Articolo 224 ter
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo II - Degli illeciti penali
Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del
fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per
le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del
verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio,
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa
violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui
all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca
amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente
codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore
della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per
trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto
compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della
pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di
polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di
cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il
comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione,
verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero,
nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o
l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale
ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio
disposto ai sensi del citato comma 3
NOTA: Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(a cura di Maurizio Marchi)