| Art. 9 ter - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (1) | |
| 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis,
chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000,00 a
euro 20.000,00.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. 3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li
abbia affidati a questo scopo. |
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| (1) Articolo inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003. | |
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(a cura di Maurizio Marchi)