Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decr. 22-10-2010 Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010, n. 258.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che estende la disciplina dell'art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante disposizioni in materia di Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente;
Visto l'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato codice della strada, come modificato - tra l'altro da ultimo - dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Ritenuto necessario apportare al predetto decreto del 7 febbraio 2007 le modifiche e le integrazioni conseguenti alla innovata disciplina in materia di recupero punti;
Ritenuto infine opportuno predisporre un nuovo testo organico e completo;
Decreta:
Art. 1 Gestione del punteggio
1. La disciplina
prevista dall'art. 126-bis del codice della strada si applica alla carta di
qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale di
tipo KB di conducenti titolari di patente italiana.
2. Il punteggio
attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell'art. 23 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 non si cumula nel caso in cui un
conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del
conducente valida per il trasporto di persone e per il trasporto di cose, nonché
nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di
qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di
tipo KB.
3. Ai fini
dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-bis del Codice della strada
sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB, un conducente si qualifica neopatentato con
riferimento alla data di conseguimento della patente di categoria B e non a
quella di conseguimento delle suddette abilitazioni professionali.
Art. 2 Esame di revisione
1. In caso di
perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il
titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base
dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della
predetta carta di qualificazione.
2. In caso di
perdita totale del punteggio sul certificato di abilitazione professionale di
tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione del certificato
stesso sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il
conseguimento del predetto certificato di abilitazione.
3. In caso di
decurtazione dell'intero punteggio dalla carta di qualificazione del conducente
sia per trasporto di cose che di persone, ovvero sia dalla carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose e/o di persone che dal
certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene
l'esame di revisione secondo il programma previsto per il titolo abilitativo
necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le
infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il
conducente ha subito, alla guida di veicoli di categorie diverse, la stessa
decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge secondo il programma
previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha
commesso l'ultima infrazione.
4. I titolari di
carta di qualificazione del conducente e/o di certificato di abilitazione
professionale di tipo KB devono altresì sottoporsi ad esame di revisione del
titolo abilitativo professionale posseduto, secondo le modalità di cui ai commi
1, 2 e 3, qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126-bis, comma 6,
secondo periodo, del codice della strada.
5. L'esito positivo
dell'esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente o per il
certificato di abilitazione professionale di tipo KB non influisce sul punteggio
della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per
la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla
carta di qualificazione del conducente o dal certificato di abilitazione
professionale di tipo KB.
Art. 3 Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti
1. I corsi per il
recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il
certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle
autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta
per l'espletamento dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente, nonché dagli enti autorizzati
all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia per il trasporto
di cose che di persone, ancorché solo per la parte teorica dei rispettivi
programmi.
2. I requisiti
richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei punti di cui al comma 1
sono, in quanto compatibili, i medesimi previsti dal D.M. 16 ottobre 2009.
Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.
3. Il corso di
recupero dei punti si svolge esclusivamente presso le sedi comunicate all'atto
di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione dai soggetti di cui al comma
1.
Art. 4 Programmi dei corsi per il recupero dei punti
1. I corsi di
recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente consentono di
recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 20 ore e si
svolgono secondo il seguente programma:
2. I corsi di
recupero dei punti per i certificati di abilitazione professionale di tipo KB
consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 18
ore e si svolgono secondo il programma di cui al comma 1, lettera a), con
esclusione del punto a.8), e lettera b), punto b.2).
Art. 5 Svolgimento dei corsi
1. L'avvio dei corsi
di cui all'articolo 4 è comunicato al competente Ufficio Motorizzazione civile
con un preavviso di almeno sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:
2. Eventuali
variazioni dei calendari sono comunicate al competente Ufficio Motorizzazione
Civile entro il giorno lavorativo precedente.
3. Il corso si
conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere
durata superiore a tre ore giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni
feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8
alle ore 14.
4. Sono consentite
al massimo cinque ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore
superiore a cinque ripete l'intero corso. All'allievo assente per un numero
uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia
l'attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3.
5. Non c'è limite
massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, nel
rispetto della proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi,
in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
Art. 6 Frequenza dei corsi
1. Il conducente può
iscriversi ad un corso di cui all'articolo 4 previo ricevimento della
comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento per i
trasporti. Detta comunicazione è ritirata al momento dell'iscrizione
dall'autoscuola, dal centro di istruzione automobilistica o dall'ente che
organizza il corso.
2. La comunicazione
di decurtazione del punteggio è restituita al titolare nel caso di non
ammissione all'esame di cui all'art. 126-bis, comma 4, del codice della strada
ovvero di esito negativo dell'esame stesso: in tal caso il conducente può
sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori
a trenta giorni.
3. La comunicazione
di decurtazione del punteggio è altresì restituita al titolare che ha superato
il predetto esame con l'apposizione, da parte del soggetto erogatore del corso,
della dicitura «esito favorevole esame di cui all'articolo 126-bis, comma 4,
codice della strada».
4. Per ogni
comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo
corso.
5. Non è consentito
frequentare contemporaneamente due corsi di cui all'art. 4, né un corso di cui
all'articolo 4 ed un corso di recupero dei punti della patente di guida.
Art. 7 Iscrizione e registri dei corsi
1. Gli allievi dei
corsi di cui all'art. 1 sono iscritti nel "registro delle iscrizioni", conforme
al modello previsto all'allegato 1.
2. La presenza degli
allievi alle lezioni è attestata nel "registro di frequenza", conforme al
modello previsto all'allegato 2, sul quale sono altresì annotati data, orario,
argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita
degli allievi. L'assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici
minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri hanno
pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente
Ufficio Motorizzazione civile e sono conservati per almeno cinque anni.
Art. 8 Verifica della regolarità dei corsi per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente
1. Al fine di
verificare la regolarità dei corsi di cui all'art. 4, gli Uffici Motorizzazione
civile o gli organi di polizia, su richiesta dei medesimi, effettuano visite
ispettive di cui redigono verbale. Eventuali irregolarità sono contestate
immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di
istruzione automobilistica o dell'ente autorizzato.
2. Qualora siano
riscontrate irregolarità dei corsi di recupero dei punti sulla carta di
qualificazione del conducente o sul certificato di abilitazione professionale di
tipo KB, l'Ufficio Motorizzazione civile invia documentata relazione alla
Direzione Generale territoriale competente, ovvero nel caso di enti autorizzati,
alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, previa diffida, adottano un
provvedimento di sospensione, da quindici giorni a tre mesi, dei predetti corsi
nonché dei corsi di qualificazione iniziale presupposti.
3. Accertata la
responsabilità dell'allievo, l'Ufficio Motorizzazione civile competente per
territorio dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.
4. Qualora uno dei
soggetti di cui all'art. 3, sia incorso due volte nel triennio nelle sanzioni di
cui al comma 2, la Direzione generale territoriale competente o la Direzione
Generale per la Motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca
rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.
Art. 9 Decorrenza del recupero del punteggio
1. Il competente
Ufficio Motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe degli abilitati alla guida a
seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 126-bis, comma 4, del
codice della strada.
2. Qualora prima del
superamento dell'esame di cui al comma 1, venga comunicato al titolare della
carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB il provvedimento che dispone la revisione del titolo
abilitativo professionale posseduto ai sensi dell'articolo 126-bis del Codice
della Strada, il conducente non è ammesso all'esame di cui al comma 1 per il
recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione di cui all'art. 2.
Art. 10 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni
di cui all'art. 5, comma 4, art. 6, comma 2, ed art. 9, entrano in vigore a far
data dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art.
22, comma 2, della
legge 29 luglio 2010, n. 120 inteso a dettare disposizioni applicative
dell'art. 126-bis, comma 4, come modificato dalla predetta legge. Nelle more si
applicano le seguenti disposizioni transitorie:
2. Il presente
decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
aprile 2007, n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Gestione dei
punti della carta di qualificazione del conducente» è abrogato: i corsi di
recupero punti il cui avvio è stato già comunicato ai sensi dell'articolo 5 del
predetto decreto, continuano a svolgersi secondo le modalità dallo stesso
previste.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano
parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
(a cura di Maurizio Marchi)