| Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. |
|
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2. 2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. 3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse. 4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi
di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
da euro 78,00 ad euro 311,00. La misura della sanzione è da
da
euro 1.088,00 ad euro 10.878,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter. |
| (1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. |
(a cura di Maurizio Marchi)