Al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle imprese
di autotrasporto di persone, in ordine alle modalità di rilascio
della licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori per conto
terzi effettuato con autobus, il punto 3) della circolare in oggetto
indicata è sostituito nel seguente modo.
3. RILASCIO LICENZA COMUNITARIA
La Div 2, ricevuta la domanda volta ad ottenere la licenza
comunitaria, la sostituzione o il rinnovo della stessa, procede a
verificarne la regolarità e ad accertare, anche a campione, la
sussistenza dei requisiti, di cui all’articolo 3 del citato
regolamento comunitario n. 684/92.
Qualora, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta
ovvero non venga accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal
regolamento comunitario n. 684/92, la Div. 2 provvede a comunicare
all’impresa richiedente, i motivi ostativi all’accoglimento della
domanda, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nel caso in cui dall’accertamento non emergano motivi ostativi la
Div. 2 procede al rilascio della licenza comunitaria entro il
termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della
domanda.
La licenza comunitaria ha validità quinquennale.
Alla licenza comunitaria va apposta una marca da bollo di valore
pari a quello vigente alla data di rilascio; attualmente il valore è
pari a € 14,62.
Il rilascio della licenza comunitaria avviene presso i
locali della Div. 2.
La Div. 2, nel caso in cui l’impresa lo richieda espressamente, può
procedere all’invio della licenza comunitaria per mezzo posta,
previa acquisizione della marca da bollo da apporre sulla licenza
comunitaria medesima.
L’insussistenza, o il venir meno dei requisiti previsti
dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 684/92, accertati dopo
l’avvenuto rilascio della licenza comunitaria, comporta ai sensi
dell’articolo 16, comma 1 del predetto regolamento comunitario, la
revoca e il ritiro della stessa.
Al fine di evitare l’avvio di procedimenti volti alla revoca della
licenza comunitaria, si invitano le imprese a voler prontamente
comunicare alla competente Div. 2 le eventuali variazioni dei dati
indicati nella domanda e nelle dichiarazioni allegate alla stessa
intervenuti dopo il rilascio della licenza comunitaria. In
particolare assume rilevanza la sostituzione del soggetto preposto
alla direzione dell’impresa in possesso dell’attestato di idoneità
professionale stante l’obbligo per tale soggetto di fornire la
propria professionalità ad una sola impresa.
Sul sito internet dello scrivente Ministero sarà ripubblicata la
circolare n.1/2009 aggiornata con le modifiche apportate dalla
presente circolare.