Articolo 214 ter
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
Destinazione dei veicoli
confiscati
1. I veicoli acquisiti
dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi
degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187,
commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano
richiesta, prioritariamente per attivitā finalizzate a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalitā di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al
periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti
in vendita. Se la procedura di vendita č antieconomica, con provvedimento del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze č
disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento č
comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle
iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati
(a cura di Maurizio Marchi)