Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.

1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo (**) negli articoli dal 52 al 58.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, nel presente capo (**) alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

(**) Modifica apportata dalla legge 22/12/2008 n. 201 (Gazzetta Ufficiale 22/12/2008 n. 298) che converte con modificazioni il decreto legge 23/10/2008 n. 162 "interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997” - le modifiche interessano gli articoli 57, 59, 98 e 99 cds

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  (a cura di Maurizio Marchi)