DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187
Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211) 
          
Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  la
sicurezza  dei  luoghi  ove  si  svolgono  manifestazioni   sportive,
prevedendo misure idonee a  prevenire  e  reprimere  i  comportamenti
particolarmente pericolosi; 
  Considerata altresi' la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto  alla
criminalita'  organizzata  e  alla  cooperazione  internazionale   di
polizia; 
  Ritenuta  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare ulteriori misure in materia  di  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del  Ministero
dell'interno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
dello  sviluppo  economico  e  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza  dei  luoghi  ove  si
                  svolgono manifestazioni sportive 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401,  hanno  efficacia  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  fino  al  30
giugno 2013. 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A
garanzia  della  sicurezza,  fruibilita'  ed   accessibilita'   degli
impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si  applica
anche  alle  societa'  sportive  che  impiegano  personale   di   cui
all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto  nel  piano
approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto  attuativo
del medesimo articolo 2-ter.». 

        
            
Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

                               Art. 2 
 
 
Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi 
 
  1. All'articolo 2-ter del decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Ferme  restando  le
attribuzioni e i compiti dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  al
personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in  aggiunta  ai
compiti previsti in attuazione del  medesimo  comma,  altri  servizi,
ausiliari  dell'attivita'   di   polizia,   relativi   ai   controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui  espletamento  non  e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo  di
appartenenti alle Forze di polizia.». 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le condizioni  e  le  modalita'  per
l'affidamento  dei  compiti   di   cui   al   comma   1,   attraverso
l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto  2007,
adottato  in   attuazione   dell'articolo   2-ter,   comma   1,   del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al  parere
delle Commissioni parlamentari competenti  che  vi  provvedono  entro
trenta  giorni.  Decorso  tale  termine,  il  decreto   puo'   essere
egualmente adottato. 
  3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  339,  terzo  comma,  del  codice
penale.». 
  4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
e' inserito il seguente:  «Art.  6-quinquies.  -  (Lesioni  personali
gravi o gravissime nei  confronti  degli  addetti  ai  controlli  dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette
uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater  del  codice  penale  nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
aprile 2007,  n.  41,  purche'  riconoscibili  e  in  relazione  alle
mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste  dal  medesimo
articolo 583-quater.». 

        
      
          
Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

                               Art. 3 
 
 
Interventi   urgenti   a   sostegno   dell'Agenzia   nazionale    per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
                    alla criminalita' organizzata 
 
  1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2-undecies: 
      1) al comma 2, dopo la lettera a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa  autorizzazione
del Ministro  dell'interno,  utilizzati  dall'Agenzia  per  finalita'
economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma  2.1,  sono
destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1.  I  proventi
derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2,  lettera  a-bis),
affluiscono,   al   netto   delle   spese   di    conservazione    ed
amministrazione,  al  Fondo  unico  giustizia,  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  dell'interno  al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»; 
    b) all'articolo 2-sexies, comma 15,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Non  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». 
  2.  Al  decreto-legge  4  febbraio  2010,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c),  e'  inserita  la
seguente:  «c-bis)  richiede  all'autorita'  di  vigilanza   di   cui
all'articolo 1,  comma  2,  l'autorizzazione  ad  utilizzare  i  beni
immobili di cui all'articolo 2-undecies,  comma  2,  lettera  a-bis),
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera
del Consiglio direttivo, l'estromissione  di  singoli  beni  immobili
dall'azienda  non  in  liquidazione  e  il  loro   trasferimento   al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora
si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia'  utilizzano
a qualsiasi titolo  per  finalita'  istituzionali.  La  delibera  del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori
dell'azienda confiscata.». 
  3.  Al  fine   di   garantire   il   potenziamento   dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture,  l'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,   previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'economia e le  finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga  all'articolo  7,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  4  febbraio  2010,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010,  n.  50,  e
nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo
determinato, anche avvalendosi delle  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  I  rapporti  di   lavoro
instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.  A
tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012. 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  3,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  delle  risorse  del  fondo   per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
          
Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

                               Art. 4 
 
 
Integrazione della Commissione  centrale  consultiva  per  l'adozione
                 delle misure di sicurezza personale 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le  questioni  di
sicurezza relative a magistrati la Commissione  e'  integrata  da  un
magistrato designato dal Ministro della giustizia.». 

        
      
          
Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

                               Art. 5 
 
 
     Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia 
 
  1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto  della  criminalita'
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali  ad
essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare  la  cooperazione
internazionale  di  polizia,  anche  in  attuazione   degli   impegni
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  o  in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i  Paesi  interessati,
sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare
l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero
attraverso  la  massima  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito
del Dipartimento della pubblica  sicurezza-Direzione  centrale  della
polizia criminale, e' istituito,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica,  il  Comitato  per  la  programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di  polizia  (COPSCIP),
presieduto   dal   vice    direttore    generale    della    pubblica
sicurezza-direttore  centrale  della  polizia   criminale.   Per   la
partecipazione al Comitato  non  e'  prevista  la  corresponsione  di
compensi o rimborsi spese di alcun genere. 

        
      
        
Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

                               Art. 6 
 
 
Disposizioni interpretative e attuative delle norme  dell'articolo  3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita'  dei
                          flussi finanziari 
 
  1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  si  interpreta
nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti
indicati nello stesso articolo 3  sottoscritti  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto  e
ai subcontratti da essi derivanti. 
  2. I contratti stipulati precedentemente alla data  di  entrata  in
vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto  e  i
subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 136  del  2010  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge. 
  3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai  commi  1  e  9
dell'articolo 3 della legge  13  agosto  2010,  n.  136,  si  intende
riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'  ai  subcontratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 
  4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui  al  comma  1
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel
senso che ogni operazione finanziaria relativa a  commesse  pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o piu' conti  correnti  bancari  o
postali, utilizzati anche promiscuamente per piu'  commesse,  purche'
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma
7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e  nel
senso che sui medesimi  conti  possono  essere  effettuati  movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. 
  5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui  al
comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13  agosto  2010,
n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati  anche  strumenti
diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3,
si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione  di  strumenti
di pagamento differenti dal  bonifico  bancario  o  postale,  purche'
siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della  transazione
finanziaria. 

        
      
          
Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

                               Art. 7 
 
 
Modifiche  alla  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  in  materia   di
                tracciabilita' dei flussi finanziari 
 
  1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, 
      1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario  o  postale.»  sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale,  ovvero  con
altri  strumenti  di  pagamento  idonei   a   consentire   la   piena
tracciabilita' delle operazioni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  I  pagamenti  destinati  a  dipendenti,   consulenti   e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali  nonche'
quelli destinati alla provvista  di  immobilizzazioni  tecniche  sono
eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per  l'intero
importo dovuto, anche se questo non e' riferibile  in  via  esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»; 
      3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario  o  postale.»  sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale,  ovvero  con
altri  strumenti  di  pagamento  idonei   a   consentire   la   piena
tracciabilita' delle operazioni.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,  gli
strumenti di pagamento devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  dagli  altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  gara  (CIG),
attribuito dall'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11  della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»; 
      5) il comma 6 e' abrogato; 
      6) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. I soggetti di cui al comma  1  comunicano  alla  stazione
appaltante   o    all'amministrazione    concedente    gli    estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1
entro sette giorni  dalla  loro  accensione  o,  nel  caso  di  conti
correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello  stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.  Gli  stessi  soggetti  provvedono,  altresi',  a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»; 
      7) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti  con
gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e  alle  forniture  di
cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'  assoluta,  un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli  obblighi  di  tracciabilita'
dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  L'appaltatore,  il
subappaltatore o il subcontraente che ha  notizia  dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria
di cui al presente  articolo  ne  da'  immediata  comunicazione  alla
stazione  appaltante  e  alla  prefettura-ufficio  territoriale   del
Governo  della  provincia  ove  ha  sede  la  stazione  appaltante  o
l'amministrazione concedente.»; 
      8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario  o  postale
ovvero  degli  altri  strumenti  idonei   a   consentire   la   piena
tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione  di  diritto
del contratto.». 
    b) all'articolo 6, 
      1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto  comma,
della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie  per  le  violazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
applicate dal prefetto  della  provincia  ove  ha  sede  la  stazione
appaltante o l'amministrazione  concedente  e,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo  ove  ha
sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.» 
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «5-bis. L'autorita'  giudiziaria,  fatte  salve  le  esigenze
investigative, comunica al  prefetto  territorialmente  competente  i
fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione  degli
obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.». 

        
      
          
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

                               Art. 8 
 
 
               Attuazione delle ordinanze dei sindaci 
 
  1. All'articolo 54 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati
dai sindaci ai sensi del presente articolo, il  prefetto  dispone  le
misure ritenute necessarie per il concorso delle  Forze  di  polizia.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo,  il  prefetto
puo'  altresi'  disporre  ispezioni   per   accertare   il   regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di  dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.». 

        
      
          
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

                               Art. 9 
 
 
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca 
 
  1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dopo  il
terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi
o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  e'  sempre
disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione e delle  cose  che  ne  sono  il
prodotto, anche se non venga  emessa  l'ordinanza  -  ingiunzione  di
pagamento. La disposizione non si applica se  la  cosa  appartiene  a
persona estranea alla violazione amministrativa.». 

        
      
          
Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

                               Art. 10 
 
 
Disposizioni per assicurare le gestioni  commissariali  straordinarie
nei comuni  sciolti  per  infiltrazione  mafiosa  e  altri  incarichi
                              speciali 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Per   l'espletamento   degli   incarichi   di   gestione
commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi
a particolari esigenze di servizio o a  situazioni  di  emergenza,  i
viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del  3  per
cento nella  dotazione  organica,  sono  collocati  in  posizione  di
disponibilita' per un periodo non superiore al triennio,  prorogabile
con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di
disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta  del
Capo    del    Dipartimento    delle    Politiche    del    Personale
dell'Amministrazione  Civile  e  per   le   Risorse   Strumentali   e
Finanziarie del Ministero dell'interno.  I  funzionari  collocati  in
posizione di disponibilita' non occupano posto  nella  qualifica  cui
appartengono. Nella qualifica  iniziale  della  carriera  prefettizia
sono resi indisponibili un numero di posti  per  ciascun  funzionario
collocato  in  disponibilita'  equivalenti   dal   punto   di   vista
finanziario. Con il procedimento negoziale di cui  al  Capo  II  puo'
essere stabilito il trattamento  economico  accessorio  spettante  ai
funzionari   in   disponibilita',   in   relazione   alle    funzioni
esercitate.». 

        
      
          
Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

                               Art. 11 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

        

   

(a cura di Maurizio Marchi)