PROGR. N. 1179/2004
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Questo giorno di LUNEDI' 21 (VENTUNO ) del mese di GIUGNO
dell' anno 2004 (DUEMILAQUATTRO ) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento
dei Signori:
1) ERRANI VASCO - Presidente
2) DELBONO FLAVIO - Vice Presidente
3) BASTICO MARIANGELA - Assessore
4) BISSONI GIOVANNI - Assessore
5) BORGHI GIANLUCA - Assessore
6) BRUSCHINI MARIOLUIGI - Assessore
7) CAMPAGNOLI ARMANDO - Assessore
8) PASI GUIDO - Assessore
9) PERI ALFREDO - Assessore
10) RIVOLA PIER ANTONIO - Assessore
11) TAMPIERI GUIDO - Assessore
12) VANDELLI LUCIANO - Assessore
Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI STANDARD ESSENZIALI E DEGLI STANDARD RACCO MANDATI DI SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2003.
COD.DOCUMENTO SPS/04/13072
Prot. n. (SPS/04/13072)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;
Richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;
Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per garantire le attività di cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale) e comma 3 (Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive funzioni;
Considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di demandare alla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli standard essenziali che i Corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire, precisando che gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale;
Visto l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare:
- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
- il comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale;
Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta con la nuova legge regionale è quello di dotare tutto il territorio regionale di qualificate strutture di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, e provinciale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale delle polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province;
Atteso che la costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003, e l'individuazione degli standard essenziali di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema regionale delle polizie locali e che, pertanto, è indispensabile che tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e flessibile nella sua realizzazione;
Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia del territorio, dei Comuni turistici e degli altri Comuni a forte affluenza periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di organico;
Ritenuto altresì importante prevedere, contestualmente all'atto di indirizzo sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard di servizio "raccomandati", in modo da offrire agli Enti dei punti di riferimento per un ulteriore rafforzamento degli standard di servizio e valorizzare le strutture che già oggi hanno delle performance di servizio superiori agli "standard essenziali";
Considerato che tali standard, essenziali e raccomandati, rappresentano la prima tappa di un processo di rafforzamento e qualificazione delle strutture di polizia locale che sarà periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni volte a rafforzare tale processo;
Vista la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali”;
Valutato che da un primo esame del territorio regionale che tiene conto sia della popolazione di ciascun comune, sia dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le gestioni associate realizzata dall'Assessorato competente, è possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio regionale di Corpi di polizia municipale intercomunali sufficientemente strutturati;
Ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto gli standard essenziali e gli standard "raccomandati" di servizio per i Corpi di polizia locale, fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003, con riferimento al numero degli operatori necessario per formare un Corpo di cui al precedente comma 5, lettera b), dello stesso articolo della legge regionale;
Ritenuta la necessità di valorizzare gli Accordi di programma di cui all'art. 15 della L.R. 24/2003, quale strumento flessibile per la promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale;
Considerato che nella seduta del 26 aprile 2004 la Conferenza Regione-Autonomie locali ha approvato un documento di indirizzo in materia di standard essenziali di servizio per i Corpi di polizia locale e ha espresso parere favorevole in merito alle raccomandazioni tecniche volte alla ulteriore qualificazione delle attività di polizia locale;
Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. n. 24/03, e preso atto delle riserve espresse su alcuni punti degli allegati alla presente deliberazione;
Sentito il Comitato tecnico di polizia locale istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 24/2003;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e n. 1529/2003;
Su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003;
2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri generali di deroga al numero degli operatori di polizia locale previsto al comma 5, lettera b), dell'art. 14 della L.R. n. 24/2003, per la costituzione dei Corpi;
3) di approvare, nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche degli standard di servizio "raccomandati" per i Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 24/2003;
4) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e raccomandati, individuati rispettivamente negli Allegati A e B, si applicano sia ai Corpi di polizia municipale sia ai Corpi di polizia provinciale, in relazione alle rispettive attività;
5) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato A
Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al comma 7 dell’art. 14 della Legge regionale n. 24/2003
Allegato B
Raccomandazioni tecniche sugli standard di servizio dei Corpi di polizia locale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della Legge regionale 24/2003
Al fine di individuare in maniera omogenea sul territorio regionale le componenti tecniche caratterizzanti una “centrale radio operativa” di polizia municipale, di cui all’art. 14 comma 5 della legge 24/03, e di polizia provinciale, di cui all’allegato A della presente delibera, si forniscono le seguenti indicazioni.
La centrale radio operativa deve disporre:
1) di un sistema di radiocomunicazione che abbia, almeno, lo stesso grado di copertura ed efficienza operativa previsto dalla rete radiomobile digitale di prossima introduzione da parte della Regione Emilia-Romagna (Capitolato tecnico allegato alla delibera n. 317/2003);
2) di almeno:
a) due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
b) un telefono cellulare;
c) una fotocopiatrice;
d) un fax direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
3) di almeno un computer fornito di:
a) collegamento alla rete Internet;
b) indirizzo di posta elettronica;
c) possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e conducenti;
d) collegamento tramite rete interna alle banche dati dell'ente di appartenenza;
e) collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella sede della Polizia Municipale;
4) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di competenza;
5) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di black out elettrico per almeno 6 ore.