![]()
|
(ANSA)
- BOLOGNA, 24 OTT - Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza
(astenuta Cdl) nuove norme in materia di sicurezza e di polizia locale. Si
tratta di una modifica alla legge 3/99 per consentire alla Regione di
finanziare con 32 miliardi diversi progetti pilota per riqualificazione
urbana, ammodernamento tecnologico, prevenzione sociale e controllo. La
legge 3 prevedeva le sole spese per investimento e l' adeguamento della
disciplina dei distintivi della polizia locale. Destinatari dei
finanziamenti sono gli Enti locali (con contributi fino al 50%) e
associazioni di volontariato a favore delle vittime di reati (per le quali
i contributi potranno arrivare all'80%). L' assessore all' Innovazione
Amministrativa, Luciano Vandelli, ha detto che la Regione Emilia-Romagna
''e' all' avanguardia nel coordinamento delle forze di polizia: con il
Ministero degli Interni si sta procedendo all'attivazione di sale
operative di polizia municipale e di polizia di Stato, a un comune sistema
informativo e a una serie di percorsi di formazione congiunti''. Il
relatore Gian Luca Rivi (Ds) ha precisato che i finanziamenti prevedono
iniziative per la sicurezza che riguardano l'illuminazione e la
sorveglianza, la manutenzione e l'animazione dello spazio pubblico, la
prevenzione sociale e la riduzione del danno, l'integrazione sociale, il
contrasto delle discriminazioni e la mediazione dei conflitti. Le
modifiche sulla disciplina dei distintivi, ha continuato, sono state
realizzate per rispondere alle variazioni dei contratti di lavoro, che
hanno introdotto nuove categorie funzionali, e per soddisfare esigenze di
riconoscibilita' manifestate dagli stessi operatori di polizia, per
rendere le loro mostrine piu' simili a quelle in uso nei gradi militari.
Secondo Antonio Nervegna (Fi), presidente della commissione che ha
esaminato il testo, ''sarebbe stato opportuno un disegno di legge piu'
generale''. Il compito della politica in citta' sempre meno sicure, ha
sostenuto, e' prevenire il crimine prima di reprimerlo, ''per liberare i
cittadini dalla paura'', usando tutti i mezzi che la tecnologia e la
scienza dell'organizzazione mettono a disposizione. Considerando tutti i
corpi di sicurezza presenti, ha rilevato Nervegna, abbiamo a disposizione
1 poliziotto ogni 172 cittadini: occorre coordinare queste forze per
riuscire a ottenere il controllo del territorio. Sul provvedimento il
capogruppo del Prc, Leonardo Masella, ha espresso un giudizio favorevole
con alcune riserve: ''Il tema della sicurezza - ha detto - non deve essere
affrontato cedendo alla demagogia delle forze di centrodestra. Occorre
invece puntare alla sicurezza dei cittadini agendo sulle cause che
provocano la criminalita'''. Per il capogruppo di Forza Italia, Luigi
Villani, ''c'e' ancora poco coordinamento tra le varie polizie municipali
e modi difformi nelle azioni e nei regolamenti. La Regione - ha detto -
deve assumere un ruolo piu' efficace sulla sicurezza''. Graziano Pini
(Democratici), favorevole, si e' detto rassicurato dalle affermazioni
dell'assessore: ''qualche riserva - ha detto - rimane sulla simbologia''.
A favore anche il capogruppo Ds, Lino Zanichelli: ''La Regione, sia con
gli interventi sul territorio che con le azioni di prevenzione, ha fatto
della sicurezza un punto essenziale delle sue politiche''. (ANSA). COM-SE |
Deliberazione legislativa n. 49/2001
|
|
REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO REGIONALE VII Legislatura |
Deliberazione legislativa n. 49/2001
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER LA SICUREZZA E DI POLIZIA LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 ED ALL'ALLEGATO C) DELLA L.R. 22 GENNAIO 1988, N. 3
Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 ottobre 2001
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
1. L'articolo 220 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificato dal comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, è sostituito dai seguenti articoli:
"Art. 220
1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo;
c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Unioni, alle Comunità montane e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'80% di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 220.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 220 bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.".
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 229 della legge regionale n. 3 del 1999 sono aggiunti i seguenti periodi: "Detti allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte.".
3. Nel comma 2 dell’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo le parole “la partenza” sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero l’ingresso nel territorio regionale”.
Adeguamento distintivi di grado
1. I simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale sono stabiliti dall’allegato A) alla presente legge che sostituisce l’allegato C) della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3.
2. L'allegato C) della legge regionale n. 3 del 1988 sarà ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con le modifiche apportate dal comma 1.
Disposizione transitoria
1. E' fatto obbligo ai Comuni della Regione Emilia-Romagna, singoli o associati, di adeguare l'utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore.
2. I dipendenti inquadrati nella categoria C ai quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge spettavano distintivi di grado superiori a quelli che competerebbero loro secondo le nuove disposizioni, possono fregiarsi dei distintivi già in uso fino all'effettiva acquisizione dell'inquadramento nella categoria e posizione economica a questi corrispondente.
GR/am
Allegato C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3.
Distintivi di grado della Polizia Municipale (di colore argento su sfondo azzurro) da apportare sulle spalline degli indumenti esterni (di colore blu).
%20di%20legger2.jpg)
1.1 – Agente, inquadrato nella categoria contrattuale C, posizione economica 1: nessun distintivo;
– Agente scelto, inquadrato nella categoria contrattuale C, posizione economica 2: doppia V metallica di colore argento.
%20di%20legger3.jpg)
1.2 – Assistente - addetto al controllo nella categoria contrattuale C, posizione economica 3: barretta metallica di colore argento;
– Assistente scelto - addetto al controllo nella categoria contrattuale C, posizione economica 4 o ulteriore, qualora prevista dalla contrattazione collettiva nazionale: due barrette metalliche di colore argento;
– Specialista di vigilanza - addetto al controllo e coordinato (art. 29 del contratto collettivo nazionale 14 settembre 2000), appartenente alla categoria D, posizione economica D1: una stella metallica di color argento a rilievo e tre barrette metalliche;
%20di%20legger4.jpg)
1.3 – Addetto al coordinamento (Ispettore di Polizia Municipale), inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica 1 (non inquadrato come specialista di vigilanza): una stella metallica di colore argento a rilievo;
– Addetto al coordinamento (Ispettore di Polizia Municipale), inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica 2: due stelle metalliche di colore argento a rilievo;
– Addetto al coordinamento (Ispettore Capo di Polizia Municipale), inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica 3: tre stelle metalliche di colore argento a rilievo.
%20di%20legger5.jpg)
1.4 – Addetto al coordinamento (Commissario di Polizia Municipale inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica 3 o superiore): una stella metallica di colore argento a rilievo, con torri in argento a rilievo.
%20di%20legger6.gif)
1.5 – Addetto al coordinamento - Dirigente: due stelle metalliche di colore argento a rilievo, con torri in argento a rilievo.
%20di%20legger7.jpg)