| Art. 34-bis. - (Decoro delle strade) |
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1. Chiunque
insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in
movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500
a euro 1.000». |
| introdotto dal provvedimento sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n.128) - (in vigore dall'8 agosto 2009) |
(a cura di Maurizio Marchi)