DOMANDA
nel caso si proceda al controllo di un veicolo condotto da cittadino extra CEE (es. citt. del Marocco) la cui patente, come noto è convertibile, in particolare se all'atto del controllo il suddetto cittadino risulti residente in italia da più di un 1 anno, cosa e' opportuno fare?
RISPOSTA
Il fatto che il permesso internazionale non sia convertibile non è presupposto per l'applicazione dell'articolo 116 comma 13 cds, trattandosi di una definizione (quella della sua non convertibilità) tendente a precisare che non può essere oggetto di conversione un documento (il permesso internazionale) che patente non è.
Il permesso internazionale è infatti non una patente, bensì l'attestazione della sua esistenza e validità per il periodo di sua validità. Una sorta pertanto di certificazione della titolarità e regolarità della patente redatta utilizzando un modello riconosciuto dalle convenzioni internazionali.
Pertanto il permesso internazionale non è prova dell'articolo 116 comma 13 cds ma rappresenta senza dubbio un indizio, avendo data certa: ma questo solo se riferito a patente di guida per la quale non è prevista convertibilità.
Nel caso specifico del quesito, tenuto conto della premura dei titolari di patente convertibile nell'adempiere celermente alle pratiche di conversione (nel timore che gli accordi siano sospesi con conseguente necessità di sostenere l'esame di guida), quello che deve indurre in sospetto l'operatore è il perchè il titolare di patente convertibile, trascorso l'anno non vi abbia ancora provveduto.
Due possono essere le ipotesi (oltre a quella del cittadino sprovveduto e smemorato):
1 - la sua patente è falsa o contraffatta e pertanto mai potrà tentare di convertirla
2 - la sua patente, pur genuina ed in corso di validità, è stata conseguita dopo la residenza in Italia del titolare e pertanto non è convertibile. Infatti gli accordi di conversione si applicano solamente alle patenti conseguite prima che il titolare trasferisca la residenza in Italia. Quelle conseguite dopo, anche se da stati che come il Marocco hanno sottoscritto accordi di conversione, non sono convertibili, con la conseguente applicazione dell'articolo 116 comma 13 cds "per aver guidato con patente non convertibile perchè, nonostante lo stato di rilascio abbia sottoscritto accordo con l'Italia, il titolo di guida è stato conseguito quando il titolare era già residente in Italia"
Da non dimenticare che, qualora si ravvisasse l'ipotesi sopra menzionata al punto due, sussiste il reato di cui all'art. 116 comma 13 cds anche se non è decorso l'anno dalla residenza in quanto le patenti straniere sono reciprocamente riconosciute solamente se conseguite prima della residenza in Italia
(a cura di Maurizio Marchi)