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ACCORDO
SULLE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE Visto l’articolo 208, commi 2° e 4°, del Decreto Legislativo nr. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) volto a disciplinare, per gli Enti Locali, la devoluzione di parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui – come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 426 del 9/10/2000 – l’assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia Municipale; Dato atto che la determinazione di tale quota compete all’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità; Visto : - l’articolo 15, comma 1, lett. K) del C.C.N.L. Regioni – EE.LL. del 01.04.1999, relativo alla destinazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17; - l’articolo 17, comma 2, lett. G) del C.C.N.L. Regioni – EE.LL. del 01.04.1999, relativo all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 15, per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k); - l'art 17 del CCNL Regioni – EE.LL. del 22.01.2004, in base al quale le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208 del C.d.S. sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.09.2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità all’art. 11 della legge n. 300 del 1970; Tutto ciò premesso, si individua la seguente disciplina: 1) L’Amministrazione Comunale di Castel Maggiore si impegna a mettere una quota pari al 8 (otto) % delle suddette risorse, comprensiva di eventuali spese di gestione del fondo previdenziale, calcolate sulla base dell’incassato annuo (da intendersi sia di competenza che di residuo), a disposizione del personale dell’area vigilanza (cat. C, D ed eventuali dirigenti di tale area) per le finalità di cui in premessa e relativamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le risorse accantonate saranno gestite secondo le disposizioni dell’art. 17 del CCNL 2002-2005. 2) Per poter accedere al beneficio il personale di cui al punto 1) dovrà aver superato il periodo di prova. Non possono comunque accedere al beneficio coloro che nel periodo di corresponsione sono stati assenti per più di 180 giorni per: aspettativa per motivi personali non retribuita, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare, comando o distacco al di fuori del Corpo, mobilità interna ad altro servizio dell’Amministrazione. 3) La percentuale dell’importo spettante ad ogni singolo operatore sopra indicato è riferita al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno; al personale in regime di part-time sarà invece corrisposta in misura ridotta in proporzione all’orario del part-time; nel caso di modificazione del regime orario nel corso del periodo di riferimento, ogni dodicesimo dell’importo annuo è corrisposto in misura intera o ridotta in base al regime orario prevalente in ciascun mese ricompreso nel periodo stesso. 4) La procedura erogativa sopra indicata verrà eseguita a partire dall’anno 2005 e la quota da destinarsi alle finalità di cui sopra verrà determinata nel corso del mese di agosto sulla base del Bilancio consuntivo dell’anno precedente, salvo conguaglio nel caso in cui, nel corso dell’anno si realizzi un incasso in misura superiore o inferiore rispetto a quanto determinato. Alla luce di quanto sopra le parti convengono che al fine di gestire le predette somme in maniera adeguata debba essere eletta apposita commissione paritetica. Le parti concordano che il personale del Corpo di Polizia Municipale dovrà assicurare nel corso di ogni anno l’effettuazione di massimo cinque servizi domenicali/festivi pro capite, con esclusione dei servizi elettorali, per i quali sarà riconosciuto il riposo compensativo e la sola maggiorazione oraria per il servizio festivo. All’eventuale superamento del tetto di cinque servizi pro capite si applicheranno le indennità previste dal Contratto Decentrato Aziendale. Le parti concordano altresì che per i servizi di pubblica sicurezza prestati in occasione dei Consigli Comunali, il personale coinvolto svolgerà il servizio in orario ordinario, applicandosi, se del caso, l’istituto dello straordinario. Le parti si riservano in futuro, qualora le norme contrattuali lo prevedano, di fare confluire la gestione di tali risorse ad un eventuale fondo di pensione complementare previsto per i dipendenti degli Enti Locali Delegazione parte pubblica OO.SS. |