1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui
all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso
nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel
Titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia
stata commessa in stato di ubriachezza e qualora dall’accertamento di cui ai
commi 4 o 5 dell’articolo 186, risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del
medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del Codice penale, ovvero sotto
l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del Codice
penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di
procedura penale, ovvero di sospensione condizionale della pena, ai sensi degli
articoli 163 e seguenti del Codice penale. (1)
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 5 bis DL 30/6/2005, n. 115 successivamente
convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168.
(a cura di Maurizio Marchi)