Art. 139 - Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale (1)

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

(1) Articolo sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
vai all'art. successivo vai al regolamento
Polizia,municipale,stradale,stato,carabinieri,finanza,forestale,provinciale,penitenziaria,ricorso,codice,strada,penale,procedura,civile,velox,velomatic,velocità,multa,archiviazione,giudice,pace,tribunale,procura,repubblica,regolamento,decreto,archiviazion

 

  (a cura di Maurizio Marchi)