| Art. 129 - Sospensione della patente di guida |
| 1. La patente di guida è sospesa, per
la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato
quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso
nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. (1). 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno (2). 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo. (3) |
| (1) Così modificato dall'art. 15,
d.P.R.
19 aprile 1994, n. 575. (2) Così modificato dall'art. 10, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. (3) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003 ed effetto dal 1° settembre 2003. |
(a cura di Maurizio Marchi)