
Segreteria
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Oggetto: parere sull'applicazione dell'articolo 37 del CCNL del 14.09.2000 in
relazione all'art. 37 del CCNL del 6.7.1995
In relazione ai problemi interpretativi e conseguentemente applicativi insorti in ordine alla norma in oggetto, siamo a chiarire, con la presente, quanto segue.
La questione relativa alla cumulabilità delle indennità non può non tenere conto delle effettiva prestazione lavorativa.
Non sono cumulabili indennità riferibili allo stesso tipo di prestazione mentre sono assolutamente cumulabili indennità previste per diverse tipologie di prestazione.
Nel caso in esame rileviamo in primis che i vari CCNL che si sono succeduti dal 1995 ad oggi mai hanno esplicitamente vietato il cumulo delle due indennità di cui all'oggetto.
L'indennità prevista dall'art. 37 del CCNL del 6.7.1995 è una indennità strettamente connessa alle funzioni ed al possesso di determinati requisiti infatti il testo dell'articolo sancisce che:
1. Dal 1^ dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
.. b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: £. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi;.... “
Un’analisi completa ed approfondita delle norme contrattuali e di legge che hanno portato all'emanazione di tale dispositivo portano all'articolo 10 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Trattamento economico del personale di polizia municipale) che prevedeva che:
2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
Oggi questo articolo è abrogato ma l'articolo 37 dell CCNL del 6.7.1995 è l'eredità contrattuale di quel dispositivo; è quindi evidente che tale indennità va a compensare una funzione svolta ma non è connessa al rischio o disagio degli operatori tanto che viene elargita a seguito di verifica dei requisiti anche al personale impiegato in ufficio e quindi per nulla esposto ai rischi o alle intemperie.
Andiamo ora a vedere cosa prevede l'art. 37 del CCNL del 14.09.2000
Indennità di rischio
1.Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
2.Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’ indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
3.Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.
L'art.37 fa espressamente riferimento a talune prestazioni di lavoro che comportano diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute.
Probabilmente è utile segnalare che gli operatori di polizia locale sono ritenuti dai vari presidi sanitari esposti a molteplici rischi pregiuidizievoli per la salute e che, con il nuovo contratto, scatterà l'obbligo di assicurare gli operatori di polizia locale tenendo conto del fatto che è ad alto rischio infortunistico.
Tutto ciò premesso è giusto affermare che il dipendente ha titolo, qualora effettui la prestazione lavorativa esposta al rischio, all'indennnità prevista dall'art. 37 CCNL 14.09.2000 che si sommerà a quella prevista dall'art. 37 del CCNL del 6.7.95 percepita per il possesso di determinati requisiti e per la funzione svolta.
La norma di cui all'art.37 del CCNL 14.09.2000 vuole riconoscere al dipendente che effettua determinate prestazioni rischiose, che gli enti individuano in sede di contrattazione integrativa decentrata, una "indennità" aggiuntiva a quelle di già eventualmente corrisposte e questo vale per tutti i dipendenti dell'ente compresi gli operatori di polizia locale.
Non è condivisibile l'interpretazione che prevede la non cumulabilità delle indennità perchè il meccanismo contrattuale prevede spesso la somma di diverse indennità in base alla tipologia di prestazioni effettuate; si pensi ad esempio all'indennità di turno o a quella di reperibilità che comunemente si sommano a quella prevista dall'art. 37 del CCNL 6.7.95.
Spesso viene consentito anche l'accesso all'indennità di disagio quando questa sia individuata non in riferimento al rischio ma in base ad altri fattori connessi alle varie tipologie di servizio.
Modena, 10.01.2004
Il
segretario Nazionale Vicario (Mario assirelli)
I segretari regionali Emilia – Romagna (Paolo Sarasini – Adamo Gnoli)