| Art. 8. Circolazione nelle piccole isole. |
| 1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati
di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico
siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite
le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare
che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire
e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite
deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 ad euro 1.559,00. |
(a cura di Maurizio Marchi)