Articolo 202 bis
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Art. 202-bis. - (Rateazione
delle sanzioni pecuniarie). - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente
con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del
pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al
presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo
da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di
cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo
periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta
regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui
la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della
somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro
2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera
euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro
5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle
somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso
previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla
data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione
dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al
prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui
all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni
dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente
articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il
termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la
determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del
provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201.
Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione
della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente
articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma.
L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al
citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui
dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende
l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In
caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le
disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo
provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del
presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui
ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è
adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si
applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo
(a cura di Maurizio Marchi)