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protocollo intesa relazioni sindacali Al Direttore Generale Al Segretario Comunale Alla delegazione sindacale di parte pubblica Al Responsabile dell'Ufficio Personale Sovracomunale Ai Capi Settore SEDE
In riferimento a quanto previsto dallaccordo aziendale di cui alloggetto, con la presente si comunica che le 100 ore complessive annue retribuite di cui allart. 5/6° c., sono ripartite allinterno della delegazione sindacale nel modo seguente. Poiché la delegazione sindacale risulta composta dalle R.S.U. nella misura di n. 4 dipendenti (n. 3 per C.G.I.L. e n. 1 per R.d.B) e dalle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del vigente CCNL nella misura di n. 1 dipendenti (S.U.L.P.M.), le 100 ore complessive annue vengono divise per n. 5 dipendenti, raggiungendo una quota pro capite pari a 20 ore. Detta quota viene moltiplicata per il n. di rappresentanti di ciascuna sigla sindacale, determinando, quindi, la seguente ripartizione:
n. 60 ore complessive annue;
n. 20 ore complessive annue;
n. 20 ore complessive annue. La parte sindacale si riserva di modificare i criteri di ripartizione sopra descritti, qualora sorgano necessità diverse da quelle attuali, anche a seguito della verifica della prima applicazione dellaccordo in oggetto, che, ai sensi dellart. 9, dovrà essere fatta entro il 30/06/2000. Resta inteso che anche in questo caso verrà data opportuna informazione allAmministrazione, al fine della corretta applicazione dellaccordo. Distinti saluti. Marzabotto, li 08/02/00 LA DELEGAZIONE SINDACALE Per la C.G.I.L.: Per le R.d.B.: MASOTTI Maurizio ____________________ ALBERTI Luigi _____________________ ROCCHI Catia _________________________ Per il S.U.L.M.: PERLI Alessandra ___________________ DAINESI Alfredo ______________________ LA GIUNTA COMUNALE Richiamato il verbale prodotto dallincontro della delegazione trattante avvenuto il giorno 2 febbraio 2000; Visto laccordo, debitamente sottoscritto dalle parti, con oggetto "ACCORDO SULLE AGIBILITA SINDACALI INTERNE ALLENTE" composto da 10 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; Visto il CCNL 1998-2001; Visto laccordo 7 agosto 1998 "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utlizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali"; Ritenuto opportuno autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla firma del presente accordo; Visti i pareri espressi ai sensi dellart. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, allegati al presente atto quale sua parte integrante, formale e sostanziale: - di regolarità tecnica a firma del Capo Settore 1° - Affari Generali; Con voti unanimi palesemente espressi; DELIBERA AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del presente accordo sulle AGIBILITA SINDACALI INTERNE ALLENTE; RENDERE infine, con separata votazione unanime palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 - 3° comma della Legge 08.06.1990, n. 142 ACCORDO 1/2000 ACCORDO SULLE AGIBILITA SINDACALI INTERNE ALLENTE Siglato il giorno 2/2/2000 dalla delegazione trattante riunita in sede di contrattazione aziendale Art. 1 - Oggetto Il Comune di Marzabotto, le RSU e le OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del vigente CCNL stipulano il seguente accordo per disciplinare le modalità dellesercizio dellattività sindacale interna allEnte. Art. 2 - Diritto di pubblicità ed affissione 1. I componenti delle RSU e i rappresentanti delle OO.SS. territoriali hanno il diritto di affiggere nelle apposite bacheche predisposte in luoghi di facile accesso e di agevole consultazione per tutto il personale, materiale di interesse sindacale e del lavoro, senza preventiva autorizzazione, a tale scopo si individua la bacheca già esistente e posta allinterno della sede comunale al piano terra. 2. Pubblicazioni, testi e comunicati potranno essere inviati negli uffici distaccati per laffissione, direttamente dalle RSU e OO.SS. territoriali o esposte e siglate a cura del rappresentante sindacale o da persona designata. Art. 3 - Dotazioni e strumentazioni 1. Le RSU e le OO.SS. possono avvalersi della strumentazione dellEnte (fotocopiatrice, fax e attrezzature informatiche) per riprodurre materiale di interesse sindacale; garantendo, comunque, la priorità alle attività istituzionali dellEnte. 2. Le RSU e le OO.SS possono, altresì, disporre di materiale di tipo legislativo ed amministrativo, reperibile allinterno dellEnte, in accordo con lufficio AA.GG. 3. Le attività di cui al comma 1 sono rese oltre il normale orario di lavoro. Art. 4 - Locali 1. Le RSU e le OO.SS possono usufruire, dietro richiesta allufficio competente, di un locale idoneo per le loro riunioni, che si individua principalmente nella sede della biblioteca comunale, compatibilmente con lorario di chiusura della stessa al pubblico. Art. 5 Agibilità Sindacali 1. Le riunioni tra Amministrazione e delegazione di parte sindacale per contrattazione, trattative, confronti, concertazione e consultazione, sono convocate dallAmministrazione stessa. 2. La partecipazione dei componenti delle RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categorie firmatarie del CCNL 1998/2001 a tali riunioni sarà considerata a tutti gli effetti orario di lavoro, non comporterà decurtazioni della retribuzione e non inciderà sul monte ore di spettanza delle OO.SS. e della RSU, nè sui relativi permessi sindacali retribuiti. 3. Tali incontri, nel modo sopra definito, non potranno essere superiori a n. 12 nel corso dellanno. Gli incontri superiore a quelli sopra indicati non saranno considerati allinterno dellorario di lavoro. Per incontro si intende quello superiore a 2 ore. 4. I permessi previsti dal D.Lgs. 626/94 sono considerati aggiuntivi al monte ore di cui sopra e sono stabiliti secondo quanto previsto dalla particolare normativa. 5. I permessi sindacali di cui al comma 2 sono preventivamente comunicati al competente responsabile di servizio, il quale trasmette allufficio personale apposita comunicazione al fine del conteggio del permessi sindacali utilizzati. 6. Per lapprofondimento della materia trattata dalla delegazione di parte sindacale sono disponibili ulteriori 100 ore complessive annue, orario di lavoro a tutti gli effetti, da usufruire al termine o allinizio del turno di lavoro da suddividere tra i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro ed assegnate alla Delegazione trattante di parte sindacale, la quale definirà i criteri di ripartizione tra i componenti della stessa e i dipendenti appartenenti alle singole OO.SS., dandone opportuna informazione allAmministrazione. 7. Nellutilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dellattività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, di ogni permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura con congruo anticipo e comunque non inferiore a 48 h., il quale trasmette allufficio personale apposita informazione al fine del conteggio delle ore utilizzate. art. 6 - Assemblee sindacali 1. Ad integrazione dei diritti riconosciuti dal CCNL sulle assemblee sindacali, quantificate in 10 ore annue individuali in orario di lavoro, le parti concordano che, per alcuni servizi particolari che operano in stretto rapporto con lutenza esterna, qualora lassemblea del personale sia convocate dalle RSU e dalle OO.SS.al di fuori dellorario di servizio, la partecipazione del lavoratore a tali assemblee verrà calcolata nel monte-ore o recuperata nella misura di dieci ore annue, così come previsto dalla disciplina contrattuale. Art. 7 - Comportamento dei Soggetti sindacali sul luogo di lavoro. Tutti i soggetti sindacali interni sono tenuti a svolgere attività sindacale sul luogo di lavoro nel rispetto delle modalità fino ad ora descritte, pertanto, gli incontri, anche individuali, nonché le riunioni nei singoli uffici su problematiche sindacali, che avvengono durante il normale orario di lavoro devono essere comprese nei permessi sopra descritti. I rapporti tra delegati sindacali interni e lavoratori interessati, nonché tra delegati stessi, devono avvenire utilizzando i permessi sopra elencati, la comunicazione dellutilizzo dei permessi è la stessa prevista allart. 5, comma 7. Lutilizzo dei permessi sindacali comunque definiti per svolgere o partecipare ad iniziative esterne allEnte deve essere documentato da parte delle OO.SS. di appartenenza. Art. 8 - Permessi sindacali per le riunioni di organismi direttivi statutari 1. I dipendenti appartenenti ad associazioni sindacali rappresentative, che richiedono ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi di cui allart. 11 dellaccordo quadro del 7 agosto 1998, devono trasmette allEnte copia dello statuto, nonché elenco degli appartenenti agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. 2. In caso di fruizione dei relativi permessi vale quanto stabilito al c. 7 art. 5. Art. 9 - Validità Il presente accordo è valido per lanno 2000. E previsto entro il 30/6/2000 un incontro tra le parti sottoscritte per la verifica della prima applicazione del presente accordo ove sono consentite motivate integrazioni. Art. 10 - Norma finale Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al CCNL 1998-2001, al Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 e alle norme vigenti in materia Marzabotto 2 febbraio 2000 Il Presidente della Delegazione trattante di La Delegazione trattante di parte sindacale Parte pubblica R.S.U.: Elis DallOlio Masotti Maurizio ___________________ Rocchi Catia ______________________ _________________________________ Dainesi Alfredo ____________________ Alberti Luigi ______________________ DiCCAP: Perli Alessandra ____________________ |