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14.12.2006 |
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09.07.2006 |
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11.06.2006 |
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06.06.2006 |
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Privacy - Prorogati i
termini per le P.A.
L'ennesimo slittamento,
il decreto legge adottato - differisce ora il termine al
prossimo 31 luglio -
Il Consiglio dei Ministri,
riunitosi per l'ultima volta, ha approvato, lo scorso 12 luglio, un
decreto legge di proroga del termine per adeguarsi alla disciplina sul
trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti
pubblici. Le P.A. avrebbero dovuto adottare e rendere pubblici, entro
il 15 maggio prossimo, i regolamenti previsti dall'art. 20 del Codice
della Privacy sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Il
decreto legge adottato differisce ora il termine al prossimo 31
luglio. Si tratta di un'ennesimo slittamento dell'adeguamento alle
regole che la normativa sulla privacy prevede sin dal 1999. Il nuovo
Codice della privacy, approvato con il Dlgs 196/2003, aveva
individuato la data limite per varare i regolamenti nel 30 settembre
2004, poi rinviato al 31 dicembre 2005 (D.L. 158/2004), quindi al 15
maggio 2006 (D.L. 51/2006), ed ora al 31 luglio 2006.
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18.03.2005 |
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10.12.2004 |
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ripresa dal
2002 |
- PRIVACY - su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e
del Ministro della giustizia, Castelli .. - un decreto-legge che differisce
al 31 dicembre 2004 il termine di scadenza dei consigli degli Ordini
professionali (provinciali, regionali e nazionali), già previsto
per il 30 giugno 2004, al fine di coordinare tale scadenza con il regolamento
che definirà le procedure elettorali ed il funzionamento degli
organi disciplinari, in corso di predisposizione;
ulteriori proroghe riguardano il regime transitorio concernente
i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità
ed i procedimenti civili innanzi al tribunale per i minorenni (30 giugno
2005), nonchè alcuni termini in materia
di protezione e trattamento dei dati personali - Consiglio dei Ministri:
22/06/2004
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24.06.2004 |
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videosorveglianza - le
nuove precisazioni del Garante ... (omissis)... Il
trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è
possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità
che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un
lato ... (omissis)...Poiché l’installazione di un sistema
di videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di un vincolo
per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento,
va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso
ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze... (omissis)..Ciascun
sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati
già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone
identificabili quando le finalità del trattamento possono essere
realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato
in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali
che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il
software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente
e automaticamente i dati eventualmente registrati. (omissis).. Gli
impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando
altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni,
anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti
inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti,
sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni
agli ingressi... (omissis)...
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30.05.2004 |
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26.04.2003 |
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19.04.2003
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03.04.2003
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05.02.2002
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05.02.2002
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30.01.2002
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19.01.2002
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17.12.2001
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14.12.2001
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13.12.2001
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06.12.2001
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05.12.2001
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28.11.2001
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14.11.2001
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15.10.2001
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04.10.2001
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10.09.2001
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07.09.2001
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07.09.2001
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30.07.2001
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25.07.2001
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12.07.2001
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18.06.2001
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- Dati
personali, le nuove regole per la notificazione - Garante
per la Protezione dei Dati Personali. ISTRUZIONI PER LA NOTIFICAZIONE
DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI del 1 gennaio 2004
- GARANTE
PRIVACY: no alle impronte se la misura è sproporzionata in riferimento
all’obiettivo da raggiungere .....(omissis).... Secondo
alcune notizie di stampa, il Consiglio di amministrazione di codesto
Ente avrebbe approvato nei giorni scorsi una deliberazione relativa
ad un appalto per installare lettori di impronte digitali da collocare
negli esercizi di ristorazione convenzionati con codesto Ente, al fine
di controllare che l’accesso agli stessi avvenga esclusivamente da parte
degli aventi diritto..... (omissis)
- Garante
per la protezione dei dati personali Oggetto:
richiesta di informazioni ai sensi dell'art 157; comma l; del d.lg.
n. 196/2003. 9.2.2004 - E'
pervenuta a questa Autorità una segnalazione secondo cui codesta Azienda
richiederebbe, in occasione del rilascio della tessera per l'esenzione
dal pagamento del ticket, la fotocopia del certificato medico attestante
la patologia per la quale si richiede la suddetta esenzione.... (omissis)
Si invita, inoltre, codesta Azienda a voler illustrare le iniziative
che intende adottare, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 83
del Codice, al fine di assicurare quanto più possibile la dignità e
la riservatezza dei pazienti nell'espletamento di tali procedure amministrative....
(omissis)
- pignoramento e privacy
- Gli enti locali devono valutare sempre l’effettiva necessità di riportare
dettagliate informazioni nelle deliberazioni da pubblicare - (Garante
della Privacy, NEWSLETTER 9-15 febbraio 2004)
- Privacy
e propaganda elettorale – comunicato Garante
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- PRIVACY E FAX - Si possono inviare fax per
effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali,
vendite dirette, pubblicità od altro materiale di carattere commerciale,
solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario,
anche se il suo numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico,
o viene reperito sulla rete Internet. Inoltre, non si può mai
subordinare la sospensione del servizio imponendo all’interessato un
onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax ad un numero
di telefono soggetto ad una speciale tariffa. Nella propria newsletter,
il Garante ha altresì precisato che il Codice in materia di protezione
dei dati personali (art.130) e il decreto legislativo n. 185/1999 sulla
protezione dei consumatori nei contratti a distanza (art. 10, comma
1) prevedono, da un lato, che gli operatori stabiliti nel territorio
italiano che usano dati personali per comunicazioni commerciali utilizzando
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore,
tra i quali il fax, informino preventivamente l’interessato e, dall’altro,
che nella stessa informativa sia previsto che l’utilizzo di questi strumenti
avvenga solo dopo aver ricevuto il libero ed esplicito consenso dell’interessato.
(Garante per la protezione dei dati personali: Newsletter del 29 marzo
- 4 aprile 2004).
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