SPECIALE PRIVACY

TELECAMERE per videosorveglianza – Garante Privacy

Foto segnaletiche, ribadito il divieto di pubblicazione se non vi sono esigenze particolari.

14.12.2006
09.07.2006
11.06.2006

 

06.06.2006
  • Privacy - Prorogati i termini per le P.A. L'ennesimo slittamento, il decreto legge adottato - differisce ora il termine al prossimo 31 luglio - Il Consiglio dei Ministri, riunitosi per l'ultima volta, ha approvato, lo scorso 12 luglio, un decreto legge di proroga del termine per adeguarsi alla disciplina sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici. Le P.A. avrebbero dovuto adottare e rendere pubblici, entro il 15 maggio prossimo, i regolamenti previsti dall'art. 20 del Codice della Privacy sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Il decreto legge adottato differisce ora il termine al prossimo 31 luglio. Si tratta di un'ennesimo slittamento dell'adeguamento alle regole che la normativa sulla privacy prevede sin dal 1999. Il nuovo Codice della privacy, approvato con il Dlgs 196/2003, aveva individuato la data limite per varare i regolamenti nel 30 settembre 2004, poi rinviato al 31 dicembre 2005 (D.L. 158/2004), quindi al 15 maggio 2006 (D.L. 51/2006), ed ora al 31 luglio 2006.

 
18.03.2005
10.12.2004
ripresa dal 2002
  • PRIVACY - su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro della giustizia, Castelli .. - un decreto-legge che differisce al 31 dicembre 2004 il termine di scadenza dei consigli degli Ordini professionali (provinciali, regionali e nazionali), già previsto per il 30 giugno 2004, al fine di coordinare tale scadenza con il regolamento che definirà le procedure elettorali ed il funzionamento degli organi disciplinari, in corso di predisposizione; ulteriori proroghe riguardano il regime transitorio concernente i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ed i procedimenti civili innanzi al tribunale per i minorenni (30 giugno 2005), nonchè alcuni termini in materia di protezione e trattamento dei dati personali - Consiglio dei Ministri: 22/06/2004
24.06.2004
30.05.2004
26.04.2003

19.04.2003

03.04.2003

05.02.2002

05.02.2002

30.01.2002

19.01.2002

17.12.2001

14.12.2001

13.12.2001

06.12.2001

05.12.2001

28.11.2001

14.11.2001

15.10.2001

04.10.2001

10.09.2001

07.09.2001

07.09.2001

30.07.2001

25.07.2001

12.07.2001

18.06.2001

 

  • PRIVACY E FAX - Si possono inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità od altro materiale di carattere commerciale, solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario, anche se il suo numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico, o viene reperito sulla rete Internet. Inoltre, non si può mai subordinare la sospensione del servizio imponendo all’interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax ad un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa. Nella propria newsletter, il Garante ha altresì precisato che il Codice in materia di protezione dei dati personali (art.130) e il decreto legislativo n. 185/1999 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza (art. 10, comma 1) prevedono, da un lato, che gli operatori stabiliti nel territorio italiano che usano dati personali per comunicazioni commerciali utilizzando sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, tra i quali il fax, informino preventivamente l’interessato e, dall’altro, che nella stessa informativa sia previsto che l’utilizzo di questi strumenti avvenga solo dopo aver ricevuto il libero ed esplicito consenso dell’interessato. (Garante per la protezione dei dati personali: Newsletter del 29 marzo - 4 aprile 2004).
 

 

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