| DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 dicembre 2002, n. 424 | Modifiche all'Allegato A della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 contenente i simboli distintivi di grado per gli addetti alla Polizia municipale (proposta della Giunta regionale in data 7 ottobre 2002, n. 1811) |
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1811 del 7
ottobre 2002, recante in oggetto "Proposta al Consiglio - Modifiche
all'Allegato A della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 contenente i simboli
distintivi di grado per gli addetti alla Polizia municipale";
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Bilancio Programmazione Affari generali", in
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
13654 in data 27 novembre 2002;
visti:
- l'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento
della Polizia municipale" che al punto 4) stabilisce che le Regioni
provvedono con legge regionale a "determinare le caratteristiche delle
uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di
Polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri
generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso";
- la L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di Polizia locale"
ed in particolare l'Allegato C contenente i "Distintivi di grado della
Polizia municipale", fatto salvo dall'art. 229 della L.R. 21 aprile 1999,
n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- l'art. 1, comma 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 "Norme in materia
di politiche regionali per la sicurezza e di Polizia locale. Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C della L.R. 22
gennaio 1988, n. 3" il quale prevede che gli allegati contenenti i segni
distintivi di grado possano essere modificati con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- gli artt. 2 e 3 della citata L.R. n. 36 del 2001 che rispettivamente
dispongono che "I simboli distintivi del grado
attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale sono stabiliti
dall'Allegato A alla presente legge che sostituisce l'Allegato C della L.R. 22
gennaio 1988, n. 3" e l'obbligo da parte dei Comuni della regione
Emilia-Romagna, singoli o associati, "di adeguare l'utilizzo dei
distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge
entro sei mesi dall'entrata in vigore";
ravvisata l'opportunita' di rendere l'attuale distinzione in gradi quanto piu'
aderente alle finalita' del sistema di classificazione professionale del
personale previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, in
applicazione del principio di equivalenza delle mansioni stabilito dall'art.
3, comma 2, del medesimo;
dato atto che si e' ritenuto a tal fine necessario istituire un tavolo tecnico
di confronto tra le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto
collettivo nazionale di lavoro Comparto Regioni-Autonomie locali
rappresentative della Polizia locale (CGIL, CISL, UIL, SULPM) ed i
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dell'ANCI, dell'UPI e della Lega
delle Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, e che detto tavolo si e' riunito a
partire dal 7/3/2002;
preso atto che da detto tavolo e' unanimemente emersa l'opportunita' di
apportare delle modifiche all'attuale tabella contenente i distintivi di grado
sulla base di un criterio di flessibilita' idoneo a valorizzare le capacita'
professionali degli addetti, nonche' l'opportunita' di una semplificazione e
rideterminazione dei distintivi di grado dei comandanti dei corpi e una piu'
marcata distinzione dei distintivi tra gli appartenenti alla categoria D e i
dirigenti;
valutata:
- la necessita', al fine di flessibilizzare i criteri per l'attribuzione dei
distintivi di grado all'interno delle singole categorie di inquadramento, di
definire in un successivo atto della Giunta regionale, previa verifica con il
tavolo tecnico di confronto sopra richiamato e sentito il Comitato consultivo
per la Polizia regionale e locale, i criteri e le modalita' per l'attribuzione
e la progressione nel grado dei distintivi all'interno di ciascuna categoria;
- la necessita' di fare salvi i distintivi acquisiti dai singoli addetti alla
Polizia locale sulla base della tabella allegata alla L.R. 36/01, con
applicazione di apposita tabella di corrispondenza;
- la necessita', nelle more dell'approvazione della deliberazione relativa
all'individuazione da parte della Giunta regionale dei nuovi criteri e
modalita' per l'attribuzione e la progressione nel grado, che i nuovi
distintivi di grado siano attribuiti secondo i criteri previgenti e sulla base
della suddetta tabella di corrispondenza;
dato atto che le denominazioni correlate a ciascun distintivo di grado hanno
effetto esclusivamente ai fini dell'attribuzione del distintivo medesimo, con
esclusione di ogni ulteriore effetto in relazione all'applicazione di norme
attinenti al contratto di lavoro;
preso atto del consenso di tutti i componenti il tavolo tecnico di confronto
sopra indicato in merito alle nuove simbologie di grado proposte e sentito il
Comitato consultivo per la Polizia regionale e locale istituito ai sensi
dell'art. 223 della L.R. 3/99;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera:
1) di approvare la tabella contenente i distintivi di grado, che si allega
quale parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A), ai
sensi dell'art. 229, comma 1 della L.R. n. 3 del 1999;
2) di demandare alla Giunta regionale, previa verifica con il tavolo tecnico
di confronto e sentito il Comitato consultivo per la Polizia regionale e
locale, la definizione dei criteri e le modalita' per l'attribuzione e la
progressione nel grado dei distintivi all'interno di ciascuna categoria;
3) di approvare le disposizioni contenute nella tabella di corrispondenza che
si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato B);
4) di stabilire che in attesa che la deliberazione di cui al punto 2) acquisti
efficacia continuano ad utilizzarsi i distintivi di grado acquisiti ai sensi
della L.R. 36/01, sulla base della suddetta tabella di corrispondenza;
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2583 | Criteri di applicazione della delibera del Consiglio regionale n. 424 del 3 dicembre 2002 recante modifiche all'Allegato A) della L.R. 36/01 contenente i simboli distintivi di grado per gli addetti alla Polizia municipale |
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro
sull'ordinamento della Polizia municipale" che al punto 4) stabilisce
che le Regioni provvedono con legge regionale a "determinare le
caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli
addetti al servizio di Polizia municipale dei comuni della regione stessa e
stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita'
d'uso";
- la L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di Polizia
locale" ed in particolare l'Allegato C) contenente i "Distintivi
di grado della Polizia municipale", fatto salvo dall'art. 229 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale";
- l'art. 1, comma 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 "Norme in
materia di politiche regionali per la sicurezza e di Polizia locale.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C)
della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3" il quale prevede che gli allegati
contenenti i segni distintivi di grado possano essere modificati con
deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
- gli artt. 2 e 3 della citata L.R. n. 36 del 2001 che rispettivamente
dispongono che "I simboli distintivi del grado
attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale sono stabiliti
dall'Allegato A alla presente legge che sostituisce l'Allegato C della L.R.
22 gennaio 1988, n. 3" e l'obbligo da parte dei Comuni della regione
Emilia-Romagna, singoli o associati, "di adeguare l'utilizzo dei
distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge
entro sei mesi dall'entrata in vigore";
ravvisata l'opportunita' di rendere l'attuale distinzione in gradi quanto
piu' aderente alle finalita' del sistema di classificazione professionale
del personale previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro,
in applicazione del principio di equivalenza delle mansioni stabilito
dall'art. 3, comma 2, del medesimo;
dato atto che si e' ritenuto a tal fine necessario istituire un tavolo
tecnico di confronto tra le organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto collettivo nazionale di lavoro, Comparto Regioni-Autonomie locali
rappresentative della Polizia locale (CGIL, CISL, UIL, SULPM) ed i
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dell'ANCI, dell'UPI e della
Lega delle Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, e che detto tavolo si e'
riunito a partire dal 7/3/2002;
preso atto che da detto tavolo e' unanimemente emersa l'opportunita' di
apportare delle modifiche all'Allegato A della L.R. 36/01 recante i
distintivi di grado sulla base di un criterio di flessibilita' idoneo a
valorizzare le rispettive capacita' professionali degli addetti, nonche' la
necessita', al fine di flessibilizzare i criteri per l'attribuzione dei
distintivi di grado all'interno delle singole categorie di inquadramento, di
definire, in un successivo atto della Giunta regionale, i nuovi criteri e le
modalita' per l'attribuzione e la progressione nel grado dei distintivi
all'interno di ciascuna categoria professionale;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3 dicembre 2002
che, su proposta della Giunta regionale, ha modificato l'Allegato A della
L.R. 13 novembre 2001, n. 36 contenente i simboli distintivi di grado per
gli addetti alla Polizia municipale, ai sensi dell'art. 229, comma 1 della
L.R. 3/99;
richiamato, in particolare, il punto 2) del dispositivo della citata
deliberazione che ha previsto di demandare alla Giunta regionale, previa
verifica con il tavolo tecnico di confronto sopra richiamato e sentito il
Comitato consultivo per la Polizia regionale e locale, la definizione dei
criteri e modalita' per l'attribuzione e la progressione nel grado dei
distintivi all'interno di ciascuna categoria professionale;
atteso che l'ampio e articolato confronto tra la parte pubblica e le citate
organizzazioni sindacali su tale materia ha portato alla sottoscrizione, in
data 26 agosto 2002, di un verbale di intesa tra Regione Emilia-Romagna,
ANCI, UPI, Lega delle Autonomie dell'Emilia-Romagna e CGIL, CISL e
DICCAP-SULPM, con cui le parti firmatarie, nel pieno rispetto di quanto
previsto dalle leggi e dagli accordi interconfederali in materia di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, individuano criteri condivisi
per una gestione coordinata sull'intero territorio regionale di quanto
previsto dalla deliberazione consiliare n. 424 del 3/12/2002 in materia di
adeguamento dei distintivi di grado;
preso atto della mancata sottoscrizione del suddetto verbale da parte della
UIL-FPL la quale, pur riconfermando il proprio accordo per quanto attiene la
nuova simbologia dei gradi proposta al Consiglio regionale, ha espresso il
proprio dissenso in merito alle metodologie prospettate per l'avanzamento
nei gradi in ogni categoria;
dato atto che tale verbale di intesa riferendosi al piu' generale contesto
della "Polizia locale" ed essendo stato sottoscritto anche dall'UPI
dell'Emilia-Romagna costituisce:
a) l'esito della verifica prevista al punto 2) del dispositivo della
deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3/12/2002 relativa ai
distintivi di grado della Polizia municipale;
b) la premessa per la possibile adozione di analoghe simbologie di grado da
parte delle Province e, di conseguenza, per l'adozione degli stessi criteri
e modalita' per l'attribuzione e la progressione nel grado della Polizia
provinciale;
ritenuto che i criteri contenuti nel suddetto accordo siano pienamente
condivisibili e che si possa provvedere, col presente atto, alla definizione
dei nuovi criteri e modalita' per l'attribuzione e la progressione nel grado
dei distintivi all'interno delle singole categorie di inquadramento
professionale;
sentito il Comitato consultivo per la Polizia regionale e locale istituito
ai sensi dell'art. 223 della L.R. 3/99;
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio
Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della Polizia
locale, Cosimo Braccesi, e dal Direttore generale alla Presidenza della
Giunta, dott. Bruno Molinari, in merito rispettivamente alla regolarita'
tecnica e alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della
Giunta regionale 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa ed istituzionale.
Autonomie locali,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A), costituente parte integrante della presente
deliberazione, che definisce i criteri e le modalita' per l'attribuzione e
la progressione nel grado dei distintivi all'interno di ciascuna categoria
professionale della Polizia locale, in attuazione del punto 2) della
deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3 dicembre 2002;
2) di dare atto che l'Allegato A) recepisce integralmente i criteri
contenuti nel testo dell'intesa sottoscritta in data 26 agosto 2002 tra
Regione Emilia-Romagna, ANCI, UPI, Lega delle Autonomie dell'Emilia-Romagna
e CGIL, CISL e DICCAP-SULPM in materia di distintivi di grado;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Criteri e modalita' per l'attribuzione e la progressione nel grado dei
distintivi all'interno di ciascuna categoria professionale
Si individuano di seguito i criteri e le modalita' per l'attribuzione e la
progressione nel grado dei nuovi distintivi all'interno di ciascuna
categoria professionale per gli appartenenti ai corpi di Polizia locale,
precisando che l'intervento regionale in materia di "distintivi di
grado":
a) non puo' incidere sulle materie riservate per legge alla contrattazione
collettiva, in particolare determinando effetti diretti sulla contrattazione
esercitata all'interno dei singoli Enti locali;
b) rappresenta la premessa per la possibile adozione di analoghe simbologie
di grado da parte delle Province.
Criteri generali per l'attribuzione dei gradi
1) Distintivi di grado di primo accesso: categoria C: distintivo di grado
corrispondente ad "Agente"; categoria D: distintivo di grado
corrispondente ad "Ispettore"; categoria D, livello 3 giuridico:
distintivo di grado corrispondente a "Commissario";
2) il distintivo di grado, corrispondente a "Viceispettore", da
assegnarsi agli "specialisti di vigilanza" di cui all'art. 29,
lettere b) e c) del Contratto collettivo nazionale di lavoro, e' da
considerarsi ad esaurimento;
3) negli enti in cui si e' proceduto attraverso atti formali al
riconoscimento ed alla individualizzazione della figura di Ispettore,
Ispettore capo, Commissario e Commissario capo di Polizia locale, tale
attribuzione determina, per i lavoratori interessati, l'automatica
conservazione del relativo grado;
4) oltre a quanto previsto al punto 1) e 3), al distintivo di grado di
"Commissario" si accede unicamente per progressione verticale in
D3 secondo le modalita' definite in sede locale, ovvero tramiteselezione
interna;
5) ai lavoratori in mobilita' all'interno della RegioneEmilia-Romagna
vengono riconosciuti i distintivi di grado gia'
conseguiti nonche', ai fini della progressione di cui al punto 3), l'anzianita'
e la formazione maturata.
Criteri per la progressione nei gradi all'interno delle categorie
"C","D" e "D3 giuridico"
Ai fini della progressione nei gradi superiori interni alle categorie C e D
e delle relative denominazioni, viene considerato utile - fermo restando
quanto previsto nel precedente punto 4) per l'accesso alla categoria D
livello 3 (Commissario) - il possesso dei seguenti requisiti minimi e
cumulativi: esperienza lavorativa e formazione, secondo lo schema riportato
di seguito.
Viene inoltre rinviata ai singoli Enti la possibilita' di prevedere
ulteriori requisiti per la progressione nei gradi interna a ciascuna
categoria professionale.
Vengono considerate valide le sole ore di formazione debitamente certificate
dall'ente di appartenenza.
In sede di prima applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n.
424 del 3 dicembre 2002, si stabilisce che:
1) per la categoria C verra' considerato sufficiente per la progressione nel
grado il possesso del solo requisito della esperienza lavorativa maturata
nella Polizia locale (municipale e provinciale), mentre per le progressioni
successive dovranno essere conteggiate sia l'esperienza che la formazione
fatta negli ultimi 5 anni;
2) per la categoria D verra' salvaguardata l'esperienza lavorativa pregressa
e conteggiate le ore di formazione espletate nei cinque anni antecedenti la
data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del
3/12/2002.
Schema per la progressione nei gradi superiori interni alle categorie C e D
Passaggio da Agente ad Agente scelto:
- 5 anni di esperienza nella Polizia locale,
- 30 ore di aggiornamento.
Passaggio da Agente scelto ad Assistente:
- 10 anni di esperienza nella Polizia locale,
- 30 ore di aggiornamento nel grado di Agente scelto.
Passaggio da Assistente ad Assistente scelto:
- 15 anni di esperienza nella Polizia locale,
- 30 ore di aggiornamento nel grado di Assistente.
Passaggio da Viceispettore ad Ispettore:
- 5 anni di esperienza come Viceispettore,
- 80 ore di aggiornamento nel grado di Viceispettore.
Passaggio da Ispettore ad Ispettore capo:
- 5 anni di esperienza come Ispettore,
- 80 ore di aggiornamento nel grado di Ispettore.
Passaggio da Commissario a Commissario capo:
- 5 anni di esperienza come Commissario,
- 80 ore di aggiornamento nel grado di Commissario.