Art. 34-bis. - (Decoro delle strade)

1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

introdotto dal provvedimento sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009  - Suppl. Ordinario n.128) - (in vigore dall'8 agosto 2009)
vai all'art. successivo

 

  (a cura di Maurizio Marchi)