Corte di Cassazione Civile sez.II 10/11/2009 n. 23815

(omissis)
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Bari con sentenza del 10/16 febbraio 2006 accoglieva l'opposizione proposta dalla società Autotrasporti …. srl avverso il Comune di Rimini per l'annullamento del verbale di contestazione n. (), relativo a violazione dell'art. 142 C.d.S., commi 6 e 11 accertata il ().
Rilevava che la competenza territoriale era stata tardivamente contestata; che non era stata indicata l'omologazione nè documentata la taratura dell'apparecchiatura elettronica utilizzata dai verbalizzanti.
Il Comune di Rimini ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28 luglio 2006 e illustrato da memoria.
Autotrasporti …. srl è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il primo motivo di ricorso, connesso al quinto e al sesto, denuncia violazione delle norme sulla competenza previste della L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 204 bis C.d.s.. Il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia trattenuto e deciso la causa benchè il luogo dell'accertamento dell'infrazione fosse in Rimini e l'eccezione fosse stata sollevata nelle deduzioni inviate all'ufficio del giudice di pace.
I motivi sono infondati.
Il giudice di pace non ha rilevato d'ufficio, come era suo potere - dovere, la macroscopica violazione dei criteri di competenza territoriale vigenti in materia e il rilievo non è stato formulato validamente dalle parti entro la prima udienza. Ciò ha portato ex art. 38, comma 1 al radicamento della competenza del giudice adito. Mette conto rilevare che le difese scritte inviate dal comune opposto sono pervenute all'ufficio del giudicante lo stesso giorno della prima udienza (sono in atti l'avviso di ricevimento in data 21.9.2005 e la comparsa di risposta con il timbro di pervenuto nella medesima data), sicchè il giudice di pace non era obbligato a tenerne conto, non essendo già inserite nel fascicolo all'inizio dell'udienza (la circostanza, attestata in sentenza, avrebbe dovuto essere contestata mediante querela di falso). Questo rilievo vanifica il quinto motivo, che lamenta la mancata considerazione attribuita ai documenti inviati a mezzo posta.
La sentenza riferisce che in udienza per parte opposta si era presentata persona qualificatasi come sostituta del legale, sprovvista però di procura e munita solo di delega rilasciata ad altro avvocato da un ispettore del Comune riminese. In ricorso è svolta censura (sesto motivo) in ordine alla ritenuta inesistenza dell'attività svolta dal delegato, ma la censura è incongrua. Si fonda infatti sull'avvenuta tempestiva costituzione "con comparsa di risposta sottoscritta da funzionario". La sentenza riferisce invece, come si è già scrutinato sopra, che il fascicolo di parte del comune (che contiene la comparsa) "non era stato esibito in udienza".
L'affermazione è coerente con l'invio a mezzo posta verificato in atti. Dunque la costituzione non era avvenuta in tempo utile e tramite il delegato presente.
Sono invece fondati secondo e terzo motivo. Quanto al secondo motivo, che attiene ad omologazione e taratura dell'autovelox utilizzato, questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada , come previsto dall'art. 142 C.d.S., le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; 29333/08). La prima sentenza citata, come le altre coeve, ha e saminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito. Il discorso svolto vale anche con riferimento all'omologazione, atteso che la sentenza impugnata ha rilevato che l'amministrazione non avrebbe fornito un decreto di omologazione e ha assimilato "omologazione e taratura secondo le disposizioni della L. n. 273 del 1991". L'ente opposto non aveva però onere di documentare l'omologazione, posto che nel verbale si dava già atto (lo si desume implicitamente dal rilievo della sentenza, che contesta la mancata produzione del relativo decreto), come fedelmente riportato in ricorso, degli estremi dell'omologazione.
Nè il Collegio condivide la tesi, talora affermata in giurisprudenza, secondo la quale l'amministrazione avrebbe dovuto documentare detta omologazione. Giova ricordare in proposito che in difetto di ogni previsione normativa in tal senso - l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'infrazione dei dati relativi all'omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, non può ritenersi causa di invalidità' dell'accertamento stesso (Cass. 15324/06) e che avvenendo l'omologa per modelli e non per singoli apparecchi (Cass. 9950/07) sarebbe superflua la documentazione, in ogni controversia, dell'originaria omologazione, già nella specie attestata dal verbale. Spetta all'opponente contestare specificamente l'esistenza dell'omologazione e provare le sue deduzioni, rilievo che non risulta svolto in questi termini. Quanto a l terzo motivo, fondatamente parte ricorrente contesta (violazione artt. 2697 e 2700 c.c.) che non vi fossero in atti elementi sufficienti a provare l'eccesso di velocità contestato.
Giova ricordare che per giurisprudenza consolidata "L'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S., e delle contestuali constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali, tra gli altri, la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 21.8.07 n. 17754, 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106)".
Restano assorbiti quarto e settimo motivo di ricorso, relativi all'esercizio officioso di poteri istruttori e alla motivazione sulle altre risultanze processuali.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, giacchè, stando alla motivazione del provvedimento, l'opposizione verteva anche su altri motivi ritenuti assorbiti, non esaminati dal primo giudicante. In sede di rinvio il giudice di pace liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, quinto e sesto motivo di ricorso; accoglie secondo e terzo; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Bari, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
(omissis)

 

   

(a cura di Maurizio Marchi)