Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decr. 22-10-2010 Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010, n. 258.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Capo II sull'attuazione della predetta direttiva;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 novembre 2009, n. 259, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007»;
Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2007, S.O. n. 80, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» emanato ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal decreto direttoriale 20 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 maggio 2008, n. 102, e dal decreto direttoriale 26 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2010, n. 103;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di perfezionare la disciplina già posta in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente e del suo duplicato, sia al fine di coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate al Codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, in specie sull'articolo 115;
Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico provvedimento;
Decreta:
Art. 1 Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente
1. Ai fini
dell'esercizio dell'attività professionale dell'attività di autotrasporto
nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico Europeo è
fatto obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente dal:
2. La carta di
qualificazione del conducente è rilasciata dagli Uffici Motorizzazione civile
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'esame di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per documentazione ed in
esenzione dal predetto esame, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto
legislativo e dell'articolo 3 del presente decreto.
Art. 2 Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sulla carta di
qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti
dati, numerati come segue:
2. La data di
scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita
all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso
sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.
Art. 3 Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione
1. La carta di
qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il
corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai
sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ai:
2. Non può più
essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente
articolo, oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone,
e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose.
3. Le carte di
qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo sono
valide fino al 9 settembre 2013 se abilitano al trasporto di persone, ovvero
fino al 9 settembre 2014 se abilitano al trasporto di cose.
Art. 4 Duplicato della carta di qualificazione del conducente
1. Le disposizioni
del presente articolo si applicano solo alle carte di qualificazione del
conducente rilasciate in Italia.
2. Gli Uffici della
Motorizzazione civile procedono all'emissione del duplicato della carta di
qualificazione del conducente nei seguenti casi:
2. Gli Uffici della
Motorizzazione civile procedono al rilascio del duplicato della carta di
qualificazione del conducente previa verifica della validità della stessa nonché
della patente presupposta.
Art. 5 Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti
1. La validità della
carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall'Ufficio motorizzazione
civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede il soggetto che ha
svolto il corso di formazione periodica, alla frequenza del quale è subordinato
il rinnovo.
2. Il soggetto che
ha erogato il corso di formazione periodica, al termine dello stesso, rilascia
al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato
9 del D.M. 16 ottobre 2009.
3. Il soggetto di
cui al comma 2, inoltre, trasmette al competente Ufficio della Motorizzazione
civile, entro due giorni lavorativi dal termine del corso stesso e tramite il
sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/, l'elenco dei partecipanti che
hanno conseguito la formazione periodica.
4. L'Ufficio
procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco,
all'emissione del duplicato della carta di qualificazione del conducente
rinnovata nella validità. Il rilascio di tale duplicato è subordinato al ritiro
della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di
eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa.
5. La carta di
qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere
rinnovata fino al compimento del sessantottesimo anno di età da parte del suo
titolare, alle condizioni di cui all'art. 115, comma 2, lett. b), del Codice
della strada.
Art. 6 Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente
1. Alla richiesta di
rilascio della carta di qualificazione del conducente a seguito di esame, sono
allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della
tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1° dicembre
1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
2. Alla richiesta di
rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione, ovvero
del duplicato per rinnovo di validità o per deterioramento, sono allegate le
attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4
del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente).
3. Alla richiesta di
rilascio del duplicato della carta di qualificazione del conducente smarrimento,
sottrazione o distruzione, è allegata l'attestazione di pagamento della tariffa
di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Dalla medesima data il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti
terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile
2007, n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Rilascio della
carta di qualificazione del conducente» e successive modificazioni ed
integrazioni è abrogato.
2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono più rilasciate carte di
qualificazione del conducente per documentazione, richieste ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera c) del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti
terrestri 7 febbraio 2007, di cui al comma 1. Con successive disposizioni
saranno dettate istruzioni per la definizione delle suddette istanze di rilascio
inoltrate in vigenza del predetto decreto e non ancora evase alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
(a cura di Maurizio Marchi)