Articolo 217
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
1 Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente
al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2 L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia
del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità
del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe
apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto.
Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a
norma del comma 1.
Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici
giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio
provinciale Direzione generale della M.C.T.C.. Qualora si tratti di carta di
circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della
circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse
modalità.
L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello
Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
(1) (2)
3 Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della
restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per
l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento
agli stranieri sono stabilite nel regolamento. (1) (2)
4 Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al
prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione
accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5 L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.842,00 ad Euro 7.369,00. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca
amministrativa del veicolo. (1) (3)
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(1) Comma modificato dal l'art. 116 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente
sostituito dall'art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507.
(2) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione
"ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente:
"ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri".
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(a cura di Maurizio Marchi)