Art. 208       
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S.U.L.P.M. Emilia Romagna Provincia di Modena

                             

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Applicazione dell'art. 208 C.d.S. – previdenza integrativa.

 

L'art. 208 e le norme contrattuali sono piuttosto scarne; si limitano a stabilire che una parte dei proventi delle sanzioni accertate, relative a violazioni del Codice della strada, deve essere destinata dall'Ente da cui dipendono gli Agenti accertatori alla previdenza ed assistenza in favore dei medesimi agenti.

 L'applicazione pratica del contratto, una volta raggiunto un accordo con l'Amministrazione di appartenenza in merito all'entità della cifra/percentuale da destinare a questo beneficio, può presentare alcuni problemi.

 In primo luogo come deve essere erogata la somma?, va versata in busta paga? E' soggetta a trattenute fiscali (tasse) o previdenziali ("contributi")?

 Solamente pochissimi Comuni è stata avviata la costituzione dell' "Organismo" dei lavoratori che dovrebbe, a norma del contratto, "gestire"  le somme erogate dall'amministrazione di appartenenza.

 L'organismo dovrebbe esser costituito come una associazione non a fini di lucro e non riconosciuta, registrata all'Ufficio del Registro o in alternativa presso un notaio ma con maggiori costi), seguendo le norme del Codice Civile in materia. Il vantaggio di questo Organismo dovrebbe consistere nella esenzione totale da imposte e contributi, tuttavia si sottolinea che il quadro normativo e giurisprudenziale in materia non è così chiaro da permettere  - almeno per ora - di consigliare, almeno per ora, di seguire questa strada, tenuto anche conto che i pareri al momento acquisiti dall'Ufficio Regionale delle Entrate sembrano rendere problematica questa strada, senza contare poi che l'Organismo richiede un minimo di attività di gestione (elezioni organi sociali, assemblee annuali, redazione dei rendiconti o bilanci, tenuta dei registri e dei verbali di riunione degli organi sociali ecc.) e non è chiaro in cosa debba consistere la attività di "gestione” dei fondi ex art.208 (mera indicazione del prodotto previdenziale in cui devono essere versati i fondi da parte dell'Ente, oppure incasso materiale delle somme e successivo versamento sulla posizione previdenziale dei singoli, con conseguente redazione della relativa documentazione e successiva annotazione nel bilancio?)

  Tenuto conto di questi problemi non ancora del tutto chiariti forse  per il momento è conveniente ricevere attraverso la busta paga le somme dovute, in questo modo avallato dall'Ufficio Entrate Regionale e che pare al momento il più conveniente per il lavoratore : supponiamo che siano stati concordati per esempio con l'Ente 1000 euro all'anno (ricontrattabili periodicamente), da versare al dipendente nel mese di Novembre, relativamente ai 12 mesi precedenti.

 I dipendenti preventivamente dovranno aderire a un Fondo pensione Aperto, sottoscrivendo individualmente ciascuno la propria posizione previdenziale con la Compagnia Assicuratrice o con la Banca preferita e dovranno comunicare all'Amministrazione quale è il Fondo Pensione aperto a cui hanno aderito e le coordinate bancarie dello stesso per i versamenti (per la scelta del Fondo si veda l'apposito paragrafo più avanti). La scelta compete al lavoratore, l'Ente non dovrebbe iscrivere un dipendente a un Fondo Pensione Aperto.

 Nel mese di Novembre, come da accordo decentrato, il lavoratore vedrà riportata in busta paga la somma di 1000 euro ricevuti dal datore di Lavoro, ma non li troverà materialmente in banca se va a riscuotere lo stipendio.

 Infatti nella colonna trattenute vedrà che di questi 1000 Euro

 Ne sono stati inviati 89 all' INPDAP (come trattenuta pensionistica , pensione primo pilastro ,) e 911 direttamente al Fondo Pensione Aperto.

 Gli 89 euro in fin dei conti vanno ad aumentare il montante previdenziale, cioè aumentano sia pure di poco la contribuzione e il lavoratore riceverà alla fine una pensione un po' (poco) più alta; questo per capire che gli 89 euro non sono una tassa , ma vanno ad aumentare il montante della prima pensione (il montante è il totale dei contributi versati; più contributi si versano più aumenta la pensione futura).

 Nella busta paga di Novembre si paghera' l'imposta IRE (la vecchia IRPEF) sui 911 euro che sono stati versati al Fondo Pensione (netti, cioè  tutti i 911 euro). L'imposta pagata dipende dall'aliquota massima pagata dal lavoratore, facciamo ad esempio il 23 per cento; allora verranno pagati circa 209 euro di IRE.

            Questa imposta verrà però recuperata interamente in busta paga col conguaglio fiscale di fine anno, essendo i 911 euro deducibili dal reddito; questa operazione di recupero dell'imposta pagata, operata direttamente dal datore di lavoro col conguaglio fiscale consente di non dovere andare al CAAF l'anno successivo per recuperala col 730.

 In alternativa si potrebbero ricevere materialmente i soldi in busta paga con successivo versamento da parte del lavoratore nel Fondo pensione Aperto prescelto, anche se la prima modalità esposta pare più comoda e senza alcuna spesa per il dipendente.

 Al momento, a legislazione vigente (Agosto 2005), sono deducibili dall'imponibile quindi possono essere recuperati col meccanismo del conguaglio di fine anno (e col 730 se si fanno altri versamenti volontari individuali aggiuntivi, che sono possibili se uno vuole) i versamenti a fondi pensione aperti per somme pari fino al 12 per cento del reddito annuo oppure 5164,57 euro (il più basso tra i due valori), per cui al momento non ci sono problemi di deducibilità per i pubblici dipendenti che al momento non hanno il TFR nei fondi pensione complementari collettivi di categoria.

 Quando saranno emanati, nei prossimi mesi, i decreti attuativi della riforma pensioni che riguardano le pensioni complementari qualcosa potrebbe cambiare. Vedremo.

 ATTENZIONE : se il datore di lavoro porta a recupero nel conguaglio di fine anno l’Ire pagata ( i 209 euro dell’esempio), non si deve portare in deduzione la somma versata al Fondo Pensione nel mod. 730 dell’anno successivo, altrimenti si porterebbe in deduzione due volte con le conseguenti possibili sanzioni. Nel mod. 730 vanno dedotti solo i versamenti volontari aggiuntivi personali.

 A questo proposito fin da ora pero’ è opportuno sottolineare che non pare conveniente mescolare i fondi ex-art.208 (che costituiscono per noi insieme ad eventuali polizze private il cosiddetto terzo pilastro previdenziale) con le pensioni complementari - fondi pensione di categoria collettivi (il cosiddetto secondo pilastro). Non è opportuno, a parere di questo S.U.L.P.M., accordarsi con l'Ente per versare i fondi ex art.208 nei fondi pensione di categoria (secondo pilastro) che pare verranno istituiti nel 2006 per i pubblici dipendenti (relativamente alle annualità future); lo svantaggio che al momento pare evidente è questo : il datore di lavoro pubblico verserà buona parte dei contributi del secondo pilastro solo in modo figurativo, per cui il lavoratore pubblico difficilmente potrà esercitare il diritto di trasferire la propria posizione previdenziale complementare in un altro fondo pensione, se non soddisfatto di quello di categoria, come previsto dalla legge; cioè i soldi del 208 verrebbero a bloccarsi nel fondo di categoria e probabilmente non si potrebbero trasferire ad altro fondo, cosa che invece si può fare liberamente dopo tre anni di permanenza in un fondo aperto.

 Come scegliere il prodotto previdenziale.

 Tenuto conto che le somme versate annualmente probabilmente in molti Enti saranno distanti dai mille euro dell'esempio, tenuto conto dei rendimenti finanziari molto bassi del mercato, per riuscire ad incrementare un poco i versamenti con i magri rendimenti attuali h essenziale che il prodotto previdenziale abbia spese il più possibile basse, altrimenti si rischia di pagare in spese più del rendimento.

 Sul mercato vi sono due tipi di prodotti previdenziali :

 i FIP , fondi di investimento previdenziale gestiti dalle Assicurazioni.

 I Fondi pensione Aperti, gestiti da Banche o Assicurazioni.

 Si consiglia di scegliere i secondi perchè i FIP sono mediamente più cari, in media hanno il doppio di spese, e anche se prevedono dei meccanismi di recupero delle commissioni che spesso nelle prime annualità sono molto pesanti, tuttavia legano questo beneficio a una permanenza lunghissima nel Fip, senza quindi possibilità di cambiare se insoddisfatti.

 N.B. : TUTTO QUANTO SCRITTO SOPRA DOVRA’ ESSERE RIVISTO ALLA LUCE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA PENSIONISTICA CHE SI PREVEDE SARANNO EMANATI A FINE SETTEMBRE 2005; SI DOVRA’ VERIFICARE SE ALCUNE COSE SARANNO CAMBIATE O MENO.

  E’  stato possibile realizzare il documento  grazie all’elaborazione dello studio sull’applicazione dell’art. 208 del C.d.S. da parte del Dirigente S.U.L.P.M. di Carpi – Benatti Giorgio – Responsabile provinciale della provincia di Modena sulla previdenza integrativa.

 

 

 
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08/07/2010 ultimo aggiornamento