Art. 130 bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone (1)

1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale (1)

(1) Articolo inserito dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2005) di conversione con modifiche, del D.L. 115/2005
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