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Applicazione dell'art. 208 C.d.S. –
previdenza integrativa.
L'art. 208 e le
norme contrattuali sono piuttosto scarne; si limitano a stabilire che
una parte dei proventi delle sanzioni accertate, relative a violazioni
del Codice della strada, deve essere destinata dall'Ente da cui
dipendono gli Agenti accertatori alla previdenza ed assistenza in favore
dei medesimi agenti.
L'applicazione
pratica del contratto, una volta raggiunto un accordo con
l'Amministrazione di appartenenza in merito all'entità della
cifra/percentuale da destinare a questo beneficio, può presentare alcuni
problemi.
In primo luogo come
deve essere erogata la somma?, va versata in busta paga? E' soggetta a
trattenute fiscali (tasse) o previdenziali ("contributi")?
Solamente
pochissimi Comuni è stata avviata la costituzione dell' "Organismo" dei
lavoratori che dovrebbe, a norma del contratto, "gestire" le somme
erogate dall'amministrazione di appartenenza.
L'organismo
dovrebbe esser costituito come una associazione non a fini di lucro e
non riconosciuta, registrata all'Ufficio del Registro o in alternativa
presso un notaio ma con maggiori costi), seguendo le norme del Codice
Civile in materia. Il vantaggio di questo Organismo dovrebbe consistere
nella esenzione totale da imposte e contributi, tuttavia si sottolinea
che il quadro normativo e giurisprudenziale in materia non è così chiaro
da permettere - almeno per ora - di consigliare, almeno per ora, di
seguire questa strada, tenuto anche conto che i pareri al momento
acquisiti dall'Ufficio Regionale delle Entrate sembrano rendere
problematica questa strada, senza contare poi che l'Organismo richiede
un minimo di attività di gestione (elezioni organi sociali, assemblee
annuali, redazione dei rendiconti o bilanci, tenuta dei registri e dei
verbali di riunione degli organi sociali ecc.) e non è chiaro in cosa
debba consistere la attività di "gestione” dei fondi ex art.208 (mera
indicazione del prodotto previdenziale in cui devono essere versati i
fondi da parte dell'Ente, oppure incasso materiale delle somme e
successivo versamento sulla posizione previdenziale dei singoli, con
conseguente redazione della relativa documentazione e successiva
annotazione nel bilancio?)
Tenuto conto di
questi problemi non ancora del tutto chiariti forse per il momento è
conveniente ricevere attraverso la busta paga le somme dovute, in questo
modo avallato dall'Ufficio Entrate Regionale e che pare al momento il
più conveniente per il lavoratore : supponiamo che siano stati
concordati per esempio con l'Ente 1000 euro all'anno (ricontrattabili
periodicamente), da versare al dipendente nel mese di Novembre,
relativamente ai 12 mesi precedenti.
I dipendenti
preventivamente dovranno aderire a un Fondo pensione Aperto,
sottoscrivendo individualmente ciascuno la propria posizione
previdenziale con la Compagnia Assicuratrice o con la Banca preferita e
dovranno comunicare all'Amministrazione quale è il Fondo Pensione aperto
a cui hanno aderito e le coordinate bancarie dello stesso per i
versamenti (per la scelta del Fondo si veda l'apposito paragrafo più
avanti). La scelta compete al lavoratore, l'Ente non dovrebbe iscrivere
un dipendente a un Fondo Pensione Aperto.
Nel mese di
Novembre, come da accordo decentrato, il lavoratore vedrà riportata in
busta paga la somma di 1000 euro ricevuti dal datore di Lavoro, ma non
li troverà materialmente in banca se va a riscuotere lo stipendio.
Infatti nella
colonna trattenute vedrà che di questi 1000 Euro
Ne sono stati
inviati 89 all' INPDAP (come trattenuta pensionistica , pensione primo
pilastro ,) e 911 direttamente al Fondo Pensione Aperto.
Gli 89 euro in fin
dei conti vanno ad aumentare il montante previdenziale, cioè aumentano
sia pure di poco la contribuzione e il lavoratore riceverà alla fine una
pensione un po' (poco) più alta; questo per capire che gli 89 euro non
sono una tassa , ma vanno ad aumentare il montante della prima pensione
(il montante è il totale dei contributi versati; più contributi si
versano più aumenta la pensione futura).
Nella busta paga di
Novembre si paghera' l'imposta IRE (la vecchia IRPEF) sui 911 euro che
sono stati versati al Fondo Pensione (netti, cioè tutti i 911 euro).
L'imposta pagata dipende dall'aliquota massima pagata dal lavoratore,
facciamo ad esempio il 23 per cento; allora verranno pagati circa 209
euro di IRE.
Questa
imposta verrà però recuperata interamente in busta paga col conguaglio
fiscale di fine anno, essendo i 911 euro deducibili dal reddito; questa
operazione di recupero dell'imposta pagata, operata direttamente dal
datore di lavoro col conguaglio fiscale consente di non dovere andare al
CAAF l'anno successivo per recuperala col 730.
In alternativa si
potrebbero ricevere materialmente i soldi in busta paga con successivo
versamento da parte del lavoratore nel Fondo pensione Aperto prescelto,
anche se la prima modalità esposta pare più comoda e senza alcuna spesa
per il dipendente.
Al momento, a
legislazione vigente (Agosto 2005), sono deducibili dall'imponibile
quindi possono essere recuperati col meccanismo del conguaglio di fine
anno (e col 730 se si fanno altri versamenti volontari individuali
aggiuntivi, che sono possibili se uno vuole) i versamenti a fondi
pensione aperti per somme pari fino al 12 per cento del reddito annuo
oppure 5164,57 euro (il più basso tra i due valori), per cui al momento
non ci sono problemi di deducibilità per i pubblici dipendenti che al
momento non hanno il TFR nei fondi pensione complementari collettivi di
categoria.
Quando saranno
emanati, nei prossimi mesi, i decreti attuativi della riforma pensioni
che riguardano le pensioni complementari qualcosa potrebbe cambiare.
Vedremo.
ATTENZIONE : se il
datore di lavoro porta a recupero nel conguaglio di fine anno l’Ire
pagata ( i 209 euro dell’esempio), non si deve portare in deduzione la
somma versata al Fondo Pensione nel mod. 730 dell’anno successivo,
altrimenti si porterebbe in deduzione due volte con le conseguenti
possibili sanzioni. Nel mod. 730 vanno dedotti solo i versamenti
volontari aggiuntivi personali.
A questo proposito
fin da ora pero’ è opportuno sottolineare che non pare conveniente
mescolare i fondi ex-art.208 (che costituiscono per noi insieme ad
eventuali polizze private il cosiddetto terzo pilastro previdenziale)
con le pensioni complementari - fondi pensione di categoria collettivi
(il cosiddetto secondo pilastro). Non è opportuno, a parere di questo
S.U.L.P.M., accordarsi con l'Ente per versare i fondi ex art.208 nei
fondi pensione di categoria (secondo pilastro) che pare verranno
istituiti nel 2006 per i pubblici dipendenti (relativamente alle
annualità future); lo svantaggio che al momento pare evidente è questo :
il datore di lavoro pubblico verserà buona parte dei contributi del
secondo pilastro solo in modo figurativo, per cui il lavoratore pubblico
difficilmente potrà esercitare il diritto di trasferire la propria
posizione previdenziale complementare in un altro fondo pensione, se non
soddisfatto di quello di categoria, come previsto dalla legge; cioè i
soldi del 208 verrebbero a bloccarsi nel fondo di categoria e
probabilmente non si potrebbero trasferire ad altro fondo, cosa che
invece si può fare liberamente dopo tre anni di permanenza in un fondo
aperto.
Come scegliere il
prodotto previdenziale.
Tenuto conto che le
somme versate annualmente probabilmente in molti Enti saranno distanti
dai mille euro dell'esempio, tenuto conto dei rendimenti finanziari
molto bassi del mercato, per riuscire ad incrementare un poco i
versamenti con i magri rendimenti attuali h essenziale che il prodotto
previdenziale abbia spese il più possibile basse, altrimenti si rischia
di pagare in spese più del rendimento.
Sul mercato vi sono
due tipi di prodotti previdenziali :
i FIP , fondi di
investimento previdenziale gestiti dalle Assicurazioni.
I Fondi pensione
Aperti, gestiti da Banche o Assicurazioni.
Si consiglia di
scegliere i secondi perchè i FIP sono mediamente più cari, in media
hanno il doppio di spese, e anche se prevedono dei meccanismi di
recupero delle commissioni che spesso nelle prime annualità sono molto
pesanti, tuttavia legano questo beneficio a una permanenza lunghissima
nel Fip, senza quindi possibilità di cambiare se insoddisfatti.
N.B. : TUTTO QUANTO
SCRITTO SOPRA DOVRA’ ESSERE RIVISTO ALLA LUCE DEI DECRETI ATTUATIVI
DELLA RIFORMA PENSIONISTICA CHE SI PREVEDE SARANNO EMANATI A FINE
SETTEMBRE 2005; SI DOVRA’ VERIFICARE SE ALCUNE COSE SARANNO CAMBIATE O
MENO.
E’
stato possibile realizzare il documento grazie all’elaborazione dello
studio sull’applicazione dell’art. 208 del C.d.S. da parte del Dirigente
S.U.L.P.M. di Carpi – Benatti Giorgio – Responsabile provinciale della
provincia di Modena sulla previdenza integrativa.
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