Prot. n.
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art.6 della L.7 marzo 1986, n.65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” che al p.4 stabilisce che le regioni provvedono con legge regionale a << determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso>>;
Vista la L.R. 22 gennaio 1988, n.3 “Norme in materia di polizia locale” ed in particolare l’allegato C contenente i “Distintivi di grado della polizia municipale”, fatto salvo dall’art.229 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
Visto l’art.1, comma 2, della L.R.13 novembre 2001, n.36 “Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n.3 ed all’allegato c) della L.R. 22 gennaio 1988, n.3” il quale prevede che gli allegati contenenti i segni distintivi di grado possano essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposte della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Visti gli artt.2 e 3 della citata L.R. n.36 del 2001 che rispettivamente dispongono che <<I simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale sono stabiliti dall’allegato A alla presente legge che sostituisce l’allegato C della L.R.22 gennaio 1988, n.3>> e l’obbligo da parte dei Comuni della regione Emilia-Romagna, singoli o associati, <<di adeguare l’utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dall’entrata in vigore>>;
Ravvisata l’opportunità di rendere l’attuale distinzione in gradi quanto più aderente alle finalità del sistema di classificazione professionale del personale previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in applicazione del principio di equivalenza delle mansioni stabilito dall’art. 3, comma 2 del medesimo;
Dato atto che si è ritenuto a tal fine necessario istituire un tavolo tecnico di confronto tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali rappresentative della Polizia Locale (Cgil, Cisl, Uil, Sulpm) ed i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dell’Anci e dell’Upi, e che detto tavolo si è riunito a partire dal 7/03/2002;
Preso atto che da detto tavolo è unanimemente emersa l’opportunità di apportare delle modifiche all’attuale tabella contenente i distintivi di grado sulla base di un criterio di flessibilità idoneo a valorizzare le capacità professionali degli addetti, nonché l’opportunità di una semplificazione e rideterminazione dei distintivi di grado dei comandanti dei Corpi e una più marcata distinzione dei distintivi tra gli appartenenti alla categoria D e i dirigenti;
Valutata la necessità al fine di flessibilizzare i criteri per l’attribuzione dei distintivi di grado all’interno delle singole categorie di inquadramento, di definire in un successivo atto della Giunta regionale, previa verifica con il tavolo tecnico di confronto sopra richiamato e sentiti la Conferenza Regione - Autonomie Locali e il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale, i criteri e le modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado dei distintivi all’interno di ciascuna categoria;
Valutata la necessità di fare salvi i distintivi acquisiti dai singoli addetti alla polizia locale sulla base della tabella allegata alla L.R. n. 36/2001, con applicazione di apposita tabella di corrispondenza;
Valutata altresì la necessità, nelle more dell’approvazione della deliberazione relativa all’individuazione da parte della Giunta Regionale dei nuovi criteri e modalità per l’attribuzione e la progressione nel grado, che i nuovi distintivi di grado siano attribuiti secondo i criteri previgenti e sulla base della suddetta tabella di corrispondenza;
Dato atto che le denominazioni correlate a ciascun distintivo di grado hanno effetto esclusivamente ai fini dell’attribuzione del distintivo medesimo, con esclusione di ogni ulteriore effetto in relazione all’applicazione di norme attinenti al contratto di lavoro;
Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Generale degli Affari Istituzionali e Legislativi, Avv. Filomena Terzini, e dal Responsabile del Servizio Legislativo e qualità della normazione, Avv. Maurizio Ricciardelli, in merito rispettivamente alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nonché della deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2001, n. 2774;
Acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza Regione-Autonomie Locali e del Comitato consultivo per la polizia regionale e locale;
Su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1)di approvare la tabella contenente i distintivi di grado, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente delibera (All.A) e di sottoporla alla successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell’art.229, comma 1 della L.R. n.3 del 1999;
2) di demandare alla Giunta regionale, previa verifica con il tavolo tecnico di confronto e sentiti la Conferenza Regione - Autonomie Locali e il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale, la definizione dei criteri e le modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado dei distintivi all’interno di ciascuna categoria;
3)di approvare le disposizioni contenute nella tabella di corrispondenza che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente delibera (All.B);
4) di stabilire che in attesa che la deliberazione di cui al punto 2 acquisti efficacia continuano ad utilizzarsi i distintivi di grado acquisiti ai sensi della L.R. n.36/2001, sulla base della suddetta tabella di corrispondenza;
4)di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.