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Oggetto: parere sull'applicazione dell'articolo 17 del CCNL del 22.01.2004 – rappresentante dei lavoratori per il 208 (R.L. 208)
In relazione ai problemi interpretativi e conseguentemente applicativi insorti in ordine alla norma in oggetto, siamo a chiarire, con la presente, quanto segue.
Sull'utilizzo risorse articolo 208 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni l’ARAN – agenzia per la rappresentanza negoziale nel pubblico impiego - in risposta ad uno specifico quesito e nella relazione illustrativa del CCNL del 22.01.2004 ha osservato che il decreto legislativo n. 165/2001, articolo 2 c. 3, dispone che al personale dei comparti del pubblico impiego debbano essere attribuiti compensi esclusivamente mediante contratti collettivi e che, comunque, la contrattazione collettiva decentrata si svolge unicamente sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali. In questo senso – prosegue l’Agenzia – a termini di contratto le amministrazioni non possono sottoscrivere accordi/contratti in contrasto con i vincoli risultanti dalla contrattazione nazionale o che prevedano oneri non sussistenti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione.
Sostiene altresì la stessa Agenzia che, per quanto concerne il servizio serale o notturno o festivo della polizia municipale, i contratti integrativi non possono dunque prevedere oneri ulteriori salva la possibilità di realizzare specifici progetti finalizzati sulla base delle norme contrattuali.
Nella relazione chiarisce invece l'impraticabilità di ulteriori e diverse utilizzazioni dei proventi contravvenzionali; sono da escludere, pertanto, finanziamenti specifici di progetti di produttività o di altre formule di incentivazione del salario accessorio.
Il parere citato e la susseguente relazione non tengono conto di alcune questioni che riguardano da vicino l’attività della polizia municipale e sulle quali sono intervenuti sia il Ministero dell’ Interno attraverso proprie circolari, sia (addirittura) la Corte Costituzionale la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza di quanto sostenuto in alcune ordinanze della giurisprudenza amministrativa (nella fattispecie TAR Emilia-Romagna).
In primis va rilevato che lo stesso contratto nazionale afferma che il fondo per le politiche di sviluppo, prevede, quanto a composizione (articolo 15 CCNL 1998-2001), le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’articolo 17 (che riguarda l’impiego delle risorse destinate al fondo stesso).
Orbene, secondo l’autorevole parere dei giudici costituzionale espresso nella sentenza della C.C. 17 ottobre 2000 n. 426, con l’articolo 208 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada) “il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima”.
Già basterebbe il passo citato a far includere nel fondo per le politiche di sviluppo che le amministrazioni locali debbono costituire annualmente, le quote di proventi contravvenzionali che gli enti stessi intendano destinare per gli scopi di cui sopra.
In tal senso si è espresso in più occasione il Ministero dell ‘Interno con proprie circolari, riprese poi da varie Prefetture.
Ad esempio, ha stabilito la Prefettura di Brindisi, con nota prot. 2509/ 1° sett. Del 22 febbraio 1997 che “si ritiene che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada spettanti ai comuni possano essere utilizzati anche per remunerare prestazioni lavorative straordinarie degli operatori di polizia” aggiungendo che “ il miglioramento della circolazione sulle strade – una delle ‘voci’ indicate nell’art. 208/4° comma del C.d.S. per la devoluzione di detti proventi – si può certamente conseguire con la intensificazione dei servizi di vigilanza stradale che può richiedere prestazioni di lavoro straordinario quando non sia sufficiente quello dell’orario ordinario”.
Nella stessa direzione si è pronunciata la Prefettura di Como con nota prot. n. 2008/Gab. Del 5 agosto 1996 affermando che “la Direzione Generale delle Autonomie del Ministero dell’ Interno – condividendo la tesi di questa Prefettura – ha espresso l’avviso che sia possibile finanziare le spese connesse all’attuazione della intensificazione dei servizi di vigilanza stradale con quote dei proventi in oggetto [ovvero : quelli contravvenzionali ] e che, a tale scopo gli enti locali interessati possono nella loro autonomia destinare parte dei proventi medesimi alla finalità di cui sopra”.
Crediamo che, a questo punto, le posizioni degli autorevoli organi istituzionali citate siano chiarissime. A prescindere dal fatto di potere o dovere inserire nel fondo per le politiche di sviluppo previsto dal contratto nazionale una parte dei proventi di cui trattasi, il Ministero ha ampiamente chiarito che il finanziamento dell’ operatività della polizia municipale rientra pienamente nelle ipotesi previste dall’articolo 208 del codice della strada.
Non è inutile chiarire che il C.d.S. é una legge speciale e non un contratto di lavoro ed il Ministero dell'Interno è precisamente individuato quale organo che può emanare direttive in materia.
Pertanto la risposta e la relazione dell’ ARAN sono in contrasto con quanto sancito dalle stesse norme contrattuali che prevedono l’inserimento nel fondo di specifici proventi derivanti da norme di legge e non tengono in nessun conto quanto affermato dalla Corte Costituzionale e dal Ministero dell’ Interno.
Va altresì rilevato che l’ Agenzia ha certamente compiti di consulenza e di supporto nei confronti delle Amministrazioni richiedenti, ma i pareri da essa espressi, non possono essere vincolanti né costituiscono interpretazione autentica delle norme contrattuali.
Il riferimento a quello che prevede il nuovo contratto è poi del tutto improprio perchè risulta a questa OO.SS. Che, dopo lunga discussione, il recepimento di questo parere Aran non è stato inserito appositamente nel contratto proprio in forza dei discordanti pareri di Ministero e Prefetture.
Un’analisi completa ed approfondita delle norme contrattuali e di legge porta a concludere che in realtà è possibile e corretto finanziare specifici progetti di produttività e miglioramento dei servizi di polizia locale reperendo le risorse da parte dei proventi contravvenzionali e facendole transitare nel fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 1 aprile 1999.
Infine riportiamo l’art. 17 del CCNL del 22.01.2004
Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’ articolo 208. comma 2, lett. a) e comma 4 del D.Lgs n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni sono gestite dagli organismi di cui all’articolo 55 del CCNL 14.09.00, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall’ articolo 11 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970).
Oltre a recepire in un CCNL la possibilità concreta di attivazioni di fondi di previdenza e assistenza per la polizia municipale e locale, secondo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice della strada possiamo sottolineare che:
- i destinatari delle attività previdenziali ed assistenziali sono esclusivamente gli addetti della polizia locale;
- l’articolo 55 del CCNL 14.09.00 prevede che le attività sociali, culturali e ricreative siano gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto stabilito dall’ articolo 11 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) che a sua volta prevede che le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell’azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti.
Si propone di creare quindi la figura dei rappresentanti dei lavoratori per il 208 eleggendoli fra tutti i lavoratori di polizia locale.
L'elezione può essere effettuata durante l'assemblea del personale oppure con elezioni vere e proprie a scrutinio segreto.
Naturalmente tutti gli elettori sono eleggibili.
Chi ottiene più voti diviene rappresentante dei lavoratori per il 208 ed avrà il compito di gestire le risorse ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 22.01.2004.
I rappresentanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Le elezioni avvengono in una o più giornate per permettere a tutti i lavoratori interessati di esprimere la loro indicazione di voto.
Per lo svolgimento si possono prendere ad esempio le modalità previste per l'elezione rsu semplificate poichè non vi sono liste ma la semplice indicazione di uno o due nominativi.
Il numero dei componenti le R.L. 208 si determina secondo il seguente schema:
- un componemte per le polizie locali fino a 15 dipendenti
- tre componenti per le polizie locali da 16 a 200 dipendenti
- cinque componenti per le polizie locali con più di 200 dipendenti
Spetta alle R.L. 208 l’attivazione dei fondi di assistenza e previdenza per la polizia municipale e locale prevedendo ampie forme di consultazione e informazione dei lavoratori interessati e ogni attività va verbalizzata e pubblicizzata.
Modena, 20.02.2004
Il segretario Generale Vicario (Mario assirelli)
I segretari regionali Emilia – Romagna
(Paolo Sarasini – Adamo Gnoli)