«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). 
1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.

2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2».

articolo introdotto dall provvedimento in materia di sicurezza pubblica approvato il 2 luglio 2009 - LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n. 170 del 24-7-2009  - Suppl. Ordinario n.128) - (in vigore dall'8 agosto 2009)
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  (a cura di Maurizio Marchi)