Articolo 201
TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale
ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e'
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio
legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Quando la violazione sia stata
contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad
uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni
dall'accertamento della violazione. (3) Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario
del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di
veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle
aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate
attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle
violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e
214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e'
avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve
contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere
b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di
polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi
o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento
in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della
rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento
avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti
devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1 e fuori dai centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui
tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere
effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria
nei confronti di quel soggetto, e si effettua agli altri soggetti di cui al
comma 1. (1) (2)
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo
trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche
dall'Anagrafe tributaria. (7)
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12,
dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione.(5) Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente. (1) (6)
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta
ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante
apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato
a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura
sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui
dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si
procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo
196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto
intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (4)
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Vedi art. 141 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. artt. 384-386 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 103 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Con sentenza del 17 giugno 1996, n. 198 la Corte Cost. ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il comma 1 nella parte in cui, nell'ipotesi di
identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta
successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di
150 gg. per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta
identificazione, anziché dalla data in cui risulta dai pubblici registri
l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla
data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla identificazione.
(3) Le disposizioni dell'articolo
201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in merito alla riduzione da 150 gg
ai nuovi si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore
della legge di modifica.
(4) Comma aggiunto dall'art. 4 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito,
con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(5) Periodo aggiunto dall'art. 4 DL 27/06/03, n. 151, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(6) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o
della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente:
"il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(7) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, DL 17/6/2005, n. 106, successivamente
convertito, con modificazioni, dalla L 31/7/2005, n. 156.
(a cura di Maurizio Marchi)