Corte di Cassazione Civile sez.II 27/10/2009 n. 22676
(a cura di Maurizio Marchi)
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 dicembre 2003, il Giudice di pace di Civitavecchia
accolse l'opposizione proposta da …. avverso il verbale del 24 febbraio 2003,
con il quale la polizia municipale di Civitavecchia aveva contestato al la
violazione dell’art. 7, 10 co. C.d.S., per avere lasciato in sosta un veicolo
nella locale via nonostante il divieto imposto dalla segnaletica ed annullò il
verbale.
Premesso che la violazione era stata accertata da un dipendente comunale
rivestente la qualifica di ausiliare del traffico, osservò il giudice che la via
non era inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali e che,
conseguentemente, era illegittimo rilievo della infrazione del divieto di sosta
da parte dell'ausiliare.
Il Comune di Civitavecchia è ricorso con un motivo, per la cassazione della
sentenza e l'intimato non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorso denuncia la nullità delta sentenza impugnata,
in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa
applicazione dell'art. 17, 132° co., l. n. 127/1997, ed omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, avendo ritenuto applicabile all'ausiliare del
traffico dipendente comunale la disposizione che limita il potere degli
ausiliari dipendenti della società concessionarie delta gestione dei parcheggi
l’accertamento delle violazioni in materia di sosta commesse all'interno delle
zone oggetto di concessione.
Il motivo e fondato.
L'art. 17, 132° co., legge 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito ai Comuni la
possibilità di concedere con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione
ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od
ai dipendenti dello società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle
area oggetto di concessione. La stessa norma dispone che la procedura
sanzionatoria e l'organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o
comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare tutte le azioni
necessarie at recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.
Ai sensi del successivo 133° co., l. cit., le stesse funzioni sono conferite al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. il
quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico. L'art. 68, 1° co., I.
23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che l’art. 17, 132° e 133°
co., l. 127/1997, "si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni
di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai
sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 articolo 12, comma 1.
lettera c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia
di cui agli articoli 2699 e 2700 c.c." e che queste fu nzioni, con gli effetti
di cui all'articolo 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente
designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze
penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata Legge n. 127 del 1997,
articolo 17 commi 132 e 133", disponendo, altresì, che a detto personale "può
essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei
casi previsti, rispettivamente, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992. n. 285,
articolo 158, lettera b) e c), e comma 2, lettera d).
Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari
del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il
potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune
ipotesi tassative.
Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di
autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla
quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli
stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la
sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di
prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai
dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di
trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non
solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio
comunale. Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era
"un dipendente comunale con attribuzione di ausiliario del traffico", non
poteva e scludere la legittimità dell'accertamento da parte sua della violazione
al divieto di sosta dei veicoli nella locale via da parte dell'opponente sul
duplice rilievo che la via non era inclusa tra le "Zone individuate da dare in
gestione a parcheggio" nel capitolato apposito redatto dal Comune e che tale
capitolato costituiva parte integrante del contratto di appalto per la gestione
dei parcheggi, non trovando l'esercizio da parte degli ausiliari dipendenti
comunali delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in
materia di sosta nell'ambito del territorio del Comune il limite della
soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece il
corrispondente potere dei dipendenti della società o delle società
concessionarie.
Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio
della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace
di Civitavecchia in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa La sentenza impugnata con rinvio, anche per le
spese, al Giudice di pace di Civitavecchia in persona di altro magistrato.
(omissis)