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(*) articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti",
secondo la tabella annessa all'art. 126-bis.
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni,
i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi
e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli
devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.
(1)
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo,
nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo
munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce
il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 779,00 ad euro 3.119,00. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di
velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore
di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 870,00 ad euro 3.481,00.
La sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi
l'alterazione del limitatore di velocità. (2)
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose
o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore
di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure
non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 749,00 ad euro 2996,00 (1)
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme
di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza
o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono
state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle
sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura
stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono
essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo
o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque
non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza
presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o
riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della
funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento
ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità
o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del
veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto
di cose o di persone in solido. (2)
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti,
il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo
con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso
o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a
regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora
il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano
la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione
della notifica del verbale, da effettuare al più presto. (1)
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui
al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento
CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo,
il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito
dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni
a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione
del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. (1)
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727,
e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI.
Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi
2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale
per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di
funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
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