TITOLO I - Disposizioni generali
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli a
motore e partecipazione alle gare
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende
parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o
piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne
deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di
consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano
minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
4-bis. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni
motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare,
limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e
per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 78
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento
della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la
morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. (1)
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(1) Articolo inserito dall'art. 03 DL 27/6/2003, n. 151 aggiunto in sede di
conversione dalla L 1/8/2003, n. 214.
In riferimento a quanto stabilito dal comma 5, si procede al sequestro ex art.
214 ter primo comma cds con affidamento del veicolo al soggetto di cui
all'art. 214 bis (custode acquirente)