Art. 224-bis (1)
(Obblighi del condannato)

 

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso  con violazione delle norme del presente codice, il giudice  può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del  lavoro  di  pubblica  utilità  consistente nella prestazione di attività  non  retribuita  in favore della collettività da svolgere presso  lo  Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99,  secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.  L'attività  e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le  esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il  giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui  all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

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(1) Articolo aggiunto dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102

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