Corte di Cassazione Civile sez.II 10/6/2010 n. 13895
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dep. il 15 marzo 2004 il Giudice di Pace di Brescia accoglieva
l'opposizione proposta dalla XXX avverso i verbali di accertamento della
violazione dell'art. 23 C.d.S., commi 4/11, per avere collocato cartelli
pubblicitari senza autorizzazione Secondo il Giudicante, in virtù dell'istituto
del silenzio - assenso introdotto dalla L. n. 241 del 1990, art. 20, la mancata
adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento di diniego delle
autorizzazioni richieste dall'opponente nel termine di sessanta giorni previsto
dall'art. 53 reg. esec. C.d.S., ampiamente decorso, comportava l'illegittimità
dei verbali impugnati.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione l'A.N.A.S. s.p.a. e
l'A.N.A.S. - Compartimento della Viabilità per la Lombardia sulla base di un
unico motivo. Resiste con controricorso l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione
della L. n. 241 del 1990, artt. 19 e 20, e art. 23 C.d.S., nonchè insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia. censurano la decisione
gravata che aveva erroneamente applicato alla specie l'istituto del silenzio
assenso, introdotto dalla L. n. 241 del 1990, art. 20, quando tale norma aveva
subordinato la sua applicazione all'emanazione di un apposito regolamento
governativo che indicasse i casi in cui la richiesta poteva considerarsi accolta
: orbene, alla stregua del regolamento emanato con il D.P.R. 26 aprile 1992, n.
300 TAB. C, in cui sono elencate le attività per il cui svolgimento si forma il
silenzio assenso, non rientra quella per la quale la opponente avrebbe dovuto
fare ottenere l'autorizzazione.
Il motivo è fondato.
In tema di violazione dell'art. 23 C.d.S., commi 4 e 11, che sanziona la
collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza
autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della
sussistenza dell'illecito, che l'interessato abbia avanzato istanza di
autorizzazione e che sulla stessa l'ente proprietario non si sia pronunciato nei
sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto
dall'art. 53 reg. esec. C.d.S., comma 5, non è perentorio ed esso non risulta
incluso nell'elenco di cui alla tabella B) del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300,
che, in attuazione della L. n. 241 del 1990, art. 20, contempla i casi in cui il
silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce
gli effetti del suo accoglimento (Cass. 25165/2006).
La sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa
va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'originaria opposizione va
rigettata.
Le spese della presente fase vanno poste a carico dell'intimata, risultata
soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l'originaria opposizione.
Condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese
relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 per onorari di avvocato
oltre spese prenotate a debito e agli accessori di legge.
(omissis)
(a cura di Maurizio Marchi)