|
Comparto:
Regioni ed autonomie locali |
Area:
Personale dei livelli |
Data:
22/01/2004 |
|
Tipo:
CCNL |
Descrizione:
CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie
locali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio
economico 2002 - 2003 |
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE
DEL
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
E IL
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
In data 22
gennaio 2004, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella
persona del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato
|
Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
|
CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
|
CISL FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
|
UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
|
Coordinamento Sindacale
Autonomo
(Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti
Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) |
firmato |
CISAL |
firmato |
|
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA
MUNICIPALE ("Snalcc-Fenal-Sulpm") |
firmato |
USAE |
firmato |
Al termine
della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e
Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002–2005 e biennio
economico 2002-2003
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE
DEL
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005
E IL
BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II
RELAZIONI
SINDACALI E PARTECIPAZIONE
CAPO I –
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 Conferma sistema relazioni sindacali
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi
Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello territoriale
Art. 6 Concertazione
Art. 7 Relazioni sindacali delle Unioni di Comuni
CAPO II –
FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
TITOLO III
DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I –
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 10 Valorizzazione delle alte professionalità
Art. 11 Posizioni organizzative e tempo parziale
Art. 12 Commissione paritetica per il sistema di
classificazione
CAPO II –
DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN
CONVENZIONE
Art. 13 Gestione delle risorse umane
Art. 14 Personale distaccato a tempo parziale e
servizi in convenzione
Art. 15 Posizioni organizzative apicali
CAPO III –
DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
Art. 16 Indennità del personale dell'area di vigilanza
Art. 17 Prestazioni assistenziali e previdenziali
Art. 18 Permessi per l'espletamento di funzioni di
pubblico ministero
CAPO IV –
DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 Partecipazione del personale comandato e
distaccato alle progressioni orizzontali e verticali
Art. 20 Assenze per l'esercizio delle funzioni di
giudice onorario o di vice procuratore onorario
Art. 21 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 22 Clausola generale
Art. 23 Modifiche all'art. 23 (Doveri del
dipendente) del CCNL 6/7/1995
Art. 24 Modifiche all'art. 24 (Sanzioni e procedure
disciplinari) del CCNL del 6/7/1995
Art. 25 Codice disciplinare
Art. 26 Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Art. 27 Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art. 28 Disposizioni transitorie per i procedimenti
disciplinari
TITOLO V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I –
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Art. 29 Stipendio tabellare
Art. 30 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 31 Disciplina delle risorse decentrate
Art. 32 Incrementi delle risorse decentrate
Art. 33 Istituzione e disciplina della indennità di
comparto
Art. 34 Finanziamento delle progressioni economiche
orizzontali
Art. 35 Integrazione delle posizioni economiche
orizzontali
CAPO II –
COMPENSI, INDENNITA' ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art. 36 Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999
Art. 37 Compensi per produttività
Art. 38 Personale distaccato alle associazioni
degli enti
Art. 39 Dipendenti in distacco sindacale
Art. 40 Straordinario per calamità naturali
Art. 41 Indennità di rischio
Art. 42 Benefici economici per gli invalidi per
servizio
Art. 43 Tredicesima mensilità
CAPO III –
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44 Disposizioni per il personale dell'Agenzia
nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Art. 45 Conferma di discipline precedenti gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
Art. 46 Personale addetto alle case da gioco
Art. 47 Personale dipendente dal comune di Campione
d'Italia
ALLEGATI:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
NOTA A VERBALE DELL'ARAN
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Dichiarazione congiunta n. 9
Dichiarazione congiunta n. 10
Dichiarazione congiunta n. 11
Dichiarazione congiunta n. 12
Dichiarazione congiunta n. 13
Dichiarazione congiunta n. 14
Dichiarazione congiunta n. 15
Dichiarazione congiunta n. 16
Dichiarazione congiunta n. 17
Dichiarazione congiunta n. 18
Dichiarazione congiunta n. 19
Dichiarazione congiunta n. 20
Dichiarazione
congiunta n. 21
Dichiarazione
congiunta n. 22
Dichiarazione
congiunta n. 23
Dichiarazione
congiunta n. 24
Dichiarazione
congiunta n. 25
Dichiarazione a verbale CSA
Dichiarazione a verbale CSA
2
Dichiarazione a verbale
DICCAP 1
Dichiarazione a
verbale DICCAP 2
Dichiarazione a verbale USAE
1
Dichiarazione a verbale USAE
2
Dichiarazione a verbale CGIL CISL UIL 1
Dichiarazione a verbale CGIL CISL UIL 2
Dichiarazione a verbale USAE
3
ALLEGATO - Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di
applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
- esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle
regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del
CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18
dicembre 2002, di seguito denominati "enti".
2. Al
personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e
trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie
locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto,
della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto
di lavoro del personale.
3. Al
restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in
conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione,
riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo
nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla
individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e
specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
4. Il
riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente
contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
Art. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli
effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data
di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla
data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per
il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze
stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le
modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito
accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001.
7. In sede
di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.
TITOLO II
RELAZIONI
SINDACALI E PARTECIPAZIONE
CAPO I
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3
Conferma
sistema relazioni sindacali
1. Si
conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL
dell'1.4.1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
2. Gli enti
assumono le iniziative ricomprese nella disciplina dell'art. 1, comma 2
e 3, nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL
dell'1.4.1999.
Art. 4
Tempi e
procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi
1. Il testo
dell'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:
"1. I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale
e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve
le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a
fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle
risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in
sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio
del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei
conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di
controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30
luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata
entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I
contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
5. Gli enti
sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio."
Art. 5
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1. Il testo
dell'art. 6 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:
1. "Per gli enti,
territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non
superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata
integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di
protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni
sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l'iniziativa
può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli
enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione
decentrata integrativa.
2. I
protocolli devono precisare:
a) la composizione
della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la
composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione
di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati
firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di
ciascun ente aderente;
c) la
procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla
compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti,
nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;
d) i
necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la
corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. I
rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in
una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le modalità di
formulazione degli atti di indirizzo;
b) le
materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa
decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la
eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere
riservate alla contrattazione di ente;
c) le
modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto
istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
d) le
modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina
del presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio
contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio."
Art. 6
Concertazione
1. Il testo
dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituto dal seguente:
"1.
Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, entro i
successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In
caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il
termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto
di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa
riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni
sindacali.
2. La
concertazione si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2,
del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione
dell'orario di servizio;
b)
calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili
nido;
c) criteri
per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività
o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di
personale;
d)
andamento dei processi occupazionali;
e) criteri
generali per la mobilità interna.
3. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi
di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. La
concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto
specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte
datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti,
individuati secondo i rispettivi ordinamenti."
Art. 7
Relazioni
sindacali delle unioni di comuni
1. Le
relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo
secondo del CCNL dell'1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli
relazionali indicati nell'art. 3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla
elezione della RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la
delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli
enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
CAPO II
FORME DI
PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti
prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza
morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti,
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o
la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito
dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al
comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento
Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di
tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il
verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e
mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3.
Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 25 del CCNL
dell'1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei
dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del
mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b)
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o
fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere
di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c)
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e
alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte
formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il
funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di
fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In
relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i
Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione,
previsti dall'art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi
formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una
cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire
la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato
tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di
essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti,
territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30,
possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone
la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento
7. Gli enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione
annuale sull'attività svolta.
8. I
Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata
di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la
loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
Art. 9
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. In
attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano
controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti
che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
2. Al fine
di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi
di rilevanza generale.
3. L'ARAN
si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
4.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del
D. Lgs. n. 165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con
analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti,
quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti
decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale
accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL
dell'1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
6. E'
disapplicata la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6.7.1995.
TITOLO III
DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE
Art. 10
Valorizzazione delle alte professionalità
1. Gli enti
valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D
mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della
disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo
CCNL.
2. Gli
incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli
ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma
1, lett. b) dell'art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di
competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell'ente, attraverso
la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e
aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal
curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli
accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed
altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte
professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con
abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi
comma 1, lett. c) dell'art. 8 citato: per riconoscere e motivare
l'assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca,
della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse
di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo
dell'ente.
3. Gli enti
adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema
di relazioni sindacali vigente:
a) per la
preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la
individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente
comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la
individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della
retribuzione di posizione e di risultato;
c) per la
definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei
risultati e degli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di
controllo interno.
4. L'importo della
retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2
varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la
retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da
un minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione
in godimento. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa
valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati
dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo
l'ordinamento vigente.
5. Le
risorse previste dall'art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili
negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono
espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati
dal presente articolo.
Art.11
Posizioni
organizzative e tempo parziale
1. All'art.
4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.bis I
comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze
organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se
necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che
possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo
parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il
principio del riproporzionamento del trattamento economico trova
applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione".
Art. 12
Commissione
paritetica per il sistema di classificazione
1. Al fine
di promuovere, nell'ambito della vigenza del presente accordo
contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della
professionalità dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa
umana intesa come concreto strumento per gestire e sostenere i processi
di riforma e di ammodernamento dei sistemi organizzativi degli enti, è
istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la
partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di
acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento
degli obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti negoziali
proposte per una verifica del sistema di classificazione che, in
particolare devono:
-
ricomporre i
processi lavorativi attraverso un arricchimento delle attuali
declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione
ai nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai
processi di riforma istituzionali già avvenuti, nonché alle
indicazioni di legge per l'istituzione di nuovi profili
professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti per
l'accesso all'impiego;
-
dare
attuazione ai contenuti dell'art 24 del CCNL 5/10/2001 per le
professioni sanitarie operanti nelle IPAB; per il personale docente
delle scuole e delle istituzioni scolastiche e della formazione; per
il personale educativo degli asili nido; per gli ufficiali dello
stato civile e dell'anagrafe; per gli addetti alla comunicazione ed
alla informazione;
-
perfezionare
la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i
punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3;
-
rivisitare i
profili professionali alla luce di nuove competenze e
professionalità.
Eventuali
decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla
base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle
vigenti disposizioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Art. 13
Gestione
delle risorse umane
1. Le
unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio
personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo
indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto
della disciplina del presente contratto nonché di quella definita in
sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a
quest'ultima demandati.
2. Gli atti
di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato
all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente
titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed
economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le
progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla
prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario
accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale
dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati
dall'unione.
3. Per le
finalità di gestione indicate nei commi precedenti l'unione costituisce
proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di
lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività, secondo la disciplina,
rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive
modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente
contratto.
4. Le
risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le
seguenti modalità:
a) relativamente
al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima
applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai
valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l'unione per la
quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità;
successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo
la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del
comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene
determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per
tutti gli enti del comparto;
b)
relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli
enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il
finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con
esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in
rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata
temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene
periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute
nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
5. Al fine di
favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli
enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa
unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai
sensi del comma 3:
a) la attribuzione
di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in
base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non
superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive
prestazioni lavorative;
b) la
corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui
all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 che si può
cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo
presso l'ente di provenienza.
6. Le unioni di
comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i
relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del
CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione
organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è
correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della
prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello
eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza,
ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della
prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione
di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un
minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva
retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare
da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva
retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle
eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con
qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del
CCNL del 31.3.1999.
7. La
utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del
rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo rimanendo il vincolo
complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un
rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli
4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.
Art. 14
Personale
utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione
1. Al fine
di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di
conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale
assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione
definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto
del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli
oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il
corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si
configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche
per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il
rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi
compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni
economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del
rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La
contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme
di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo
parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed
utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I
lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati
della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di
utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo
importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al
tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo
stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un
corrispondente riproporzionamento.
5. Il
valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della
retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può
variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la
eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo
del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in
godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale
disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al
personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le
condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso
delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.
41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La
disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti
del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in
convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I
relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione
decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti
dalla applicazione del comma 6.
Art. 15
Posizioni
organizzative apicali
1. Negli
enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono
titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e
seguenti del CCNL del 31.3.1999.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
La modifica
degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della
Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la
sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei
cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici,
associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali,
Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento
della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti,
nel condividere l'urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano
sulla necessità di riconoscere:
-
la centralità
delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
-
il nuovo
potere legislativo affidato alle regioni;
-
il rispetto
dei diversi livelli istituzionali;
-
il ruolo
specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni
e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in
attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il
lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano
l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al
potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui
seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti
concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986,
sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei
corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti
tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno,
sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del
corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti
concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono
livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere
prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale
nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti
alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi
servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della
disciplina delle progressioni verticali di cui all'art. 4 del CCNL del
31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti,
alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del
20.11.2002, che ha stabilito che l'attività prestata dal "vigile urbano"
addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività
protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall'art. 1,
comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale
secondo cui "a parità di rischio infortunistico deve corrispondere
parità di tutela", si impegnano ad attivarsi nei confronti degli
organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra
esposto.
Art.16
Indennità
del personale dell'area di vigilanza
1.
L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del
CCNL del 6.7.1995 per il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi
i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per
l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, è
incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in
€ 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003.
2.
L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo,
del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell'area di vigilanza
non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge n.
65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è
rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall'1.1.2003.
Art. 17
Prestazioni
assistenziali e previdenziali
1. Le
risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art.
208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e
successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di
cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei
dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11,
della legge n. 300 del 1970.
Art. 18
Permessi
per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero
1. Il
personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico
ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della
Repubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274
del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il
tempo necessario all'espletamento dell' incarico affidato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19
Partecipazione del personale comandato o distaccato
alle
progressioni orizzontali e verticali
1. Il
personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende
ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni
orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante
personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di
appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di
utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste
secondo la propria disciplina.
2. Le parti
concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio
presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente
titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.
Art. 20
Assenze per
l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore
onorario
1. Il
dipendente autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni
di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle
vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari
e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per
il tempo necessario all'espletamento del suo incarico.
2. I
periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono
utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e degli altri
istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla
disciplina del cumulo di aspettative, di cui all'art. 14 del CCNL del
14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie,
con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 21
Cause di
cessazione del rapporto di lavoro
1. All'art.
27 ter, comma 1, del CCNL del 6.7.1995, la lett. a) è sostituita come
segue:
"a) al
raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia
espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o
regolamentari applicabili nell'ente"
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
DISCIPLINARI
Art. 22
Clausola
generale
1. E'
confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio
1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 23
Modifiche
all'art. 23 (Doveri del dipendente) del CCNL del 6 luglio 1995
1. Al testo
dell'art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a. la rubrica
dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in "obblighi del
dipendente";
b. al
termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi
riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta
allegato";
c. al comma
3, lettera d), le parole "della legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono
sostituite con "al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445" (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d. al comma
3, lettera r), dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari
propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi".
Art. 24
Modifiche
all'art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 6 luglio 1995
1. Al testo
dell'art. 24 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Il comma
1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni,
da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'art. 23 danno
luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c) multa di
importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d)
sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci
giorni;
e)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di sei mesi;
f)
licenziamento con preavviso;
g)
licenziamento senza preavviso."
b) Il comma 2 è
sostituito dal seguente comma:
"2. L'ente, salvo
il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione
scritta dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La
contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel
termine di 20 giorni che decorrono:
b) dal
momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora ha avuto conoscenza del fatto;
c) dal
momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su
segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di
sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto."
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente comma:
"4. Nel caso in
cui, ai sensi dell' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in
cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del
comma 4 dell'art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel
termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione."
d) dopo il comma 4
è aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Qualora,
anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione,
emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro
5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità
presso quest'ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta
dell'addebito."
e) dopo il comma 9
viene aggiunto il comma 9 bis:
"9 bis. Con
riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi
intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel
rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la
certezza delle situazioni giuridiche".
Art. 25
Codice
disciplinare
1. Il testo
dell'art. 25 (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito
dal seguente:
"1. Nel rispetto
del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto
dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a.
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
b.
rilevanza degli obblighi violati;
c.
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d. grado di
danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e.
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari
nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f. al
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva
nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate
con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1,
per:
a) inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta
non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali
e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o
vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e
di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto
di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20
maggio 1970 n. 300;
f)
insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati.
L'importo delle
ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando
l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle
mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi
del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai
terzi;
d)
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata dai superiori;
e)
svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante
lo stato di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
della stessa;
g)
comportamenti minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori
nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300
del 1970;
j) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
k)
violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l)
sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel
biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al
comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni
superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un
massimo di 15;
c)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o
della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'ente o ad esso affidati;
d)
persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
e)
esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
f) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona;
Nella sospensione
dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base
mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare
ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva
plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5
e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 8, lett. a);
b) recidiva
nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c)
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali
previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata.
d) mancata
ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la
sanzione di cui al comma 6;
e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi
o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f) recidiva
nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di
un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
i)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j)
reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di
appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze
nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva
nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti
o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna
passata in giudicato:
1. per i
delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n.
16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti
previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e
all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per
gravi delitti commessi in servizio;
3. per i
delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna
passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna
passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
f)
violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale,
in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Le mancanze non
espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori
di cui all'art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai
principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
Art. 26
Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Dopo
l'art. 25 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dal precedente
articolo, è aggiunto l'art. 25 bis "Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale":
"1. Nel caso di
commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale
l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei
casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i
medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora
l'ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a
sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di
condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall'art.24,
comma 2.
4. Fatto
salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è
riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. Per i
soli casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90
giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva
e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
6.
L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 25 (codice
disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi
7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall'art. 28
del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso
di sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la
formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" si
applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone la
chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione
all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso
di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai
sensi dell'art.129 cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste
o perché l'imputato non lo ha commesso, si procede analogamente al comma
7.
9. In caso
di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 653,
comma 1 bis del c.p.p.
10. Il
dipendente licenziato ai sensi dell'art. 25 (codice disciplinare), comma
7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a
seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza
di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica
acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamento
ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla
medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla
data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a
tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di
licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione
antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al
coniuge o il convivente superstite e ai figli. "
Art. 27
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1. Il testo
dell'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del
CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. " Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per
la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento
penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando
sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell'art. 25 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e
senza preavviso).
3. L'ente,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma
1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del
comma 2.
4. Resta
fermo l'obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall'art. 1,
comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale,
lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei
confronti del personale degli enti locali trova applicazione la
disciplina degli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a)
limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e
all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
5. Nel caso
dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001,
trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4,
comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi
indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 25-bis
in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al
dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di
cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la
retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del
nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato.
8. Nel caso
di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi
dell' art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo
di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla
presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 7, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti
gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito
di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o
compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi
ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando
vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
11. Qualora
la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria
della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'ente sospende il
lavoratore per la durata della stessa.
Art. 28
Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto, sono portati a termine secondo le procedure vigenti
alla data del loro avvio con la notifica della contestazione.
2. Alle
infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano –
qualora più favorevoli – le sanzioni previste dall'art. 25 (codice
disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate
dal presente contratto.
3. In sede
di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui
all'art. 25 deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di
lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla
data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo
giorno successivo a quello della affissione.
4. Per le
infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di
sottoscrizione del presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia
del codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1
e 2.
TITOLO V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI
CARATTERE GENERALE
Art.29
Stipendio
tabellare
1. Gli
stipendi tabellari sono incrementati, tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 –
2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al
trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33,
comma 1, della legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) pari allo
0,5%.
2. Ai sensi
del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali
e di sviluppo delle diverse categorie, come definito dalla tabella A
allegata al CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al
presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di
cui alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella
voce stipendio tabellare; detto conglobamento non ha effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in
servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. I più
elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in
godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto
all'importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno
personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione
e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del
trattamento economico di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL
del 14.9.2000.
5. A
seguito della applicazione della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi
annui del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del
sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza
dall'1.1.2003 secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.
6. Sono
confermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art. 3
del CCNL del 5.10.2001, la retribuzione individuale di anzianità e gli
altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
Art. 30
Effetti dei
nuovi stipendi
1. Nei
confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma
2 dell'art. 29. hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza; agli effetti della indennità premio di fine
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo
diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del
14.9.2000 gli incrementi dei valori delle posizioni iniziali e di
sviluppo del sistema di classificazione previsti dall'art. 29, comma 2,
e dalle allegate tabelle B e C, hanno effetto, dalle singole decorrenze,
su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione
le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime
posizioni.
3. Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa
speciale, di cui all'art. 29, comma 3, del presente CCNL, non modifica
le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Art. 31
Disciplina
delle "risorse decentrate"
1. Le
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate
come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti,
con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le
modalità definite dal presente articolo.
2. Le
risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le
integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite
in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche,
anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono
rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti
disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g,
h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle
dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del
CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di
specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art.
15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
3. Le
risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla
applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel
rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma
1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non
correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli
derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL
dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del
CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le
risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme
destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo
le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti
ministeriali attuativi.
5. Resta
confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999
sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese
nell'esercizio di riferimento.
Art. 32
Incrementi
delle risorse decentrate
1. Le
risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate,
dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa
la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti
incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e
con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50%
del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente
articolo.
3. Enti
locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è
consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39%
delle entrate correnti;
4. Camere
di Commercio: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è
consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti
inferiore al 41% delle entrate correnti.
5. Regioni:
l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a
favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35%
della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6. Gli
altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo
massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari
riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità
di spesa.
7. La
percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto
delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un
ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della
disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).
8. Gli
incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano
applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente
deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. E'
confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria
A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o
che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso
il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di
cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue
lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla
data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più
applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
Art. 33
Istituzione
e disciplina della indennità di comparto
1. Al fine
di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione
complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un
compenso denominato: indennità di comparto.
2.
L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e
ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
3.
L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di
riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non
è utile ai fini della determinazione della base di calcolo
dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di
comparto non modifica le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
4.
L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:
a) con decorrenza
dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D
allegata al presente CCNL;
b) con
decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono
incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima
tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse
nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
c) con
decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della
indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4
della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi
determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate
le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31,
comma 2.
5. Le quote di
indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle
risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime
risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per
qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non
riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti
posti.
Art. 34
Finanziamento delle progressioni orizzontali
1. Si
conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi
spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle
progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del
31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste
dall'art. 31, comma 2.
2. Gli
oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi
anche della quota della tredicesima mensilità.
3. Dalla
data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse
dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui
corrispondenti.
4. Gli
importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale
cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato
nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti
nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza
delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata
definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate
anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
5. E'
disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999.
Art. 35
Integrazione delle posizioni economiche
1. Con
decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, il numero delle
posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del
31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di
sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella
tabella C allegata al presente CCNL.
2. I
criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già
indicati nell'art. 5, comma 2, lett. a) per la posizione economica A 5 e
nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 .
3. Anche
per il finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni
economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione
delle risorse di cui all'art. 31 comma 2.
CAPO II
COMPENSI,
INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art. 36
Modifiche
all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999
1. Il
compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL
dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione
decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000
sino ad un massimo di € 2.000.
2. All'art.
17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
i) Compensare le
specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D
attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di
Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i
compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti
informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il
pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di
ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare,
infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai
servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito
in € 300 annui lordi.
Art. 37
Compensi
per produttività
1. L'art.
18 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:
"1. La
attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è
strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi
gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al
risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi
destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a
conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e
dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi
predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli
enti.
3. La
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai
competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni
definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del
modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento
degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.
4. Non è
consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività
sulla base di automatismi comunque denominati.
5. Per le
Camere di Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti
secondo la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL
dell'1.4.1999, devono essere destinate al finanziamento della componente
variabile collegata al risultato e alla valutazione della prestazione.
Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale applicazione della
disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sono rese
disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa, per la
incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa
analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di
miglioramento dei servizi che valuti l'incidenza degli oneri del
personale connessi a tali iniziative."
Art. 38
Personale
distaccato alle associazioni degli enti
1. Al
personale distaccato, ai sensi dell'art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267
del 2000 presso gli organismi nazionali e regionali delle autonomie
locali, compete il trattamento economico previsto dall'art. 52, comma 2,
lett. c) del CCNL del 14.9.2000 ivi compresa la tredicesima mensilità e
la indennità di comparto disciplinata dall'art. 33; i relativi oneri
sono confermati a carico dell'ente di appartenenza.
Art. 39
Dipendenti
in distacco sindacale
1. Il comma
1 dell'art. 47 del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del
trattamento economico del personale in distacco sindacale, è completato,
prima del punto, con la seguente disciplina: "ivi comprese le quote
della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto
disciplinata dall'art. 33."
2. Il comma
2 dell'art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: "In sede
di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere
considerato ai fini dell'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL
dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella
valutazione utile alla progressione economica orizzontale."
Art. 40
Straordinario per calamità naturali
1. Le
risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti
adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali,
per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere
utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale
incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa.
2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.
Art. 41
Indennità
di rischio
1. La
misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del
14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal
31.12.2003.
Art. 42
Benefici
economici per gli invalidi per servizio
1. L'art.
50 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue:
"2. La disciplina
del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del
personale che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità con
provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
In tal caso la domanda può essere presentata dall'interessato o,
eventualmente, dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il
trattamento economico da prendere a base di calcolo corrisponde a quello
dell'ultimo mese di servizio."
Art. 43
Tredicesima
mensilità
1. Il comma
5 dell'art. 3, del CCNL del 5.10.2001 è così sostituito:
"Nel caso
di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima
mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantacinquesimo per ogni giorno di servizio prestato nel
mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale
mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a
servizio intero."
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44
Disposizioni per il personale dell'Agenzia nazionale
per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
1. Il
personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari
comunali e provinciali, inserito nel comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali per effetto dell'art. 10, comma 1, del CCNQ 18.12.2002,
è inquadrato, con decorrenza dall' 1.1.2002, nelle categorie e nei
profili del vigente sistema di classificazione del comparto delle
regioni e delle autonomie locali, previsti dall'allegato A del CCNL del
31.3.1999.
2. Le
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività di cui all'art. 31 del presente CCNL, presso l'Agenzia,
sono costituite da quelle già destinate nell'anno 2003 alla
contrattazione decentrata integrativa secondo la disciplina del CCNL
precedentemente applicato e sono integrate con le modalità stabilite
dall'art. 32 del presente CCNL, secondo le decorrenze ivi previste.
ART. 45
Conferma di
discipline precedenti
1. Per
quanto non previsto nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione
del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto,
restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti
collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001.
E', in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'art. 17 del
CCNL del 6.7.1995 sull'orario di lavoro e sulla relativa quantificazione
in 36 ore settimanali; dell'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive
modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali
in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compreso l'art. 22
del CCNL dell'1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del
14.9.2000.
2. E'
confermata, anche per il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell'art.
23 del CCNL dell'1.4.1999, relativo allo sviluppo delle attività
formative, ivi compreso l'impegno degli enti per un finanziamento
annuale delle relative attività con risorse finanziarie non inferiori
all'1% della spesa del personale.
Art. 46
Personale
addetto alle case da gioco
1. Al
personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco si
applicano i benefici economici derivanti dal presente contratto. E',
comunque, fatto salvo il trattamento economico nelle componenti e nella
dinamica a qualunque titolo vigente, in considerazione della particolare
professionalità di tale personale non rientrante nei compiti di istituto
propri degli enti.
Art. 47
Personale
dipendente dal comune di Campione d'Italia
1. I
benefici economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del
comparto Regioni-Autonomie locali di applicano anche ai dipendenti del
comune di Campione d'Italia.
.

.

.

.

NOTA A VERBALE DELL'ARAN
Con
riferimento all'ultimo periodo dell'art. 30, comma 3, si precisa che al
personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto,
cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio
metropolitano corrispondente alla misura della indennità integrativa
speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere
considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la
normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale
il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio
tabellare è utile ai fini della indennità premio di fine servizio.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti
concordano nell'affermare che le iniziative selettive degli enti per
favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi
interni alla categoria superiore, sono tutte riconducibili alla
disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le diverse espressioni
utilizzate come: concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni,
ecc, sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare
la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile
esclusivamente dall'interno. La espressione formalmente corretta deve
essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4:
"progressione verticale nel sistema di classificazione". Le parti
concordano anche nel ritenere che la regolazione e la attuazione delle
"progressioni verticali" debbano essere ricomprese nella attività di
gestione di diritto comune secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2,
del D.Lgs.n.165 del 2001.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti
concordano nell'affermare che tutti gli adempimenti attuativi della
disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla
più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" affidate
alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi
provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art.
5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli
previsti dal sistema delle relazioni sindacali.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti
assumo l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l'esame del testo
unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti
concordano sull'opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto
affinché adottino tutte le iniziative, nel rispetto di quanto
espressamente previsto dall'art.10, comma 7, del CCNQ del 7.8.1998,
affinché i diversi livelli di relazioni sindacali previsti dalla vigente
contrattazione collettiva nazionale si svolgano al di fuori dell'orario
di lavoro, in modo da assicurare il corretto svolgimento delle relazioni
sindacali stesse, evitando ogni possibile ricaduta negativa connessa
alla fruibilità delle prerogative sindacali.
Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti
concordano sulla necessità che le unioni di comuni, come entità
istituzionali autonome, diano piena attuazione alla disciplina del CCNQ
del 7.8.1998 in particolare per gli aspetti relativi alla
quantificazione e utilizzazione del monte ore dei permessi sindacali di
ente.
Dichiarazione congiunta n. 6
Le parti
concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con
rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o
regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla
applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbano trovare
copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative
ovvero attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli
enti interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che
sussista la necessaria capacità di spesa.
Dichiarazione congiunta n. 7
Le parti
confermano l'impegno comune ad assumere ogni utile iniziativa per
definire consensualmente la disciplina relativa alla istituzione del
fondo per la previdenza complementare per il personale dei comparti
delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario
nazionale.
Dichiarazione congiunta n. 8
Le parti
condividono l'esigenza di garantire parità di equilibrio economico nei
confronti dei dipendenti impegnati sulle medesime posizioni di lavoro e
con analoghe professionalità.
A tal fine
assumono l'impegno di valutare la praticabilità di soluzioni perequative
del trattamento economico in atto, anche in sede dei prossimi rinnovi
contrattuali, perché si pervenga al conseguimento del risultato
condiviso, con la necessaria gradualità.
Dichiarazione congiunta n. 9
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 5, le parti concordano nel
ritenere che la eventuale iniziativa riconosciuta alle "associazioni
nazionali rappresentative degli enti" per la attivazione della
contrattazione decentrata territoriale, deve intendersi riconosciuta
anche alle articolazioni territoriali delle medesime associazioni
nazionali, ove esistenti e operative.
Dichiarazione congiunta n. 10
Le parti
concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14
(personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti
interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla
utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata
da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte
dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione,
quindi,disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che,
fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono
legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e
straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art.
14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato
a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165
del 2001.
Dichiarazione congiunta n. 11
Con
riferimento al contenuto dell'art. 14, comma 7, le parti prendono atto
che la espressione secondo la quale "i relativi oneri sono a carico
delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di
appartenenza", per gli effetti relativi alla retribuzione di posizione e
di risultato delle posizioni organizzative, non ha inteso in alcun modo
innovare la attuale disciplina sul finanziamento delle stesse posizioni
organizzative che resta confermata secondo le vigenti previsioni
dall'art. 11 del CCNL del 31.3.1999 (per gli enti senza dirigenza) e
dall'art. 17, comma 2, lett. c) (per gli enti con dirigenza).
Dichiarazione congiunta n. 12
Con
riferimento al contenuto dell'art. 15, le parti concordano
nell'affermare che la disciplina ivi prevista ha come destinatari tutti
gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che non
abbiano personale con qualifica dirigenziale.
Dichiarazione congiunta n. 13
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 19, le parti concordano
nell'affermare che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale e accessorio del "personale comandato" (la cui nozione
implica l'utilizzo di un lavoratore nell'interesse dell'ente ricevente)
presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il
lavoratore.
Gli oneri
possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati
all'ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione
intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del
salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell'ente
utilizzatore.
Dichiarazione congiunta n. 14
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, le parti concordano
nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a
favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del
sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle
posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3),
è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è
anch'esso a carico dei bilanci degli enti.
Questo
incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come
differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al
lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore
in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla
differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98
mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di
tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una
corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo
di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso
importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo
per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 del CCNL
dell'1.4.1999.
Per le
stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo
vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29)
con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove
progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data
successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i
nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima
mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate
stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.
Dichiarazione congiunta n. 15
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 4, le parti concordano
nel ritenere che il termine "attualmente" debba essere riferito alla
data di sottoscrizione definitiva del CCNL. L'assegno ad personam,
pertanto, per il differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a
tutto il personale in servizio alla predetta data che avesse comunque
acquisito il valore superiore della I.I.S. corrispondente alle posizioni
di accesso B3 e D3.
Dichiarazione congiunta n. 16
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 4, le parti concordano
nel ritenere che l'assegno personale non riassorbibile attribuito al
personale della categoria B con posizione iniziale in B3, per la
conservazione del differenziale della I.I.S., debba essere correttamente
conservato per il solo periodo di permanenza nella medesima categoria B
su qualunque posizione di sviluppo economico. L'assegno cessa di essere
corrisposto in caso di progressione verticale in categoria C.
Dichiarazione congiunta n. 17
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 31, relativa alla quantificazione
delle risorse decentrate, le parti concordano nell'affermare che gli
enti che abbiano sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi
all'anno 2003 prima della sottoscrizione del presente CCNL, per definire
i criteri e le condizioni per dare applicazione alla disciplina
dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001, debbano correttamente e
legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare, di conseguenza,
piena applicazione agli accordi stipulati.
Dichiarazione congiunta n. 18
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 31, comma 2, le parti concordano
nel ritenere che le disposizioni contrattuali citate come fonte di
finanziamento delle risorse decentrate stabili conservano la loro
efficacia anche per gli anni successivi al 2003 per eventuali ulteriori
incrementi delle medesime risorse, nel rispetto delle relative
specifiche prescrizioni. Tra queste disposizioni sono ricomprese: l'art.
15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti di dirigente) e l)
(risorse del personale trasferito) del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, comma
2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
Dichiarazione congiunta n. 19
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 31, comma 2, le parti concordano
nel chiarire che le risorse calcolate con riferimento all'anno 2003
devono intendersi, naturalmente, al netto degli importi già destinati,
fino a tutto il 2003 compreso, al finanziamento di altri istituti
stabili secondo la vigente disciplina contrattuale. Diversamente si
produrrebbe un ingiustificato aumento degli oneri a carico dei bilanci
degli enti. Pertanto non entrano nel computo delle predette risorse le
somme utilizzate per il pagamento delle seguenti voci retributive:
a) progressione
economica nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello
specifico fondo di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL dell'1.4.99;
b)
retribuzione di posizione e di risultato, limitatamente agli enti con
dirigenza, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo
di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.99;
c)
incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui
all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6
del CCNL del 5.10.2001;
d) quota di
incremento della indennità di comparto per l'anno 2003, di cui all'art.
33, comma 4, lett. b) del presente CCNL;
e) quota
degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del
31.3.1999 (art. 7, comma 7).
Dichiarazione congiunta n. 20
Con
riferimento alla disciplina per l'incremento delle risorse decentrate di
cui all'art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme
corrispondenti alle diverse percentuali ipotizzate devono essere
calcolate e rese disponibili come valore annuale e quindi con
riferimento all'intero anno 2003, ove sussistano le condizioni e i
requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno
2003, alla quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili
nel medesimo anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno
trasferite, come una tantum, sulle risorse dell'anno 2004, stante la
impossibilità materiale di utilizzazione nel corso del 2003 e si
aggiungeranno (come una tantum) a quelle di identica derivazione
pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via prioritaria, alla
copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della seconda
quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena
attuazione la disciplina dell'art. 31.
Dichiarazione congiunta n. 21
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 32, le parti concordano nel
ritenere che il periodo temporale da considerare per l'accertamento del
possesso dei requisiti di bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba
essere individuato nell'anno 2001, in coerenza con analoghe previsioni
contrattuali.
Dichiarazione congiunta n. 22
Con
riferimento disciplina dell'art. 34, comma 5, le parti concordano nel
ritenere che, per gli enti che abbiano sottoscritti accordi decentrati
secondo l'art. 5 del CCNL del 5.10.2001, trova applicazione la clausola
derogatoria prevista dal comma 8, dello stesso art. 5 a decorrere
dall'anno di riferimento dell'accordo.
Dichiarazione congiunta n. 23
Le parti
concordano nel ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla
aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall'art.
12 del CCNL del 14.9.2000, sia stata integrata, in senso migliorativo,
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001 attraverso il
riconoscimento di un più ampio diritto alla fruizione anche di una
aspettativa retribuita, sempre per dottorato di ricerca e che tale
integrazione non è in alcun modo in contrasto con la sempre vigente
previsione contrattuale. Gli enti, pertanto, accolgono le istanze dei
propri dipendenti ove sia accertata la sussistenza delle condizioni
prescritte dal legislatore.
Dichiarazione congiunta n. 24
Le parti
concordano nel ritenere che per il primo inquadramento del personale
trasferito agli enti nel periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003,
debbano essere applicati i medesimi criteri previsti dal Titolo II del
CCNL del 5.10.2001, con gli adeguamenti resi necessari dalle novità
introdotte dal presente CCNL.
Devono
intendersi, in particolare, confermati i criteri di equiparazione tra le
posizioni giuridiche acquisite nell'ente di provenienza e quelle
corrispondenti nell'ente ricevente secondo le previsioni dell'art.27,
commi 1 e 4, del CCNL 5.10.2001.
Sui punti
di seguito indicati l'orientamento condiviso delle parti può essere così
riassunto:
Incrementi contrattuali
a) il personale
inquadrato dopo il gennaio 2002 conserva il valore dell'incremento
stipendiale e della eventuale indennità di amministrazione già acquisiti
nell'amministrazione di provenienza; dal gennaio 2003 matura
l'incremento stipendiale previsto dal presente CCNL;
b) il
personale inquadrato dopo il gennaio 2003 conserva gli incrementi
contrattuali (per stipendio e per eventuale indennità di
amministrazione) già acquisiti nell'amministrazione di provenienza con
effetto dell'1.1.2002 e dall'1.1.2003;
c) è
esclusa, in ogni caso, la duplicazione dei benefici contrattuali.
Determinazione del
trattamento economico di primo inquadramento
a) si sommano
tutte le voci già previste dall'art. 28, commi 3 e 4, del CCNL del
5.10.2001 negli importi annui, compresa la tredicesima ove dovuta,
acquisiti nell'ente di provenienza al momento della decorrenza
dell'inquadramento;
b) si
sommano tutte le voci retributive previste nell'ente ricevente nei
valori annui vigenti alla stessa data del primo inquadramento, compresa
la tredicesima ove dovuta; questa somma ricomprende anche i valori annui
della nuova indennità di comparto;
c) se dalla
sottrazione del valore b) al valore a) dovesse risultare un valore
differenziale positivo, si riconosce al lavoratore un assegno personale
non riassorbibile; se il valore differenziale risultasse negativo, si
conferma integralmente il trattamento economico correlato
all'inquadramento.
Le parti
concordano nel ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati
dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche
volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto.
Dichiarazione congiunta n. 25
Le parti
concordano che nell'ambito dei lavori della Commissione paritetica per
il sistema di classificazione di cui all'art. 12, saranno prese in
considerazione anche le conseguenze derivanti da pronunce
giurisprudenziali che abbiano inciso sull'inquadramento del personale.
DICHIARAZIONE A VERBALE C.S.A.
Il CSA
rileva che lo sforzo posto in essere in questa tornata contrattuale per
un adeguato recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni a seguito
dei processi inflattivi in atto, risulta ancora insufficiente e pertanto
nella successiva fase di rinnovo per il biennio 2004-2005, si dovranno
conseguire ulteriori incrementi retributivi rispetto all'inflazione
programmata dal Governo.
In merito
alla parte normativa si critica la pochezza delle questioni affrontate e
stante la complessità delle questioni aperte sui tavoli contrattuali
degli Enti, il CSA ritiene necessario:
Dare
certezza ai tempi di lavoro della Commissione istituita per la
rivisitazione dell'ordinamento professionale;
Rafforzare
il Capo III Area di Vigilanza con particolare riferimento alla mancata
specifica sull'ordinamento professionale;
Valorizzare
le professionalità dell'Area Educativo Scolastica richiamando la vigente
normativa nazionale in materia di Docenza;
Rafforzare
i criteri oggettivi nell'assegnazione e pesatura delle Posizioni
organizzative;
Fornire
alle Regioni specifici elementi di indirizzo per l'individuazione di
ulteriori e diversi criteri per le alte professionalità;
Assicurare
il compenso legato alla produttività di cui all'art. 37 comunque a tutto
il personale e nell'ambito del lavoro ordinario al fine di elevare i
livelli di produttività;
Elevare la
quota destinata alla formazione all'1,5% del monte salari.
Il CSA
inoltre ribadisce che gli Enti debbono adottare tutte le misure atte a
dare adeguata valorizzazione alle professionalità attualmente presenti
nelle posizioni infracategoriali D3 e B3 riconosciute nell'ambito
ordinamentale dell'Ente in relazione al CCNL 31/3/1999.
In
particolare per la categoria D3 si debbono ricercare soluzioni
economiche riconducibili alla piena applicazione dell'art. 17/2° lett f)
del CCNL del 1.4.1999 o dell'art. 8 del CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente
a ciò si deve procedere celermente alla dissolvenza della categoria A
anche mediante processi di riqualificazione del personale interessato
che consentano una sostanziale equiparazione dell'attuale ordinamento
degli Enti Locali a quello degli altri comparti.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE
C.S.A. 2
Il
Coordinamento Sindacale Autonomo, nel confermare la Dichiarazione a
verbale presentata unitamente all'ipotesi di accordo del 16 ottobre 2003
esprime, con la stipula del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali
la seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si
sottolinea l'esigenza di affrontare la trattazione, nell'ambito della
Commissione bilaterale prevista all'art. 12, di un articolato specifico
riservato ai professionisti degli enti pubblici, anche in virtù
dell'esplicita previsione contenuta nell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ove
si prevede che "per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione
ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca sono stabilite
discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".
Ciò anche
in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 2095 del Codice Civile
come modificato dalla Legge 13 maggio 1985 n. 190
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE
Di.C.C.A.P. 1
Il
Di.C.C.A.P. , considerato che:
pur in
presenza del riconoscimento di alcune richieste specifiche avanzate per
conto della Polizia Locale e dei dipendenti le Camere di Commercio, non
può non denunciare l'insufficienza del tavolo contrattuale unico per
affrontare e risolvere le questioni legate alle suddette professioni.
Si ritiene,
pertanto, di firmare il presente contratto ribadendo comunque la
necessità di individuare specifiche aree di contrattazione relative ai
settori sopra richiamati.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE
Di.C.C.A.P. 2
Di.C.C.A.P:
questa organizzazione sindacale, ritenendo che il presente contratto,
come i precedenti del comparto delle autonomie locali, si applichino,
per effetto della legge 165/01 ai dipendenti delle associazioni fra
camere di commercio e delle aziende speciali delle stesse, anche in
considerazione che le prime sono finanziate con fondi pubblici a
bilancio negli enti camerali stessi e le seconde hanno bilanci
indissolubilmente legati a quelli dei medesimi enti, si riserva di agire
in ogni sede nei confronti di qui datori di lavoro che non diano
corretta applicazione alle norma contrattuali.
Questa
organizzazione sindacale rilevato che nel presente contratto nulla è
previsto, per i dipendenti delle camere di commercio, circa la specifica
modalità di calcolo dell'indennità di anzianità, per la parte accessoria
quiescibile e pensionabile, in particolare delle posizioni
organizzative, si ritiene libera di agire in ogni sede a tutela dei
legittimi diritti dei dipendenti camerali.
L'istituzione dell'indennità di comparto, evidenzia ancor più la
sperequazione a sfavore dei giovani neoassunti all'interno del personale
camerale dovuta alla disomogenea distribuzione della specifica indennità
prevista per le camere di commercio. Questa organizzazione invita la
controparte a superare il contenzioso in atto individuando idoneo
strumento per riconoscere e valorizzare la conclamata specificità
professionale del personale camerale.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE 1
USAE:
questa Confederazione, pur lamentando l'inadeguata quantizzazione
dell'aumento salariale, che in realtà non copre l'effettivo
deprezzamento del valore della vita rispetto alla differenza di acquisto
tra lira ed euro, apprezza lo sforzo fatto dall'Agenzia al fine di
perequare i diversi CCNL restringendo così la forbice relativa al
divario tra questi. Ciò nonostante, lamenta, ancora una volta, la
mancata concessione della specifica contrattazione relativa all'Area di
vigilanza e si riserva di intervenire, a prò della specifica categoria,
nel corso delle riunioni dell'apposita Commissione prevista dall'art. 12
di questi accordi.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE 2
USAE: sulla
base dell'ordinamento professionale esistente, pur nella logica
condivisibile di valorizzare le esperienze acquisite nell'ente, al fine
di evitare un ingiustificato appiattimento professionale, si dichiara
quanto segue:
-
relativamente a D3 acquisito come categoria di ingresso (concorsi
espletati dall'ente) s'impone come irrinunciabile il riconoscimento di
un valore giuridico;
- di
conseguenza, in qualsiasi tipo di selezione finalizzata ad incarichi o
altro, occorre tener in adeguata considerazione tale requisito
identificabile comunque come punteggio aggiuntivo rispetto ad altri
dipendenti diversamente collocati nella categoria D.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL 1
Con
riferimento alla disciplina dell'art. 32, comma 7, le Organizzazioni
sindacali confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, unitariamente
concordano nel ritenere che negli enti ove la entità delle risorse
disponibili in base alla percentuale dello 0,20% del monte salari del
2001 (nel rispetto delle condizioni prescritte) non ne consenta la
utilizzazione per la incentivazione degli incarichi di alta
professionalità in quanto inferiori al valore minimo previsto dal CCNL,
le medesime risorse, costituendo integrazione di quelle destinate
all'incremento del trattamento accessorio del personale, debbano essere
inserite tra quelle decentrate stabili (art. 31, comma 2) per essere
utilizzate sia per il completamento del finanziamento della indennità di
comparto sia per ulteriori finalità di incentivazione secondo la
disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata integrativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL 2
Le
Organizzazioni sindacali confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, alla
luce della formulazione letterale del testo contrattuale, unitariamente
ribadiscono che la intera disciplina dell'art. 10 sulla valorizzazione
delle alte professionalità ha carattere di generalità e trova, quindi,
applicazione nei confronti di tutti gli enti del comparto.
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE 3
L'USAE nel
firmare il CCNL ribadisce la propria insoddisfazione per quanto riguarda
l'insufficiente e troppo generica normativa contrattuale in materia di
disciplina delle attività implicati l'iscrizione agli albi
professionali.
A tal
proposito il sindacato fa presente che, su questo argomento, non sono
più accettabili né rinvii, né altre normative contrattuali generiche e
pertanto auspica che, in sede di Commissione paritetica ARAN-OO.SS. si
giunga alla piena, corretta e definitiva applicazione di quanto disposto
dal Parlamento con le seguenti leggi:
1- Legge n.
59 del 15 marzo 1997 che all'art. 11 – comma 4 – lettera d così, tra
l'altro recita:
"...d) prevedere
che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti ............, e stabiliscano altresì
una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono
qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi,
oppure tecnico-scientifiche e di ricerca".
2- Decr. Legs. n.
165 del 30 marzo 2001 che, all'art.40 ultimo periodo del comma 2 recita:
"Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano
l'iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di
comparto".
3- Legge n.
145 del 19 giugno 2002 che con l'art. 7 aggiunge al suddetto comma 2
dell'art. 40 del D.L. 165: "I professionisti degli enti pubblici, già
appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi
degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni
interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area di
contrattazione autonoma, nel rispetto della distinzione di ruoli e
funzioni".
L'USAE,
infine, ribadisce anche in questa sede, che, per una maggiore chiarezza
contrattuale e per il pieno e corretto rispetto della volontà espressa,
e più volte confermata, dal legislatore, è necessaria una specifica
contrattazione per i professionisti, data la loro specificità per la
prestazione di "lavoro intellettuale", specificità chiaramente
riconosciuta dal codice civile.
Il
Segretario Generale USAE
Adamo
Bonazzi
ALLEGATO
Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. I
princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I
dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si
impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
Principi
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i
princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non
svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei
compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità
di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si
impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse
dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il
dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni
di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone
per ragioni di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto
di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei
rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non
ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il
dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese
a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
Regali e
altre utilità
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il
dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Art. 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel
rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio,
salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il
dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza
negli interessi finanziari.
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia
avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali
rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente
alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente,
prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano
porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e
dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo,
o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
Obbligo di
astensione
1. Il
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività
collaterali
1. Il
dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il
dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
Art. 8
Imparzialità
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni
illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in
particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni,
non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
Comportamento in servizio
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di
propria spettanza.
2. Nel
rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il
dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza
le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente
che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per
lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il
dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto
di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
Rapporti
con il pubblico
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il
diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il
dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o
confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il
dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione
che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli
standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
Contratti
1. Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o
promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto.
2. Il
dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle
situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e
personale.
Art. 13
Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati
1. Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo
tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e
utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.
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