inammissibile il ricorso contro il verbale per la violazione penale di guida in stato di ebbrezza

Corte di Cassazione Civile sez. II 22/2/2010 n. 4137

(omissis)
Fatto e diritto
Il giudice di pace di Cuneo con sentenza del 6 settembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da (omissis) avverso l’ordinanza ingiunzione emanata dal Prefetto di Cuneo il 29 dicembre 2004, relativa a verbale di contestazione elevato dai carabinieri della locale Compagnia e annullava entrambi i provvedimenti impugnati.
Affermava che l’ordinanza aveva irrogato all'opponente la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, accertata con il verbale dei Carabinieri. Rilevava che il verbale era viziato ex articolo 3 della legge n. 241/90 per mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente a conoscere del ricorso in opposizione contro gli atti del procedimento sanzionatorio. L’Ufficio territoriale del Governo di Cuneo ha proposto ricorso per Cassazione, notificato l’8 novembre 2006, esponendo quattro motivi di doglianza.
(omissis) è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
L’amministrazione lamenta violazione degli articoli 3 e 24 Cost., dell’articolo 22 della legge n. 689/81e dell'articolo 205 del codice della strada e vizio di motivazione. Rileva che la ordinanza opposta conteneva l’indicazione della possibilità di impugnazione davanti al giudice di pace del luogo della commessa violazione, sicchè non sussisteva la nullità denunciata, peraltro astrattamente configurabile quale mera irregolarità.
Quanto al verbale di accertamento, il ricorso censura (secondo motivo: violazione degli articoli 13, 14, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e articolo 205 del codice della strada) la mancanza di legittimazione del Prefetto a stare in giudizio, trattandosi di verbale compilato dai Carabinieri, che avrebbe dovuto essere impugnato contro il Ministero della Difesa.
Denuncia (terzo e quarto motivo: violazione articolo 186 del codice della strada e relativo vizio di motivazione) l’incompetenza del giudice di pace a conoscere del verbale impugnato, atteso che non era in questione "una semplice violazione amministrativa, bensì una fattispecie di reato", su cui avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice penale.
Il primo e il terzo motivo colgono nel segno.
Va in primo luogo affermato che l’impugnazione del verbale era inammissibile giacchè l’articolo 186 prevede un reato contravvenzionale, cosicchè la materia resta esclusa dal campo di applicazione della normativa in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Il verbale di contestazione non poteva quindi essere oggetto del giudizio deciso con l’annullamento di detto atto da parte del giudice di pace. Questi ha errato anche nel valutare l’opposizione all'ordinanza ingiunzione, cioè al provvedimento di sospensione della patente adottato ex articolo 223 del codice della strada in conseguenza della contestazione di una ipotesi di reato.
La mancata indicazione nel provvedimento del giudice di pace competente sull'eventuale opposizione, ove anche fosse stata completa, circostanza contestata dall'amministrazione, che riconosce solo la mancata esplicitazione di quale fosse la sede del giudice di pace competente, non avrebbe potuto portare all'annullamento dell'atto.
L’omissione integra infatti non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che può dar luogo ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi. (Cass. 12895/06; 11405/06; 12733/07). Nel caso di specie vi è stato peraltro tempestivo deposito dell'atto di opposizione, a conferma dell'assenza di ogni lesione delle facoltà difensive del trasgressore.
Resta assorbita ogni altra doglianza, relativa al contraddittorio sull'opposizione a verbale, essendo questa da dichiarare inammissibile con pronuncia di merito.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
La sentenza impugnata va cassata con la liquidazione delle spese di questo giudizio. Si fa luogo, con decisione di merito ex articolo 384 del codice di procedura civile al rigetto dell'originaria opposizione quanto al provvedimento di sospensione della patente, e alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a verbale. Non sono infatti necessari altri accertamenti di fatto, né risultano altri motivi di opposizione all'ordinanza di sospensione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione quanto al verbale; la respinge quanto al provvedimento di sospensione della patente. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
(omissis)



   

(a cura di Maurizio Marchi)