(omissis)
Fatto e diritto
Il
giudice di pace di Cuneo con sentenza del 6 settembre 2005
accoglieva l’opposizione proposta da (omissis) avverso l’ordinanza
ingiunzione emanata dal Prefetto di Cuneo il 29 dicembre 2004,
relativa a verbale di contestazione elevato dai carabinieri della
locale Compagnia e annullava entrambi i provvedimenti impugnati.
Affermava che l’ordinanza aveva irrogato all'opponente la
sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, accertata
con il verbale dei Carabinieri. Rilevava che il verbale era viziato
ex articolo 3 della legge n. 241/90 per mancata indicazione
dell'autorità giudiziaria competente a conoscere del ricorso in
opposizione contro gli atti del procedimento sanzionatorio.
L’Ufficio territoriale del Governo di Cuneo ha proposto ricorso per
Cassazione, notificato l’8 novembre 2006, esponendo quattro motivi
di doglianza.
(omissis) è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in
Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
L’amministrazione lamenta violazione degli articoli 3 e 24 Cost.,
dell’articolo 22 della legge n. 689/81e dell'articolo 205 del codice
della strada e vizio di motivazione. Rileva che la ordinanza opposta
conteneva l’indicazione della possibilità di impugnazione davanti al
giudice di pace del luogo della commessa violazione, sicchè non
sussisteva la nullità denunciata, peraltro astrattamente
configurabile quale mera irregolarità.
Quanto al verbale di accertamento, il ricorso censura (secondo
motivo: violazione degli articoli 13, 14, 22 e 23 della legge n. 689
del 1981 e articolo 205 del codice della strada) la mancanza di
legittimazione del Prefetto a stare in giudizio, trattandosi di
verbale compilato dai Carabinieri, che avrebbe dovuto essere
impugnato contro il Ministero della Difesa.
Denuncia (terzo e quarto motivo: violazione articolo 186 del codice
della strada e relativo vizio di motivazione) l’incompetenza del
giudice di pace a conoscere del verbale impugnato, atteso che non
era in questione "una semplice violazione amministrativa, bensì una
fattispecie di reato", su cui avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice
penale.
Il primo e il terzo motivo colgono nel segno.
Va in primo luogo affermato che l’impugnazione del verbale era
inammissibile giacchè l’articolo 186 prevede un reato
contravvenzionale, cosicchè la materia resta esclusa dal campo di
applicazione della normativa in tema di opposizione a sanzioni
amministrative. Il verbale di contestazione non poteva quindi essere
oggetto del giudizio deciso con l’annullamento di detto atto da
parte del giudice di pace. Questi ha errato anche nel valutare
l’opposizione all'ordinanza ingiunzione, cioè al provvedimento di
sospensione della patente adottato ex articolo 223 del codice della
strada in conseguenza della contestazione di una ipotesi di reato.
La mancata indicazione nel provvedimento del giudice di pace
competente sull'eventuale opposizione, ove anche fosse stata
completa, circostanza contestata dall'amministrazione, che riconosce
solo la mancata esplicitazione di quale fosse la sede del giudice di
pace competente, non avrebbe potuto portare all'annullamento
dell'atto.
L’omissione integra infatti non già la nullità bensì una mera
irregolarità del provvedimento, che può dar luogo ad errore
scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre
opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata
identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei
termini relativi. (Cass. 12895/06; 11405/06; 12733/07). Nel caso di
specie vi è stato peraltro tempestivo deposito dell'atto di
opposizione, a conferma dell'assenza di ogni lesione delle facoltà
difensive del trasgressore.
Resta assorbita ogni altra doglianza, relativa al contraddittorio
sull'opposizione a verbale, essendo questa da dichiarare
inammissibile con pronuncia di merito.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
La sentenza impugnata va cassata con la liquidazione delle spese di
questo giudizio. Si fa luogo, con decisione di merito ex articolo
384 del codice di procedura civile al rigetto dell'originaria
opposizione quanto al provvedimento di sospensione della patente, e
alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a verbale. Non
sono infatti necessari altri accertamenti di fatto, né risultano
altri motivi di opposizione all'ordinanza di sospensione.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione quanto
al verbale; la respinge quanto al provvedimento di sospensione della
patente. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle
spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso
delle spese prenotate a debito.
(omissis)
(a cura di Maurizio Marchi)