NOTIFICHE

notifica a persona di famiglia - valida anche se il soggetto non è inserito nello stato di famiglia anagrafica - Cassazione civile sezione tributaria ordinanza 11.04.2012 n. 5729

 

NOTIFICAZIONI - Cassazione civile sezione lavoro - sentenza 30.12.2011 n.  30668 ...(omissis)...La notifica nel comune di residenza doveva passare attraverso la ricerca del destinatario indifferentemente nel luogo di abitazione o nella sede "lavorativa", solo ove tali ricerche non avessero avuto esito, si sarebbe perfezionata l'irreperibilità del destinatario e la via della compita giacenza sarebbe stata praticabile. Al contrario il notificante si è limitato ad eseguire l'atto presso la sede indicata in busta paga e, malgrado l'esito negativo, non ha provveduto ad effettuate le dovute ricerche che avrebbero confermato come in Via (...) non vi fosse né l'abitazione della persona fisica titolare della ditta individuale, né la sede dell'impresa. ...(omissis)...

 

NOTIFICA A PERSONA DIVERSA ...(omissis)... il disposto sul punto della legge 890/82 (art. 8, comma 2) dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 346/98) è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni difformi: in caso di mancato recapito (e nel caso in esame la consegna è avvenuta presso l'ufficio postale, come risulta dalla firma apposta dal figlio convivente del destinatario nel riquadro dell'avviso di ricevimento previsto per il "ritiro in agenzia dell'atto non recapitato") per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego va data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento...(omissis)... Cassazione penale sezione I - sentenza 29.11.2011 n. 44020

 

notifiche ed art. 140 cpc ...(omissis)...la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario. ...(omissis)... Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2011 n. 18049

 

residenza anagrafica e notifica - Cassazione civile , sez. V, sentenza 15.04.2011 n. 8684 - ...(omissis)... il D.P.R. n. 660 del 1973, art. 60, comma 3 nella parte in cui prevede che "le variazioni e modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica", è stato espunto dall'ordinamento a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, operata da C. Cost. n. 360/03. Per il che, ritrova applicazione, in materia, la regola generale, secondo la quale l'effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Ne discende, con riferimento al caso di specie, che il cambio di residenza effettuato dal contribuente in data 6.11.01, è divenuto immediatamente operativo, non potendo applicarsi alla fattispecie neppure il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27 (convertito in L. n. 248 del 2006). Tale previsione, infatti, non si applica retroattivamente e riguarda, pertanto, le sole notifiche eseguite dopo l'entrata in vigore di detta normativa, laddove, nel caso concreto, la notifica è stata eseguita cinque anni prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione....(omissis)...

notifica - Cassazione civile Sezioni Unite sentenza 12.04.2011 n. 8310 ...(omissis).. non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l'ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, sul piano oggettivo, l'avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618). Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre 2007 n. 18717). ...(omissis)...

notifica - Corte di Cassazione Sezione II CIVILE Sentenza 12 aprile 2011, n. 8284 ...(omissis)... deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, come deduce la difesa dell'avvocatura, non risultando alcunchè dalla notifica....(omissis)...

è sufficiente la presenza della corretta annotazione in una sola delle menzionate banche dati per determinare la conoscibilità, da parte dell'amministrazione, del luogo presso il quale eseguire la notificazione. In sostanza, è sufficiente che l'esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga da una delle due banche dati perché tale luogo sia conoscibile per la pubblica amministrazione, la quale, quindi, non potrà addurre a sostegno della tempestività della seconda notificazione in un luogo risultante dal P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli la circostanza che nel primo dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato. L'annotazione anche in uno solo dei registri rende dunque conoscibile il luogo ove deve essere eseguita la notificazione del verbale. La possibilità residuale della conoscibilità aliunde dell'esatto luogo ove eseguire la notificazione, cui si riferisce l'ultima parte della disposizione prima richiamata, è destinata ad operare nel caso in cui l'annotazione di detto luogo non sia riportata né nel P.R.A. né nell'archivio nazionale, e tuttavia vi siano a disposizione della pubblica amministrazione altri elementi che consentano di conoscere il luogo esatto. Né a carico del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 196 del codice della strada può essere fatto carico di provvedere ad una duplice annotazione del mutamento rilevante al fine di renderne effettiva la conoscibilità da parte della pubblica amministrazione, ovvero di sollecitare il soggetto preposto alla gestione dell'una banca dati ad effettuare la comunicazione al gestore dell'altra, atteso che la disciplina dettata dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione in materia evidenzia l'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 24 settembre 2010 – 25 marzo 2011, n. 6971

NOTIFICA PORTIERE - a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest'ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 cit. opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010). La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass. n. 15849 del 2006). SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Ordinanza 26 gennaio – 28 febbraio 2011, n. 4962

notifiche a mezzo mail  consentite - la Corte Costituzionale riconosce "l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”

aumento prezzi raccomandate A.G. - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 25 novembre 2010  Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonche' degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero. (10A15597) (GU n. 303 del 29-12-2010 )

cartella esattoriale illegittima se manca la data di consegna del ruolo in quanto il cittadino non è in grado di verificare la correttezza dell'ammontare degli interessi - Corte di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza n. 2299712 novembre 2010

 

ricade sulla Concessionaria l'onere di provare il contenuto della cartella esattoriale e la prova della sua notifica - Cassazione Civile Sezione Tributaria - sentenza n. 22041 del 28 ottobre 2010

 
notifica - …(omissis)… la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori, si e' anche precisato che essa "deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dall'art. 383 C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. esec. att. C.d.S., commi 3 e 4, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore" ….(omissis)…- Corte di Cassazione Civile sez.II 14/6/2010 n. 14291

 

NOTIFICHE- Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 6 agosto 2003 - Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.

 

SCHEDA OPERATIVA

LE NOTIFICHE - ISTRUZIONI - INTRODUZIONE

 

ALCUNE SENTENZE

CHI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE?

  notifiche e codice procedura civile notifiche tributarie
 

messo comunale - schede

scadenze/termini: calcolo dei giorni e mesi

  GUIDA ALLA NOTIFICA ALL�ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE notifiche: spese addebitabili - gazzetta 26.01.2001