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NOTIFICHE
notifica a persona di
famiglia - valida anche se il soggetto non è
inserito nello stato di famiglia anagrafica - Cassazione civile sezione
tributaria ordinanza 11.04.2012 n. 5729
NOTIFICAZIONI -
Cassazione civile sezione lavoro - sentenza
30.12.2011 n. 30668
...(omissis)...La notifica nel comune di residenza doveva passare
attraverso la ricerca del destinatario indifferentemente nel luogo di
abitazione o nella sede "lavorativa", solo ove tali ricerche non
avessero avuto esito, si sarebbe perfezionata l'irreperibilità del
destinatario e la via della compita giacenza sarebbe stata praticabile.
Al contrario il notificante si è limitato ad eseguire l'atto presso la
sede indicata in busta paga e, malgrado l'esito negativo, non ha
provveduto ad effettuate le dovute ricerche che avrebbero confermato
come in Via (...) non vi fosse né l'abitazione della persona fisica
titolare della ditta individuale, né la sede dell'impresa.
...(omissis)...
NOTIFICA A PERSONA DIVERSA
...(omissis)... il disposto sul punto della
legge 890/82 (art. 8, comma 2) dopo l'intervento della Corte
Costituzionale (sentenza 346/98) è chiarissimo e non lascia spazio ad
interpretazioni difformi: in caso di mancato recapito (e nel caso in
esame la consegna è avvenuta presso l'ufficio postale, come risulta
dalla firma apposta dal figlio convivente del destinatario nel riquadro
dell'avviso di ricevimento previsto per il "ritiro in agenzia dell'atto
non recapitato") per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione, del
compimento delle formalità descritte e del deposito del piego va data
notizia al destinatario con raccomandata con avviso di
ricevimento...(omissis)... Cassazione
penale sezione I - sentenza 29.11.2011 n. 44020
notifiche ed art. 140 cpc
...(omissis)...la
validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della
stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati,
bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi
d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la
notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che,
nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato
sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che
postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento
delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso
d'irreperibilità del destinatario.
...(omissis)... Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2011 n.
18049
residenza anagrafica e notifica -
Cassazione civile , sez. V,
sentenza 15.04.2011 n. 8684 -
...(omissis)...
il D.P.R. n. 660 del
1973, art. 60, comma 3 nella parte in cui prevede che "le variazioni e
modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell'avvenuta variazione anagrafica", è stato espunto dall'ordinamento a
seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, operata da
C. Cost. n. 360/03. Per il che, ritrova applicazione, in materia, la regola
generale, secondo la quale l'effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle
notifiche, è immediato. Ne discende, con riferimento al caso di specie, che il
cambio di residenza effettuato dal contribuente in data 6.11.01, è divenuto
immediatamente operativo, non potendo applicarsi alla fattispecie neppure il
nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006,
art. 37, comma 27 (convertito in L. n. 248 del 2006). Tale previsione, infatti,
non si applica retroattivamente e riguarda, pertanto, le sole notifiche eseguite
dopo l'entrata in vigore di detta normativa, laddove, nel caso concreto, la
notifica è stata eseguita cinque anni prima dell'entrata in vigore della nuova
disposizione....(omissis)...
notifica -
Cassazione civile Sezioni Unite sentenza 12.04.2011 n. 8310
...(omissis)..
non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le
persone irreperibili, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., se non quando
risulti sul piano soggettivo l'ignoranza incolpevole del richiedente circa la
residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, sul piano
oggettivo, l'avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune
al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è
sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad
accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario
in luogo sconosciuto (Cass.
civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n.
14618). Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito
all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da
parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per
l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con
l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio
consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6
settembre 2007 n. 18717).
...(omissis)...
notifica - Corte di Cassazione Sezione
II CIVILE Sentenza 12 aprile 2011, n. 8284
...(omissis)...
deve intendersi nulla la
notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello
stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate,
attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle
nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi
tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento
di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al
portiere, come deduce la difesa dell'avvocatura, non risultando alcunchè dalla
notifica....(omissis)...
è sufficiente la
presenza della corretta annotazione in una sola delle menzionate banche
dati per determinare la conoscibilità, da parte dell'amministrazione,
del luogo presso il quale eseguire la notificazione. In sostanza, è
sufficiente che l'esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga da
una delle due banche dati perché tale luogo sia conoscibile per la
pubblica amministrazione, la quale, quindi, non potrà addurre a sostegno
della tempestività della seconda notificazione in un luogo risultante
dal P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli la circostanza che nel
primo dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato.
L'annotazione anche in uno solo dei registri rende dunque conoscibile il
luogo ove deve essere eseguita la notificazione del verbale. La
possibilità residuale della conoscibilità aliunde dell'esatto luogo ove
eseguire la notificazione, cui si riferisce l'ultima parte della
disposizione prima richiamata, è destinata ad operare nel caso in cui
l'annotazione di detto luogo non sia riportata né nel P.R.A. né
nell'archivio nazionale, e tuttavia vi siano a disposizione della
pubblica amministrazione altri elementi che consentano di conoscere il
luogo esatto.
Né a carico del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 196 del codice
della strada può essere fatto carico di provvedere ad una duplice
annotazione del mutamento rilevante al fine di renderne effettiva la
conoscibilità da parte della pubblica amministrazione, ovvero di
sollecitare il soggetto preposto alla gestione dell'una banca dati ad
effettuare la comunicazione al gestore dell'altra, atteso che la
disciplina dettata dal codice della strada e dal regolamento di
esecuzione in materia evidenzia l'esistenza di un obbligo di
collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche
dati -
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 24 settembre 2010 – 25 marzo 2011, n. 6971
NOTIFICA PORTIERE -
a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ., la
notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza
delle persone menzionate da quest'ultima norma, in mani del portiere dello
stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 cit. opera soltanto per
l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che
rappresenta l'ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010). La conseguente
nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito
dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il
raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione
dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella
definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass.
n. 15849 del 2006).
SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Ordinanza 26 gennaio – 28 febbraio 2011, n.
4962
notifiche a mezzo mail consentite - la Corte
Costituzionale
riconosce "l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto
comma, della Legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente,
che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da
quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo
fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”
aumento prezzi raccomandate A.G. -
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 novembre 2010
Disposizioni in materia di invii di
corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e
tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata
attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonche' degli
invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero. (10A15597)
(GU n. 303 del 29-12-2010
)
cartella esattoriale
illegittima se manca la data di consegna del ruolo in quanto il
cittadino non è in grado di verificare la correttezza dell'ammontare
degli interessi - Corte di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza n.
2299712 novembre 2010
ricade sulla Concessionaria
l'onere di provare il contenuto della cartella esattoriale e la prova
della sua notifica - Cassazione Civile Sezione Tributaria - sentenza n.
22041 del 28 ottobre 2010
notifica -
…(omissis)… la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione
autografa degli accertatori, si e' anche precisato che essa "deve ritenersi
legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di
elaborazione dati, come previsto dall'art. 383 C.d.S., comma 4, e art. 385 reg.
esec. att. C.d.S., commi 3 e 4, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2,
secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è
sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile
dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di
affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme
positive, deve esserne l'autore"
….(omissis)…- Corte di Cassazione Civile sez.II 14/6/2010 n. 14291
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- NOTIFICHE -
Corte Costituzionale: effetti delle notifiche a mezzo posta dalla consegna
all'ufficiale giudiziario - Il
principio della sufficienza del compimento delle sole formalit� che
non sfuggono alla disponibilit� del notificante, per la sua portata
generale, non pu� non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque
anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole,
oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto
di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo
nel compimento di un�attivit� riferibile non al medesimo notificante,
ma a soggetti diversi (l�ufficiale giudiziario e l�agente postale) e
che, perci�, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilit� del
primo. Pertanto gli effetti della notificazione a mezzo posta devono
essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento
delle formalit� a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna
dell�atto da notificare all�ufficiale giudiziario. La Corte Costituzionale
ha cos� dichiarato l�illegittimit� costituzionale del combinato disposto
dell�articolo 149 del codice di procedura civile e dell�articolo 4,
comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione
si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell�atto
da parte del destinatario anzich� a quella, antecedente, di consegna
dell�atto all�ufficiale giudiziario (Corte Costituzionale, Sentenza
26 novembre 2002, n.477).
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- � (omissis)�hanno affermato
il principio per il quale, in ipotesi di notificazione a mezzo del
servizio postale, qualora, per l'impossibilit� di effettuare la consegna
del piego personalmente al destinatario, lo stesso, ex art. 7 comma
2, della legge n. 890 del 1982, sia stato consegnato, nel luogo indicato
sulla busta che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine stabilito
da detta nonna, a persona dichiaratasi addetta �al servizio dei destinatario�,
l'agente postale non � tenuto ad accertare la corrispondenza al vero
della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la
situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario
nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l'onere
di provare l'inesistenza della qualit� dichiarata dal consegnatario:
mutatis mutandis, va confermata la ritualit� della notifica effettuata
mediante consegna dell'atto a persona �autorizzata� dal destinatario
dell'atto e affermato l'onere del destinatario stesso di provare l'inesistenza
dell'autorizzazione dichiarata dal ricevente� (omissis)� Cassazione , sez. V civile, sentenza 01.06.2006 n� 13063
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE DECRETO 3 ottobre 2006 - Aggiornamento del compenso
spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni
da parte dei messi comunali.
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