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Al Dirigente Comandante

Al Sindaco

agli Assessori competenti

e p.c. Al Dirigente del Settore Personale

Loro Sedi

Faenza, 23 marzo 2004

 

Oggetto: Richiesta di stanziamento delle risorse per attivare, già nel 2004, la previdenza complementare per gli operatori della Polizia municipale.

 

In questi giorni molti Enti stanno attivandosi per realizzare forme di previdenza complementare attraverso l’adesione a “Fondo Pensione Aperti” riservati agli operatori della Polizia Municipale.

 

VISTI:

 

l’articolo 208, comma 4°, del Decreto Legislativo nr. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) volto a disciplinare la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui – come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 426 del 9/10/2000 – l’assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale;

 

l’articolo 15, comma 1, lett. K) del C.C.N.L. relativo alla destinazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17;

 

l’articolo 17, comma 2, lett. G) del C.C.N.L. relativo all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 15, per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);

 

il Decreto Legislativo nr. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” e verificata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto citato.

 

L'art 17 (Prestazioni assistenziali e previdenziali) del CCNL 22.01.2004 che disciplina l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 208 del codice della strada.

 

Si sottolinea che viene previsto che quota parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada è destinata a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia locale.

La novità è rappresentata dalla individuazione, in sede contrattuale, del soggetto che è chiamato a gestire tali risorse, in conformità alla destinazione predefinita. Tale soggetto, in coerenza con la complessiva disciplina legale e contrattuale vigente in materia, si identifica con gli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.

Tali organismi, infatti, in base al citato art. 55 del CCNL del 14.9.2000, sono preposti alla gestione delle attività sociali, culturali e ricreative promosse negli enti. Tra tali attività, ora, sono ricomprese, con preciso vincolo di destinazione, anche quelle concernenti i proventi delle sanzioni connesse alla violazione del codice della strada.

 

Si chiede di provvedere al più presto ad individuare nel bilancio dell'Ente la quota dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali per gli addetti della polizia locale.

 

Successivamente sarà attivato l'organismo di cui all'art. 17 del CCNL 2004 per attivare le procedure per aderire ai FIP.

 

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto.

 

Cordialità

 

Per il segretario regionale

 

Adamo Gnoli