
Segreteria
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forlicesena@sulpm.net
Al
Dirigente Comandante
Al
Sindaco
agli
Assessori competenti
e
p.c. Al Dirigente del Settore Personale
Loro
Sedi
Faenza,
23 marzo 2004
Oggetto:
Richiesta di stanziamento delle risorse per attivare, già nel 2004, la
previdenza complementare per gli operatori della Polizia municipale.
In
questi giorni molti Enti stanno attivandosi per realizzare forme di previdenza
complementare attraverso l’adesione a “Fondo Pensione Aperti” riservati
agli operatori della Polizia Municipale.
VISTI:
l’articolo 208, comma 4°, del Decreto Legislativo
nr. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) volto a disciplinare la possibilità
per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni
pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui – come stabilito dalla
sentenza della Corte Costituzionale nr. 426 del 9/10/2000 – l’assistenza e
la previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo della Polizia
Municipale;
l’articolo 15, comma 1, lett. K) del C.C.N.L.
relativo alla destinazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17;
l’articolo 17, comma 2, lett. G) del C.C.N.L.
relativo all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 15, per incentivare
le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse
indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);
il Decreto Legislativo nr. 124/93 e successive
modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina delle forme pensionistiche
complementari” e verificata la sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto citato.
L'art
17 (Prestazioni assistenziali e previdenziali) del CCNL 22.01.2004 che
disciplina l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione delle norme del codice della strada, ai sensi
dell’art. 208 del codice della strada.
Si
sottolinea che viene previsto che quota parte delle risorse derivanti dalle
sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada è
destinata a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della
polizia locale.
La
novità è rappresentata dalla individuazione, in sede contrattuale, del
soggetto che è chiamato a gestire tali risorse, in conformità alla
destinazione predefinita. Tale soggetto, in coerenza con la complessiva
disciplina legale e contrattuale vigente in materia, si identifica con gli
organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000, formati da rappresentanti
dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11,
della legge n. 300 del 1970.
Tali
organismi, infatti, in base al citato art. 55 del CCNL del 14.9.2000, sono
preposti alla gestione delle attività sociali, culturali e ricreative promosse
negli enti. Tra tali attività, ora, sono ricomprese, con preciso vincolo di
destinazione, anche quelle concernenti i proventi delle sanzioni connesse alla
violazione del codice della strada.
Si
chiede di provvedere al più presto ad individuare nel bilancio dell'Ente la
quota dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali per
gli addetti della polizia locale.
Successivamente sarà attivato
l'organismo di cui all'art. 17 del CCNL 2004 per attivare le procedure per
aderire ai FIP.
Si
resta in attesa di un cortese riscontro scritto.
Cordialità
Per
il segretario regionale
Adamo
Gnoli