| Art. 204 - Provvedimenti del prefetto |
| 1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti
prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e
i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta,
se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti
dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo
quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 (1), ordinanza motivata con
la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo
i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese
ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone
che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece,
non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà
notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (2). 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità (2). 2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 (3). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. 3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. |
| (1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto
2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003. (3) Termine modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003. |
(a cura di Maurizio Marchi)