TITOLO III - Dei veicoli
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi
1 Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti
di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della
M.C.T.C.. (4)
2 L'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità
dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. (5)
3 La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il
titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge.
4 Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni
eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. (5) (6)
5 Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso
ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187,(1) a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni
dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è
data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. (5)
Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A rilascia ricevuta. (2)
6 Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le
stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7 Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 389,00 ad Euro 1.559,00. Alla medesima sanzione è sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)
8 Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
78,00 ad Euro 311,00. (3)
9 Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 155,00 ad Euro 624,00. La carta di circolazione è ritirata
da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (2) (3)
10 Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi
dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11 I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia
stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza
tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o
comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere
oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato
esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli. (5)
12 Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili.
La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il
veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino
è disciplinata dal regolamento. (5)
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Vedi art. 58 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 245 e 246 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Come modificato dal DLgs 10 settembre 1993, n. 360.
(2) A riguardo vedasi l'art. 7, comma 2, della L. 9 luglio 1990, n. 187: gli
uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima
iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di
proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato
sostituisce il foglio complementale previsto dall'articolo 6 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per
l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia
17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o
della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente:
"il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione
"ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente:
"ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri".
(6) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione
"Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita
dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti".
(a cura di Maurizio Marchi)