95

671,40

64

768

 

Autisti(cat. B3)

3

55,95

671,40

64

768

 

Capi squadra(cat.C), Coordinatore autisti (cat.C) e Capo cuoca(cat. B4)

4

55,95

671,40

64

768

   

 

 

 

 

 

 

 Si riconosce inoltre a partire dal 01.01.2003 che siano da considerare disagiate anche le mansioni svolte dai seguenti gruppi omogenei di personale inquadrato in categoria “B” (totale= n. 10 dipendenti) :

Ø      inservienti: per la loro costante disponibilità e flessibilità ad operare in orari e anche servizi diversi;

Ø      assistenti domiciliari: per la flessibilità oraria richiesta e la necessità di frequenti spostamenti sul territorio comunale;

Ø      cuoche: per l'intensità e la gravosità delle mansioni, che comportano anche l'utilizzo di macchinari complessi.

Per tali gruppi di dipendenti viene prevista una indennità di disagio pari a 32 euro lordi mensili ossia 384 euro lordi all’anno, sempre a condizione che permangano le situazioni di disagio sopra descritte .

Le indennità di disagio così aggiornate o previste saranno erogate a conguaglio nel mese di settembre 2003 e saranno corrisposte con le medesime modalità gestionali previste per lo stipendio base, pertanto potranno essere ridotte o sospese nella stessa misura in cui ciò avviene per lo stipendio.

Tali previsioni devono considerarsi comprensive del primo aumento che subirà il fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti.

Incentivi per attività disagiate e produttività selettiva

 I dipendenti comunali che normalmente percepiscono incentivi diretti a remunerare le attività disagiate, previsti sia dal presente accordo, che da contratti e accordi precedenti  (Squadre operai, Autisti, Educatrici, Inservienti, Assistenti domiciliari, Cuoche, Polizia Municipale), sono esclusi dalla produttività selettiva, salvo che non vengano motivatamente ammessi da parte del Dirigente dell’Area.

 Criteri e modalità di gestione delle attività disagiate

Il presente contratto si considera vigente dal 01.01.2003 sino al 31.12.2004, precisando che, avendo raggiunto l’accordo tra Amministrazione, RSU e OO.SS. solo alla fine di giugno 2003, nel periodo intercorrente dal 01.01.2003 al 30.05.2003 si considereranno come disagiati i servizi svolti dai dipendenti in giorno festivo e saranno remunerati con una maggiorazione oraria pari al 50% di quella prevista dal presente contratto per il “lavoro festivo”.

 Il budget necessario al finanziamento dei servizi disagiati previsti per il 2003 è stimato in €. 15.291,00 lordi. Tale budget deve trovare corrispondenza all’interno del fondo ex art. 15 CCNL 1999, tenendo conto delle risorse di selettiva che vengono “liberate” in applicazione dei criteri sotto illustrati. Per quanto riguarda il “festivo con manifestazione/evento”, qualora siano previsti impegni di spesa da parte dell’Ente, nel budget complessivo dell’iniziativa saranno ricompresi anche i costi relativi alle maggiorazioni in esame e conseguentemente le somme liquidate a tale titolo non saranno detratte dal fondo di produttività selettiva.

L’Amministrazione, le RSU, e le OO.SS. riconoscono

1.      Le maggiorazioni orarie individualmente spettanti sono liquidate con cadenza quadrimestrale: buste paga di maggio, di settembre e di gennaio (per l’ultimo quadrimestre dell’anno precedente) in base alla rendicontazione predisposta dal Responsabile di Servizio. Solo per il 2003 le parti concordano che, essendo addivenute ad un accordo nel mese di giugno, i primi 5 mesi del 2003 verranno liquidati con la busta paga di luglio.

2.      Le maggiorazioni orarie previste dal presente accordo non sono cumulabili fra di loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

3.      Le maggiorazioni orarie previste dal presente accordo non spettano alle Posizioni Organizzative.

4.      Riduzioni e aumenti delle diverse tipologie di servizio di norma possono compensarsi nel limite massimo del budget prefissato in sede di contrattazione decentrata;

5.      Eventuali economie annuali sul budget complessivo sono portate a residuo nell'esercizio finanziario successivo.  Non sono consentite ripartizioni del residuo di alcun tipo.

6.      E’ compito di ciascun Responsabile di Servizio/responsabile di progetto la gestione dei servizi disagiati. L'individuazione del personale per qualsivoglia servizio deve avvenire dando uguale opportunità a tutti di partecipare, eccezione fatta per le figure insostituibili. Sarà obbligo dei Capi servizio/responsabile di progetto interpellare sempre e in prima battuta i dipendenti di categoria “B”, con priorità per quelli che hanno già collaborato nella fase di preparazione dell’iniziativa. Al fine di assicurare la piena trasparenza dell’organizzazione dei servizi disagiati, rispetto a tutte le attività programmate  e non - deve essere reso noto al Dirigente dell’Area anticipatamente il dettaglio dei servizi da effettuare e i dipendenti impegnati.

Prestazione in giornata festiva e applicazione dell'art. 24 del CCNL settembre 2000.

Oltre alle maggiorazioni orarie previste dal presente contratto, l'art. 24, 1^ comma del CCNL 14.09.2000,  prevede che la prestazione lavorativa in occasione della giornata di riposo settimanale và remunerata con la maggiorazione del 50% oltre a dare diritto a pari  riposo compensativo. Fino ad ora il lavoro in giornata festiva, sia essa infrasettimanale oppure no, veniva solitamente trattato come lavoro straordinario, ai sensi del 2^ comma dello stesso art. 24, sulla base della preferenza espressa dai dipendenti.

Per superare i problemi che potrebbero sorgere da una rigida applicazione dell'art. 24, 1^ comma, le parti concordano, in sede di contrattazione decentrata, di attribuire al dipendente la possibilità di scegliere il trattamento della prestazione festiva (straordinario ovvero magg. 50% + riposo compensativo) anche quando ricorre la fattispecie di cui al 1^ comma dell'art. 24.

Assistenza a previdenza

Nel settembre del 2003 le parti concordano di insediare un gruppo di lavoro tecnico, per valutare costi, modalità di applicazione e possibilità normative per l’istituzione, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, di un fondo di previdenza e assistenza integrativa per tutti i dipendenti. Qualora la normativa vigente non permetta l’applicabilità a tutti i dipendenti dell’Ente, è fatta salva l’applicabilità dell’art. 208 del C.d.S. con riferimento al personale della P.M. a partire dal 01.01.2004.

 
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12/09/2010 ultimo aggiornamento